Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 29/04/2026, n. 129
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Sentenza 29 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Sopravvenuta carenza di interesse ad agire

    Il Collegio rileva che l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve sussistere per l'intera durata del giudizio. Il venir meno di tale presupposto in corso di causa determina l'inammissibilità della domanda. Nel caso di specie, il finanziamento è stato integralmente restituito e la garanzia pubblica non è mai stata escussa, pertanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha subito alcun esborso né alcuna decurtazione patrimoniale, venendo meno la situazione giuridica che sorreggeva la pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 29/04/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 129
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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