Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 556
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Dal tenore delle disposizioni dei commi terzo, quinto e sesto dell' art. 63 d.p.r.20 dicembre 1979 n.761 relativo allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, deriva che la posizione dell'assistente ospedaliero non è affatto quella di un mero esecutore di ordini; in particolare, laddove primario e assistente condividono le scelte terapeutiche effettuate, entrambi ne assumono la responsabilità, mentre nel caso in cui l'assistente (o l'aiuto) non condivide le scelte terapeutiche del primario, che non ha esercitato il potere di avocazione previsto dal comma sesto cit., è tenuto a segnalare quanto rientra nelle sue conoscenze, esprimendo il proprio dissenso; diversamente potrà essere ritenuto responsabile dell'esito negativo del trattamento terapeutico, non avendo compiuto quanto in suo potere per impedire l'evento.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/1999, n. 556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 556
    Data del deposito : 17 novembre 1999

    Testo completo