Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
O L Malzone L 4 O 7 B 3 ) . E E N E , C 1 N A 9 O P 9 I 1 I Z - REPUBBLICA ITALIANA A 1 D 5159 01 R 1 - T E 1 S I C 2 I G . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E D L R U 9 R A 3 C D F LA CORTE UPR E E Oggetto 8 V 4 N . T T Ripetizione di T S SEZIONE ERZA CIVILE R ( indebito A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DUVA Presidente R.G.N. 8508/98 Dott. Vittorio - PERCONTE LICATESE Dott. Renato - Cron. Mo14 Consigliere PURCARO Consigliere Rep. Dott. Italo - Ud. 25/10/00 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Consigliere - Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AN RI, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DELLA LIBERTA' 10, presso 10 studio dell'avvocato BRUNO BONANNI, difesa dall'avvocato CESARE NATALIZIO, giusta delega in atti;
ricorrente t.
contro
UC MA;
- intimato avverso la sentenza n. 132/97 del Giudice di pace di 2000 SORA, emessa e depositata 1' 11/12/97 (R.G. 313/97); 1691 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 25/10/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e il rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7.7.97 GI AN RI, assumendo che nel 1986 aveva affidato all'ing. PA AR la pratica del condono edilizio di un immobile di sua proprietà sito nel Comune di San Felice Circeo (LT) e che detto professionista, dopo la presen- tazione della relativa domanda e l'integrazione docu- mentale richiesta dal Comune, aveva preteso l'ulteriore importo di L. 918.000, di cui L. 250.000 per onorario, che ella aveva provveduto a versare in data 23.5.95; che successivamente accortasi di aver fatto tale versa- mento erroneamente, ne aveva chiesto la restituzione in data 18.12.96, ma il detto professionista aveva provve- duto a restituirle solo la somma di L. 250.000, già ot- tenuta a titolo di onorario;
ciò assumendo, conveniva in giudizio PA AR avanti al giudice di pace di Sora, per ivi sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 668.000, oltre interessi dal 23.5.95 sulla maggior somma di L. 918.000 e rivalu- tazione monetaria, con vittoria di spese ed onorario. Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito e conte- stava nel merito l'avverso dedotto, controdeducendo che tale ulteriore somma era scaturita per competenze pro- fessionali e relative spese per l'attività svolta pres- So la Regione Lazio e presso il Comune di San Felice Circeo a seguito della richiesta di integrazione docu- mentale della medesima pratica fatta dal predetto Comu- ne in data 18.9.90 alla diretta interessata e a lui trasmessa dal marito di costei Sergio Vona. Il giudice adito con sentenza 107/97 dichiarava la propria competenza territoriale e, all'esito della com- piuta istruttoria, con sentenza 11.12.97 rigettava la domanda attrice perché infondata, condannando l'istante alla rifusione delle spese in favore del convenuto. Per la cassazione di tale decisione ricorre la GI AN RI esponendo tre motivi. Nessuna difesa ha svolto in questa sede l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce insuffi- cienza e contraddittoria motivazione nel punto in cui il giudice di pace, nel rigettare la richiesta di ripe- tizione dell'indebito inoltrata dall'attrice, ha rite- nuto che per il completamento della pratica di condono 3 edilizio vi sono stati tre incarichi conferiti al pro- fessionista convenuto, determinati dalla complessità della suddetta pratica anche in ragione di variazione e modifiche della legge di riferimento, e si sostiene, invece, che gli incarichi furono solo due, causati dall'incompleto svolgimento dell'incarico originaria- mente conferito, mentre era stato omesso qualsiasi esa- me della legge di riferimento al fine di verificare se le successive modifiche della medesima giustificassero tali nuove incombenze da parte dello stesso professio- nista. Il motivo è infondato, perché non trova giustifica- zione nella motivazione dell'impugnata sentenza, anco- rata all'effettivo espletamento del terzo incarico da parte del convenuto professionista su esplicita richie- sta del marito dell'interessata e sull'esito negativo del riscontro diretto a verificare l'identità fra le spese affrontate per il secondo incarico e quelle pro- prie del terzo incarico. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza fra il chiesto e il giudicato), assumendosi che il giudice adito si sarebbe attardato sulla congruità delle spese ed avrebbe omesso di decidere sugli interessi moratori della maggior somma di L. 918.000, quantomeno in rife- 4 rimento all'importo restituito (L. 250.000) in conside- razione del fatto che la nota spese dell'8.8.95 era stata contestata sia perché derogava all'accordo rag- giunto sia perché gli importi non erano documentato. Anche tale motivo è infondato. Si ignora, infatti, per non essere stati nemmeno esplicitati, quali siano stati gli effettivi termini dell'accordo intercorso tra l'attrice e il professionista circa il compenso per il relativo incarico;
il giudizio di congruità espresso dal giudice di pace consegue al riscontro, positivo per il professionista, che la nota spesa del terzo incarico si basa su documentazione differente da quella di cui al secondo incarico;
non si riscontra una specifica ri- chiesta di corresponsione degli interessi moratori sul- la somma di L. 250.000 restituita dal professionista e conseguentemente non è stata precisata la data in cui è avvenuta la restituzione della detta somma. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 115, 320 e 321 c.p.c., rilevandosi che la struttura della decisione impugnata è stata fondata in- teramente sulla documentazione depositata dal profes- sionista convenuto senza accordare all'attrice né il termine per esaminare tale documentazione né la possi- bilità di provare i fatti posti a base della sua ri- chiesta, avendo il giudice di pace rigettato le richie- 5 ste istruttorie della stessa. Anche tale doglianza non trova corrispondenza nella realtà processuale. Il giudice di pace ha, in concreto, ritenuto super- flua ogni altra indagine, ravvisando sufficiente la do- cumentazione gia prodotta. Ne consegue che il ricorso va rigettato e, stante l'assenza del professionista intimato in questa fase di giudizio, non vi è luogo per la statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 25.10.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Sa Man Viñono toma IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì - 6 APR 2001. O L 4 L 7 IL CANCELLIERE 3 O . ) B N E E , Giovanni Giambattist E C 1 E R A 9 P N чт 9 P E U O 1 T S I I - R Z 1 D O A 1 C - R E 1 T 2 S C I I . G L D E U 9 R I 3 A G E D 6 E E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A