Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 289
CASS
Sentenza 10 gennaio 2001

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Con il ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze del Tribunale fallimentare pronunciate ai sensi dell'art. 28 ss. legge fall. (nella specie, ordinanza di improcedibilità del ricorso presentato, ex art. 28, da procuratore, nominato difensore di un fallimento per il promuovimento di azione revocatoria, il quale aveva chiesto senza esito al curatore la liquidazione dei propri onorari) si possono denunziare soltanto le violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Ne consegue che l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto (integrando anch'essa la fattispecie della violazione di legge) è denunziabile con il detto ricorso soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè tanto nei casi di radicale assenza di essa, quanto del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Con il ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze del Tribunale fallimentare pronunciate ai sensi dell'art. 28 ss. legge fall. (nella specie, ordinanza di improcedibilità del ricorso presentato, ex art. 28, da procuratore, nominato difensore di un fallimento per il promuovimento di azione revocatoria, il quale aveva chiesto senza esito al curatore la liquidazione dei propri onorari) si possono denunziare soltanto le violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Ne consegue che l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto (integrando anch'essa la fattispecie della violazione di legge) è denunziabile con il detto ricorso soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè tanto nei casi di radicale assenza di essa, quanto del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 289
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 289
    Data del deposito : 10 gennaio 2001

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