Sentenza 17 novembre 1999
Massime • 1
Dal tenore delle disposizioni dei commi terzo, quinto e sesto dell' art. 63 d.p.r.20 dicembre 1979 n.761 relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, deriva che la posizione dell'assistente ospedaliero non è affatto quella di un mero esecutore di ordini; in particolare, laddove primario e assistente condividono le scelte terapeutiche effettuate, entrambi ne assumono la responsabilità, mentre nel caso in cui l'assistente (o l'aiuto) non condivide le scelte terapeutiche del primario, che non ha esercitato il potere di avocazione previsto dal comma sesto cit., è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso; diversamente potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1999 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento