Sentenza 10 gennaio 2001
Massime • 2
Con il ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze del Tribunale fallimentare pronunciate ai sensi dell'art. 28 ss. legge fall. (nella specie, ordinanza di improcedibilità del ricorso presentato, ex art. 28, da procuratore, nominato difensore di un fallimento per il promuovimento di azione revocatoria, il quale aveva chiesto senza esito al curatore la liquidazione dei propri onorari) si possono denunziare soltanto le violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Ne consegue che l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto (integrando anch'essa la fattispecie della violazione di legge) è denunziabile con il detto ricorso soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè tanto nei casi di radicale assenza di essa, quanto del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.
Con il ricorso per cassazione proposto, a norma dell'art. 111 Cost., avverso le ordinanze del Tribunale fallimentare pronunciate ai sensi dell'art. 28 ss. legge fall. (nella specie, ordinanza di improcedibilità del ricorso presentato, ex art. 28, da procuratore, nominato difensore di un fallimento per il promuovimento di azione revocatoria, il quale aveva chiesto senza esito al curatore la liquidazione dei propri onorari) si possono denunziare soltanto le violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Ne consegue che l'inosservanza del provvedimento impugnato all'obbligo della motivazione su questioni di fatto (integrando anch'essa la fattispecie della violazione di legge) è denunziabile con il detto ricorso soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, e cioè tanto nei casi di radicale assenza di essa, quanto del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/01/2001, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2001 |
Testo completo
E N ZIO . T R A A R B T ° L IS E N G D E I 3 R S 8 S PREMA DI CASSAZIONE LA 9 N A -1 E D S -5 I E A 4 T SEZIONE PRT Posta dagli Ill.mi Sigg.:0289 /01 N E O E L G S L E G O E B L E Oggetto 2 8 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI -- Consigliere R.G.N. 12112/00 Cron. 7271 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 23/01/01 INTERLOCUTORIA ORD INANZA sul ricorso proposto da: EN SI OH, AJ AH MU IS, GI DI NA, rispettivamente padre, madre e nonna CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE del minore EN SI MO, elettivamente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 37, presso al Sig. MONTI l'avvocato MICHELE CAPECE, che li rappresenta e per diritti L. - 5. APR. 2001. difende unitamente all'avvocato PIERO MONTI, giusta IL CANCELLIERE procura a margine del ricorso;
ricorrenti - contro сика PROC GEN CORTE DI APPELLO DI TORINO, BIANCHI ROSALBA, tore speciale del minore e SINDACO DEL COMUNE DI NOVI LIGURE;
tutore del minore Q intimati - 2001 avverso la sentenza n. 696/00 della Corte d'Appello di (4/1) TORINO, Sezione Minori e della Famiglia, depositata il -1- 27/04/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/2001 dal Consigliere Dott. Ugo CAPECE 7 DPR 2001 Riccardo PANEBIANCO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Naggar, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per S SAZIONE l'inammissibilità del ricorso della nonna materna. S A Rigetto del primo motivo;
l'inammissibilità del terzo [ motivo;
l'accoglimento del secondo e quarto motivo;
in subordine la rimessione degli aki alle Sezioni Unite in caso di rigetto del quarto motivo per decidete della questione di cui al quarto motivo. -2- ORDINANZA Minorenni di Torino con Il Tribunale per dichiarava 10 stato didell'11.11.1998 decreto adottabilità del minore SS SS AD, nato a [...] il [...], per mancanza della necessaria assistenza morale e materiale da parte del padre, SS SS AM, spesso assente per motivi di lavoro, e della madre SA HA LA, etilista ed artefice di episodi nel corso dei quali era andata in escandescenze e si era mostrata aggressiva anche nei confronti del bambino, il quale aveva tra l'altro assistito in casa ad atti sessuali ed a proiezioni di materiale pornografico ed era stato poco dopo la nascita istituzionalizzato dagli stessi genitori più volte per lunghi periodi. Avverso tale decreto proponevano opposizione i genitori e la nonna materna EI GI NI, giunta in Italia il 15.11.1998 insieme a due nipotine, figlie della madre del minore. Il Tribunale per i Minorenni respingeva l'opposizione e la relativa sentenza veniva sottoposta a reclamo dagli stessi avanti alla Corte d'Appello, sezione per Minorenni, che lo rigettava. In particolare, dopo aver stigmatizzato il 3 comportamento dei genitori che per tanti anni avevano delegato ad altri la cura del figlio, da qualche tempo positivamente inserito in una nuova famiglia e restio a tornare presso la famiglia d'origine, sottolineava la Corte d'Appello in relazione alla nonna materna - giunta come si è già detto in Italia il 15.11.1998 e descritta come una donna "autorevole, forte ed intelligente" che "ha riportato al rispetto della morale e delle regole che, non avendo avutotradizionali" la figlia rapporti significativi con il minore, la sua в presenza non poteva assumere rilevanza per escludere lo stato di abbandono materiale e morale del minore medesimo. Essendo stata tale affermazione censurata con il quarto motivo di ricorso, si ripropone all'attenzione di questa Corte la questione in ordine all'interpretazione dell'art. 12 della Legge 184/83 e cioè se, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, il riferimento ai soli parenti entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il minore abbia finalità meramente processuali od anche sostanziali. Al riguardo è sorto però un contrasto nella la quale, giurisprudenza di questa Sezione 4 affermata la doppia natura con la sentenza n.3083/97, dopo che diversamente si era espressa in due precedenti decisioni (Cass. 2397/90; Cass. 10656/96), ha da ultimo (Cass. 1095/00) ritenuto che abbia carettere meramente processuale, ribadendo il precedente orientamento. In sostanza, fermo restando il principio sancito dall'art. 1, secondo cui il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia, mentre con la sentenza n.3083/97 viene ravvisata un'intima connessione fra esigenze istruttorie e finalità sostanziali, sostenendosi che, poiché l'ambito delle indagini è circoscritto per quanto riguarda i parenti a coloro che abbiano avuto con il minore rapporti significativi, solo a costoro deve farsi riferimento ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono cui tali indagini vengono finalizzate, nelle altre decisioni vengono sottolineate invece, oltre all'esigenza di tener conto dei fatti sopravvenuti all'originario decreto, due argomenti di ordine testuale e sistematico. Si sostiene infatti, sotto il primo profilo, la necessità della presenza di rapporti che significativi non può estendersi a tutte le ipotesi previste dall'art.15, risultando essenziale solo in quelle contemplate ai nn. 1 e 3 e. sotto il secondo, che la previsione dell'art. 11, relativa all'ipotesi di decesso dei genitori, prescinde dal requisito in esame, la cui assenza può essere valutata dal giudice di merito solo unitamente ad ogni altra emergenza processuale e mai come elemento preclusivo. Appare quindi necessario, per sciogliere il contrasto, un autorevole chiarimento nella sede a ciò deputata anche per un eventuale approfondimento sulla rilevanza, negata dalla sentenza n.1905/00, che può assumere ai fini dell'interpretazione della disciplina in esame il n.2 dell'art. 15 della Legge 184/83 che, nel prevedere la dichiarazione dello stato di adottabilità allorchè dall'audizione delle parti e dei parenti si dimostri la persistenza dello stato di abbandono morale e materiale del minore e la mancanza di disponibilità ad ovviarvi, fa esclusivo riferimento ai parenti convocati ai sensi degli artt. 12 e 13, vale a dire a quelli che abbiano avuto rapporti significativi con il minore medesimo. Trattasi peraltro anche di questione di massima di particolare importanza, specie in 6 relazione a situazioni in cui l'interessamento di parenti avvenga, anche senza loro colpa, dopo un lungo lasso di tempo in contesti ormai consolidati, in presenza dei quali si rende necessario chiarire entro quali limiti l'intervento del giudice minorile, pur volto a garantire in primo luogo per quanto possibile il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, possa essere armonizzato con l'altro diritto del minore, anch'esso meritevole di tutela, di non subire oltre il necessario, in conseguenza della successiva presenza di altri parenti, ulteriori disagi e sofferenze che proprio la legge sull'adozione intende evitare. In relazione ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 374 comma 2 C.P.C., si dispone pertanto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la loro rimessione alle Sezioni Unite di Questa Corte.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la loro rimessione alle Sezioni Unite. Così deabo in Roma il 23.01.2001. - Il Presidente Vinge Beldarsam Sonents Marvaly, JLCANCE 1/ CONTE y d a n o M IL CANCELA H 8