Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 29/04/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
composta dai magistrati:
DO Guzzi Presidente LA OM Primo Referendario (relatore)
Guido Tarantelli Primo Referendario ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24328 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione Giurisdizionale per la Calabria domiciliata in Catanzaro, Via Edmondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;
- attrice -
nei confronti di AS TE, nata a [...] l'[...], residente in Lamezia Terme (CZ), Piazza G. Mazzini n. 6, C.F.: [...], in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società Ecologia Oggi SP, rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Alfredo Gualtieri con studio in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n.
48 - p.e.c. alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it e dall'avv.
MO ON con studio in Catanzaro alla via Milano n.15/bis - p.e.c.
Sentenza n. 129/2026 giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it, entrambi del Foro di Catanzaro e presso i cui studi è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
ECOLOGIA OGGI SP, partita IVA 00897240792, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lamezia Terme (CZ), Via Col.
Cassoli n. 18, esercente l'attività di "recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse" (codice attività 38.32.30), rappresentata e difesa, con poteri anche disgiunti, dall'avv. Alfredo Gualtieri con studio in Catanzaro alla via Vittorio Veneto n.48 - p.e.c. alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it e dall'Avv. MO ON con studio in Catanzaro alla via Milano n.15/bis
- p.e.c. giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it, entrambi del Foro di Catanzaro e presso i cui studi è elettivamente domiciliata;
- convenuta -
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, il giudice relatore Primo Referendario LA OM, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e gli avvocati delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione depositato in data 3 luglio 2025, la Procura regionale della Corte dei conti per la Calabria ha convenuto in giudizio SC TE, in proprio e nella qualità di rappresentante legale pro tempore della società Ecologia Oggi SP (dal 15 ottobre 2009 al 13 ottobre 2023), nonché Ecologia Oggi SP in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno erariale quantificato in euro 4.937.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza, in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La vicenda trae origine dalla notizia di danno acquisita tramite un articolo di stampa del 22 novembre 2023 riguardante l'illecita percezione di fondi pubblici da parte della società Ecologia Oggi SP — in relazione alla quale risultava già aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme (n. 1081/2023 RGNR) — pertanto la Procura regionale conferiva delega istruttoria alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro, che vi provvedeva con nota informativa prot. n. 0164182/2024 del 16 maggio 2024.
3. Dalle indagini della Procura emergeva che in data 16 aprile 2021, Ecologia Oggi SP, nella persona della rappresentante legale SC TE, presentava a Banca Progetto SP una richiesta di finanziamento garantito da AC SP ai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 23/2020 (decreto "Liquidità"), per euro 5.000.000,00, con destinazione dichiarata ad investimenti, corredata da autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 s.m.i., attestante l'assenza di delibere di distribuzione dividendi e l'impegno a non assumerle nel 2021. AC SP rilasciava la garanzia n. 2020/2471/3L10 (90%,
massimo euro 5.156.677,60). Stipulato il contratto di mutuo chirografario n.
06/100/2132811, in data 3 maggio 2021 Banca Progetto SP accreditava sul conto corrente dedicato n. 9398 (BCC Centro Calabria, filiale di Lamezia Terme) la somma di euro 4.937.000,00. Dalle indagini emergeva che contestualmente all'accredito, la società disponeva il giroconto dell'intera somma al deposito a risparmio n. 15509, presso la medesima filiale. Dagli accertamenti della Guardia di Finanza risultava che, su complessivi euro 3.030.546,71 riconducibili al finanziamento, soltanto euro 2.037.640,54 apparivano effettivamente destinati a investimenti rientranti nel piano dichiarato; la residua parte (euro 2.826.782,66) risultava diversamente impiegata per finalità estranee, tra cui: pagamento di dividendi (euro 668.070,77), fatture non inerenti al piano d'investimento (euro 577.773,69, di cui euro 549.000,00 per sponsorizzazioni a Cosenza Calcio Srl),
pagamento a saldo del decreto ingiuntivo n. 3467/2021 in favore di NT SP (euro 579.000,00) e ripianamento di conti correnti in rosso (euro 869.965,88). Emergeva inoltre che in data 14 aprile 2021, due giorni prima della presentazione della richiesta di finanziamento, l'assemblea dei soci aveva già deliberato la distribuzione di dividendi in favore del socio unico 4EL Group Srl, contrariamente a quanto dichiarato nell'autocertificazione; e che nei dodici mesi successivi all'erogazione, la società aveva distribuito complessivamente utili per un importo superiore a euro 2.800.000,00.
4. Dagli atti risulta che nel corso del 2022, AC SP aveva avviato procedura di verifica ex art. 8 del d.lgs. n. 123/1998, contestando formalmente alla società il mancato utilizzo del conto dedicato e la distribuzione di dividendi, deliberata in violazione delle dichiarazioni rese.
All'esito, in data 2 febbraio 2023, AC SP imputava l'anomalia esclusivamente a Banca Progetto SP, senza adottare provvedimenti di revoca nei confronti della beneficiaria; con nota dell'8 aprile 2024 comunicava di non ravvisare elementi per intraprendere azioni nei confronti della società. A conclusione delle indagini istruttorie, la Procura regionale notificava ai convenuti, in data 27 febbraio 2025, l'invito a dedurre ex art.
67 c.g.c. I convenuti depositavano memoria difensiva in data 21 marzo 2025, ritenuta dalla Procura inidonea a superare gli addebiti contestati.
5. La Procura regionale ha, quindi, citato in giudizio gli odierni convenuti, qualificando la condotta come dolosa e chiedendone la condanna in solido al risarcimento dell'intero importo erogato. L'azione proposta si fonda su tre profili: (a) la falsità dell'autocertificazione relativa alla distribuzione dei dividendi, avendo l'assemblea già deliberato la distribuzione in data 14 aprile 2021; (b) la violazione dell'obbligo di utilizzo del conto corrente dedicato e la distrazione del finanziamento rispetto alle finalità dichiarate, con sviamento di euro 2.826.782,66; (c) la configurabilità del danno erariale come lesione del Programma statale di ripresa economica, indipendentemente dall'esito del rapporto contrattuale con la banca, in ragione dell'automatismo e della gratuità della garanzia pubblica, con conseguente esposizione dello Stato a una posizione di rischio, omologa alla consegna diretta del denaro.
6. I convenuti si sono costituiti contestando la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito erariale. In particolare, hanno dedotto: che la dichiarazione sui dividendi costituisce mero errore materiale di compilazione, sanato mediante addendum sottoscritto con Banca Progetto SP su richiesta di AC SP in data 2 febbraio 2023, ritenuto valido dal Tribunale del Riesame in sede cautelare; che gli investimenti effettivamente realizzati ammontano a euro 7.256.181,61, superiori all'importo finanziato, come documentato da apposita relazione tecnico-contabile di parte; che la fungibilità del denaro esclude la necessità di una corrispondenza biunivoca tra i flussi del finanziamento e i singoli pagamenti; che la violazione dell'obbligo di utilizzo del conto dedicato, se esistente, è di natura privatistica e irrilevante ai fini del danno erariale; che difetta il dolo nella sua accezione penalistica, richiesta dall'art. 1 della l. n. 20/1994 come modificato dal d.l.
n. 76/2020. Con memorie integrative rispettivamente del 7 gennaio 2026 e del 4 marzo 2026, i convenuti hanno altresì invocato l'applicazione della l. n.
1/2026, recante la riforma della responsabilità erariale, applicabile ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, richiamando in particolare: la tipizzazione della colpa grave; la nuova disciplina della prescrizione ancorata alla data del fatto dannoso; l'introduzione di limiti legali obbligatori agli importi di condanna.
7. In data 3 marzo 2026, nelle more del giudizio, la società Ecologia Oggi SP provvedeva all'estinzione anticipata e integrale del debito contratto con Banca Progetto SP, con corresponsione di tutte le somme dovute a titolo di capitale, interessi e ogni ulteriore accessorio, depositando in atti l'attestazione di avvenuta estinzione del finanziamento e dell'azzeramento del debito residuo rilasciata da Banca Progetto SP in data 16 marzo 2026. Con nota di deposito del 17 marzo 2026, i difensori dei convenuti depositavano in cancelleria la predetta documentazione, evidenziando che la garanzia AC non è mai stata escussa né attivata in alcuna fase del rapporto e che AC SP aveva già comunicato in data 8 aprile 2024 di non ravvisare elementi per intraprendere azioni nei confronti della società.
8. Con DFU n. 257/2025 del 4 luglio 2025, ritualmente notificato alle parti, veniva fissata l'udienza di trattazione al 28 gennaio 2026. Con successivo decreto n. 5/2026 del 7 gennaio 2026, l'udienza veniva rinviata d'ufficio al 25 marzo 2026.
9. All'udienza del 25 marzo 2026 il Pubblico Ministero e le parti costituite hanno concluso come da verbale. La causa è stata trattenuta in decisione.
IR
10. In via preliminare e con effetto assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione di rito e di merito, il Collegio rileva che la domanda attorea deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. L'interesse ad agire costituisce condizione dell'azione ai sensi dell'art.
100 c.p.c., applicabile al processo contabile in forza del rinvio operato dagli artt. 7, comma 2, e 26 c.g.c. Esso deve sussistere per l'intera durata del giudizio: il venir meno di tale presupposto in corso di causa determina l'inammissibilità della domanda (Cass. n. 5074/2007; Cass. SS.UU. n.
565/2000). Come chiarito dalla Prima Sezione Centrale di Appello di questa Corte, l'insussistenza di una condizione dell'azione consente di arrestare il giudizio ad una fase antecedente alla sua definizione nel merito (Sez. I App.,
n. 189/2020).
11. Nelle azioni di responsabilità amministrativo-contabile, il danno erariale costituisce il presupposto indefettibile della stessa azionabilità della domanda. Come precisato dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede nomofilattica (SS.RR. n. 27/2021/QM), l'azione risarcitoria postula che sia positivamente riscontrato un adeguato interesse ad agire, correlato all'esigenza di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile. Con riguardo ai finanziamenti garantiti ai sensi del d.l. n. 23/2020, lo schema normativo prevede due distinti rapporti giuridici:
il mutuo tra l'impresa e il soggetto finanziatore, riconducibile a un mutuo di scopo legale; e, in via accessoria, la garanzia rilasciata da AC SP al finanziatore per il caso di mancato rimborso. La garanzia pubblica diviene operativa — e l'erario è esposto al rischio di esborso — soltanto in ipotesi di inadempimento dell'obbligazione restitutoria da parte del mutuatario (Sez. II App., sent. n. 380/2021; Sez. Sardegna, sent. n. 182/2025).
12. Nel caso di specie, il presupposto dell'azione erariale era costituito dall'asserito danno al Ministero dell'Economia e delle Finanze (euro 4.937.000,00), che la Procura ricollegava alla concessione della garanzia pubblica AC e alla contestata distrazione del finanziamento. Tale presupposto è venuto meno per fatti sopravvenuti: in data 3 marzo 2026, Ecologia Oggi SP ha estinto anticipatamente e integralmente il debito verso Banca Progetto SP, con integrale corresponsione di capitale, interessi e accessori, come attestato dall'estinzione rilasciata dalla banca in data 16 marzo 2026 e acquisita agli atti. La predetta documentazione non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell'Organo requirente. Secondo quanto riversato in atti, la garanzia AC non risulta mai stata escussa né attivata, e in data 8 aprile 2024 l'ente garante aveva comunicato di non ravvisare elementi per intraprendere azioni nei confronti della società beneficiaria.
13. Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire deve essere valutato in relazione all'utilità concreta e attuale che il proponente potrebbe ricavare dall'accoglimento della domanda. Tale utilità viene meno ogniqualvolta, per il sopravvenire di fatti estintivi o modificativi del rapporto dedotto in giudizio, il provvedimento richiesto non sia più idoneo ad assicurare al ricorrente alcun risultato giuridicamente apprezzabile. Nel caso di specie, il finanziamento è stato integralmente restituito nel corso del giudizio e la garanzia pubblica non è mai stata escussa. Viene quindi meno, sul piano sostanziale, la stessa situazione giuridica che avrebbe dovuto sorreggere la pretesa: il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha subito alcun esborso né alcuna decurtazione patrimoniale, sicché non vi è alcun pregiudizio da rimuovere né alcuna posizione da ripristinare. Sul piano processuale, ne deriva che l'accoglimento della domanda non produrrebbe per il ricorrente alcuna utilità concreta, traducendosi al contrario in una locupletazione dell'Erario priva di giustificazione causale. Va osservato, inoltre, che la posizione della Procura, formulata in citazione con riferimento a una restituzione allora soltanto "futura e possibile", non ha trovato ulteriore sviluppo a fronte della sua integrale realizzazione.
14. In considerazione dell'esito del giudizio, definito in via di rito e non nel merito, non vi è luogo al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di Giustizia Contabile).
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n.
24328 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di SC TE e di Ecologia Oggi SP, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, dichiara inammissibile la domanda giudiziale proposta dall'Organo Requirente per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il Relatore Il Presidente LA OM DO Guzzi Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in data 28/04/2026 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente