Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
L'interpretazione della sentenza costituente titolo esecutivo eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, è interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto il quale è censurabile in sede di legittimità solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione e i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto.
Commentario • 1
- 1. Processo esecutivo, titolo, accessori, oggetto, indeterminabilità, illegittimitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 giugno 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/04/2001, n. 4978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4978 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ACCETTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI EN, RA NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 3574/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 03/11/99 e depositata il 30/11/99 (R.G. 3251/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giovanni ACCETTA;
udito l'Avvocato Gabriele PAFUNDI (per delega Avv. D. DI GRAVIO);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NI RI e DO BR, con atto del 29 maggio 1997, hanno proposto opposizione davanti al pretore di Roma contro il precetto del 26 maggio 1997 con il quale AR RI aveva loro intimato, tra l'altro, il rilascio di un appartamento e ciò in forza di sentenza 27 novembre 1996 del tribunale di Roma. Gli opponenti hanno dedotto che la sentenza posta a base del precetto era di mero accertamento e, pertanto, priva di contenuto suscettibile di esecuzione forzata.
Il RI ha resistito all'opposizione.
NI RI e DO BR, con altro ricorso dell'11 settembre 1997 sempre al pretore di Roma, hanno proposto opposizione anche all'esecuzione per rilascio, deducendo gli stessi motivi posti a base dell'opposizione a precetto.
Il pretore, sospesa l'esecuzione, ha rimesso le parti davanti al tribunale di Roma, competente per valore.
2. Il processo è stato riassunto davanti al tribunale con atto notificato il 28 novembre 1987 e le opposizioni sono state rigettate. La decisione del tribunale, impugnata da NI RI e DO BR, per quanto interessa in questo giudizio, è stata riformata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 30 novembre 1999, la quale ha dichiarato inesistente il diritto di AR RI di procedere all'esecuzione in danno di NI RI e DO BR.
3. Per la cassazione di questa sentenza AR RI ha proposto ricorso, illustrato con memoria.
Resistono con controricorso NI RI e DO BR. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'unico motivo del ricorso è rivolto contro il capo della sentenza impugnata con il quale la Corte di appello ha accolto l'opposizione all'esecuzione di rilascio.
La Corte di Roma ha ritenuto che il contenuto della sentenza posta a base dell'esecuzione era di "accertamento del diritto e non di realizzazione della corrispondente pretesa".
Il ricorrente sostiene che aveva chiesto al tribunale di Roma "la consegna dell'immobile" e la condanna al pagamento del risarcimento del danno per ritardata consegna, che il tribunale aveva condannato i convenuti alla consegna dell'immobile e critica la sentenza impugnata per avere interpretato il titolo esecutivo in maniera non corretta: censura di violazione dell'art. 2930 cod. civ. e dell'art. 474 cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione. Il motivo è fondato.
2. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato già affermato il principio che l'interpretazione della sentenza, costituente titolo esecutivo, eseguita dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione, è interpretazione del giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto, il quale è censurabile in sede di legittimità solo se siano violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata e se il procedimento interpretativo seguito dai giudici del merito non sia immune da vizi logici o errori di diritto: sentenze 25 maggio 1998, n. 5212; 3 giugno 1996, n. 5082; 22 marzo 1966, n. 2510; 23 gennaio 1995, n. 754; 2 aprile 1992, n. 3996; 24 novembre 1979, n. 4794. Il principio deve essere condiviso, perché l'interpretazione del provvedimento giudiziale, costituente titolo esecutivo, non può essere sottoposta ad una ennesima valutazione in sede di legittimità, la quale sarebbe fondata per il solo fatto di essere conforme agli interessi di chi la propone.
Resta, naturalmente, il potere della parte soccombente di sottoporre ad impugnazione la decisione denunciando che si tratta di interpretazione non logica o motivata non correttamente. Si deve anche aggiungere che l'interpretazione consentita al giudice dell'opposizione deve essere circoscritta al titolo giudiziale e non può essere estesa a dati esteriori a questo, come nel caso in cui si pretenda di valutare il comportamento tenuto dalla parte per giungere a conclusioni che si suppone debbano integrare la portata del titolo.
3. Nella fattispecie che interessa la Corte di appello di Roma è incorsa in un duplice errore correttamente denunciato dal ricorrente.
3.1. In primo luogo ha compiuto un'operazione di interpretazione che non riguarda il provvedimento giudiziale utilizzato come titolo esecutivo, ma si riferisce al comportamento della parte nella fase del giudizio conclusosi con la decisione in ordine al rilascio. Infatti, nella sentenza impugnata si fa riferimento ad una istanza cautelare originariamente proposta dal RI e respinta per il fatto che in sede cautelare non è consentito chiedere una tutela di mero accertamento.
Il riferimento non era consentito, come quello che non rientrava nei poteri del giudice dell'opposizione, il quale, si ripete, doveva procedere alla sola interpretazione del titolo esecutivo per renderne possibile la concreta attuazione.
3.2. In secondo luogo, la Corte di Roma si è attenuta alla lettera di uno degli elementi del dispositivo della sentenza senza valutarne il complesso.
Come le parti di questo giudizio convengono, nel dispositivo della sentenza 27 novembre 1996 il tribunale di Roma dichiarò che NI RI e DO BR erano tenuti all'immediata consegna dell'immobile a AR RI.
L'uso del termine "dichiara", da solo non qualifica la corrispondente pronuncia ed essa deve essere completata dal contenuto della dichiarazione, il quale, nell'assunto del ricorrente, era predicativo di un obbligo più articolato che comprendeva la consegna immediata di cosa determinata, cioè l'immobile in contestazione. Il che equivale a dire che la sentenza del tribunale poteva consentire al RI di conseguire il rilascio dell'immobile e gli forniva un titolo per agire coattivamente per il caso di mancato spontaneo adempimento.
4. La diversa interpretazione compiuta dalla Corte di appello di Roma, quindi, non è corretta e deve essere ripetuta, seguendo il principio che l'interpretazione del titolo esecutivo (nella specie la sentenza 27 novembre 1996 del tribunale di Roma) non si deve limitare al solo dato letterale dell'uso del termine "dichiara", ma deve estendersi a tutto il tenore della decisione, per ricavare da questa e soltanto da questa la dimensione del diritto sostanziale giudizialmente riconosciuto.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata con rinvio ed il giudice del rinvio è individuato in altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale provvederà anche alla determinazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001