Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/01/2004, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. MONACI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MELONCELLI Achille - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GRUPPO TESSILE VENETO SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona liquidatore giudiziale Alessandro GAIOTTI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato LUCIO LAURITA LONGO, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO TONIOLO, giusto margine in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 114/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 25/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/03 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia ha per oggetto la richiesta, presentata dalla società Gruppo Tessile Veneto s.r.l., in liquidazione, corrente in Spresiano (TV), di rimborso delle somme pagate nel periodo dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa sulle società. Il Tribunale di Venezia accoglieva la domanda, mentre la Corte d'Appello di Venezia andava parzialmente in contrario avviso e, con sentenza in data 8 novembre 1999 / 25 gennaio 2000, condannava l'Amministrazione finanziaria al pagamento del solo importo relativo all'anno 1992.
La società propone ricorso per Cassazione, con un motivo, con atto notificato il 12 marzo 2001.
Resiste l'Amministrazione finanziaria con controricorso notificato il 20 aprile 2001.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione la società ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 115 e 169 c.c., e la contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
La sentenza aveva ritenuto che la società attrice non avesse adempiuto all'onere probatorio a suo carico perché al momento della decisione non era stato rinvenuto il fascicolo di primo grado con i documenti relativi;
il giudice non si era preoccupato di verificare se la presunta mancanza del fascicolo fosse imputabile, o meno, a scelta o a comportamento della società.
La ricorrente lamenta che vi sarebbe stata violazione dell'art. 115 perché il Collegio non aveva posto a fondamento della decisione le prove prodotte dalla parte, e dell'art. 169 perché aveva ritenuto erroneamente ritirato il fascicolo di primo grado.
Vi sarebbe stata, infine, contraddittoria ed omessa motivazione perché la sentenza avrebbe erroneamente attribuito la circostanza della mancanza del fascicolo di primo grado al momento della decisione definitiva ad una scelta della società, senza verificare la possibilità di uno smarrimento o di un disguido della cancelleria.
La ricorrente precisava che, in occasione della prima udienza dinanzi alla Corte d'Appello, si era riservata di depositare il proprio fascicolo di primo grado, ancora non restituito dal Tribunale di Venezia, ma che successivamente la Corte d'Appello aveva dichiarato, in un'ordinanza con cui sospendeva il procedimento in attesa della decisione della questione pregiudiziale rimessa alla Corte di giustizia delle Comunità Europee in ordine, appunto, alla decadenza dei termini, di avere confrontato gli atti e i documenti, riconoscendo così implicitamente che in quel momento erano depositati agli atti i documenti della società appellata (anche perché l'Amministrazione finanziaria non aveva depositato documenti).
Altrimenti il procedimento sarebbe stato sospeso, e la Corte d'Appello avrebbe emesso un'ordinanza di contenuto differente. Nè il fascicolo di parte che conteneva i documenti interruttivi della prescrizione era stato ritirato successivamente. Il giudice che non aveva rinvenuto il fascicolo, senza che risultasse l'attestazione del ritiro, avrebbe dovuto disporre le opportune ricerche da parte della cancelleria, ed eventualmente concedere un termine per la ricostruzione del fascicolo stesso.
2. Il motivo è infondato.
La ricorrente parte, in realtà, da una allegazione di fatto - quella secondo cui la sentenza di appello avrebbe ritenuto implicitamente che la parte non avesse più depositato il fascicolo di primo grado con i documenti allegati - che non trova riscontro nell'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata.
Si tratta di una circostanza di fatto, non suscettibile di riesame in questa sede di legittimità per quel che riguarda il dedotto profilo di violazione di legge (riferito in questo caso ad una norma di natura processuale, vale a dire dell'art. 115 c.p.c. sulla disponibilità dei mezzi di prova): a questi fini la parte avrebbe dovuto, eventualmente, proporre sul punto istanza di revocazione (e non ricorso per Cassazione). Secondo il ricorso (pp. 6-8) la Corte d'Appello avrebbe errato nel ritenere che la parte non avesse adempiuto all'onere probatorio a suo carico solo perché al momento della decisione non era stato trovato il fascicolo di parte di primo grado con i relativi documenti allegati, senza premurarsi di verificare se la mancata presenza del fascicolo stesso fosse da imputare, o meno, a scelta e comportamento della società appellata. L'argomentazione non appare fondata.
Non va dimenticato che ciascuna parte "ha facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della remissione della causa al collegio ...ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale." (art. 169, ultimo comma, c.p.c.). Ma, soprattutto, la società ricorrente non allega affatto di avere regolarmente depositato, o ridepositato, il fascicolo di parte di primo grado, e in mancanza di un preventivo deposito in cancelleria, l'ufficio non aveva obblighi di alcun genere in caso di mancato reperimento del fascicolo;
non doveva certo verificare d'ufficio (come sembra asserire la ricorrente) le ragioni del mancato reperimento del fascicolo di parte.
Era semmai onere del procuratore della parte interessata premurarsi che il fascicolo si trovasse depositato, o venisse ridepositato, agli atti del procedimento, e, nell'eventualità di smarrimento, chiederne la ricostruzione (ove ritenuta ammissibile), con un adeguato termine per procedervi. Per la verità, la parte ricorrente non allega ne' di avere chiesto di ricostituire il fascicolo, e che non le è stata concessa la possibilità di farlo, o che le è stato rifiutato un termine congruo per procedervi, e neppure che il mancato reperimento del fascicolo fosse dovuto a fatto dell'ufficio o comunque non imputabile alla parte.
3. Per questa stessa ragione il ricorso è infondato anche sotto l'ulteriore prospettazione del vizio di contraddittoria motivazione. La società ricorrente sostiene a questo proposito che il fascicolo sarebbe stato presente agli atti al momento della deliberazione della prima sentenza, quella non definitiva, ma una simile circostanza è comunque irrilevante perché la parte avrebbe potuto ritirarlo (come è prassi) dopo la pubblicazione di quella prima sentenza, oppure anche in un momento successivo, in particolare per la redazione della (seconda) comparsa conclusionale del giudizio d'appello, prima della sentenza definitiva.
4. Conclusivamente, dunque, il ricorso è infondato sotto entrambi i profili, e va rigettato.
In base al criterio della soccombenza la società ricorrente va condannata a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere, in favore dell'Amministrazione Finanziaria, le spese del presente giudizio che liquida in Euro 800,00 (ottocento/00), di cui Euro 700,00 (settecento/00) per onorati, oltre ad Euro 100, 00 (cento/00) per spese vive, oltre alle spese liquidate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004