Sentenza 2 aprile 2007
Massime • 1
Integra il delitto di truffa contrattuale l'acquisto di un immobile, di proprietà di un ente pubblico già concesso in locazione al privato acquirente, alla cui vendita l'ente pubblico si è determinato in forza dell'attestazione del privato, contraria al vero, dell'esistenza delle condizioni richieste dall'ente stesso per la cessione dell'immobile, pur quando il corrispettivo di vendita sia stato regolarmente pagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/04/2007, n. 15094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15094 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 02/04/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 509
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 29998/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nei confronti di:
Di LI LA, nato a [...] il [...];
AS RO, nata a [...] il [...];
nonché dai predetti, imputati entrambi di concorso in truffa (capo A) e la sola AS altresì di truffa aggravata continuata in danno di un ente pubblico;
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Roma, in data 2.11.2004;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei confronti di Di LI LA e AS OS fu richiesto il rinvio a giudizio per concorso in truffa perché la AS quale assegnataria di un alloggio I.N.P.D.A.P. ed il di lei marito Di LI quale procuratore, ingannando l'agenzia immobiliare incaricata e gli inquilini, sub locavano tale appartamento (nonostante il divieto contenuto nel contratto di locazione stipulato tra la AS e l'I.N.P.D.A.P.) incassando i canoni e cagionando agli inquilini un grave danno conseguito emissione di una sentenza esecutiva di sfratto. Alla AS era altresì contestato il delitto di truffa in danno dell'I.N.P.D.A.P. per avere la stessa falsamente attestato di risiedere in Roma ed allegando alla dichiarazione di propensione all'acquisto una falsa attestazione dell'agenzia immobiliare relativa alla conoscenza in capo ad uno degli inquilini della reale proprietà.
Con sentenza del 2.11.2004, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 425 c.p.p. dichiarò non luogo a procedere nei confronti di Di LI LA e AS RO in ordine al reato di truffa in quanto in relazione all'evento dannoso conseguente "all'emissione di sentenza esecutiva di sfratto" l'accusa non poteva essere sostenuta in giudizio, mentre per l'evento dannoso relativo al pagamento dei canoni di locazione senza titolo per tardività della querela. Dichiarò altresì non luogo a procedere nei confronti di AS RO in ordine al reato di truffa aggravata in danno dell'I.N.P.D.A.P. l'accusa non poteva essere sostenuta in giudizio, mentre per i residui reati contestati in fatto era intervenuta estinzione per prescrizione in ordine al delitto di cui all'art. 483 c.p. e difettava la querela per il reato di cui all'art. 485 c.p.. Avverso tale sentenza interposero appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed in via incidentale Di LI LA e AS RO.
Con ordinanza 9.3.2006 la Corte d'appello di Roma, Sezione 4^ penale, a seguito dell'entrata in vigore della L. 20 febbraio 2006, n. 46, dichiarò l'inammissibilità dell'appello del P.M. e di conseguenza di quelli incidentali proposti dagli imputati.
Avverso la sentenza del G.U.P. hanno quindi proposto ricorso il Procuratore della Repubblica e gli imputati.
Il Procuratore della Repubblica lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione:
1. all'affermazione del G.U.P. della non configurabilità del danno conseguente alla emissione di sentenza esecutiva di sfratto, che varrebbe solo a rappresentare il danno patrimoniale indiretto, conseguente alla impossibilità di fruire del bene locato;
2. all'affermazione del G.U.P. dell'essere contenuta in querela l'indicazione che le persone offese vennero a conoscenza che l'immobile era di proprietà dell'I.N.P.D.A.P. nel 1999, giacché nella querela stessa si chiarisce che a seguito dell'affissione di un avviso costoro ebbero sospetti, divenuti certezza solo con lettera del 23.2.2001 dell'ente, sicché la querela presentata il 6.3.2001 sarebbe tempestiva;
3. alla ritenuta insussistenza di un danno per l'I.N.P.D.A.P. disattendendo le indicazioni della Corte di Cassazione e non considerando che la truffa aggravata è perseguibile d'ufficio. L'imputato Di LI, con ricorso proposto personalmente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aver la sentenza impugnata omesso di valutare le dichiarazioni rese da PA TO, LL AN ed il decreto di archiviazione del G.I.P. di Rieti, atti dai quali emergerebbe che nessun inganno era stato perpetrato in danno dei denunciami in quanto costoro, al momento della stipula del contratto furono informati che l'appartamento era di proprietà dell'I.N.P.D.A.P., sicché la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella relativa all'insussistenza o alla non commissione del fatto e non quella contenuta in sentenza. L'avvocato e coimputato Di LI nella qualità di difensore di AS RO deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aver la sentenza impugnata omesso di valutare le dichiarazioni rese da PA TO, LL AN ed il decreto di archiviazione del G.I.P. di Rieti, atti dai quali emergerebbe che nessun inganno era stato perpetrato in danno dei denuncianti in quanto costoro, al momento della stipula del contratto furono informati che l'appartamento era di proprietà dell'I.N.P.D.A.P., sicché la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella relativa all'insussistenza o alla non commissione del fatto e non quella contenuta in sentenza;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aver la sentenza impugnata omesso di valutare che l'imputata nella stessa data della dichiarazione sostitutiva di atto notorio aveva trasferito la residenza da Terni a Roma e che la stessa comunque non avrebbe perso alcun diritto siccome trasferita per motivi di lavoro;
inoltre non sarebbe provato che AS RO avesse prodotto la dichiarazione dell'agenzia immobiliare che si assume falsa ed in ogni caso la stessa conterrebbe una dichiarazione vera, sicché la formula assolutoria avrebbe dovuto essere quella relativa all'insussistenza o alla non commissione del fatto e non quella contenuta in sentenza. Il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma è fondato.
Quanto al primo motivo di ricorso del P.M. va rilevato che questa Corte, Sez. 2^, con sentenza n. 26730 del 26.9.2003 dep. il 23.10.2003, relativa al ricorso del P.M. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti degli imputati di questo procedimento, aveva affermato "come nella specie, l'artificio consistito nella falsa prospettazione della qualità di proprietari dell'alloggi, abbia non solo determinato le parti offese alla stipula del contratto di locazione, ma abbia inciso sulla stessa quantità della controprestazione, posto che la misura del canone non poteva non tener conto della mancanza di titolo da parte dei concedenti. Rilievi che valgono anche per ciò che attiene ai rapporti con l'ente proprietario, avuto riguardo alla natura ed ai limiti della convenzione in essere con l'indagata". Ne consegue che non rileva la pronunzia di sentenza esecutiva di sfratto, ma l'assenza di titolo da parte degli imputati.
In relazione al secondo motivo di ricorso del P.M., va premesso che la cognizione della Corte di Cassazione in ordine all'applicazione di norme processuali si estende alla cognizione di fatto (v. Cass. Sez. 5^ sent. n. 3477 del 8.2.2000 dep. 17.3.2000 rv 215575). Nel caso in esame il giudice dell'udienza preliminare ha travisato il contenuto della querela, traendo da essa l'affermazione che i querelanti fossero consapevoli della patita truffa fino dal 1999, mentre risulta che essi ebbero contezza della reale situazione del bene locato solo il 23.2.2001.
Ne consegue che la querela, proposta il 6.3.2001, è tempestiva. In ordine al terzo motivo di ricorso del P.M. la sentenza impugnata ha trascurato che, poiché la stipulazione di un contratto di compravendita dell'alloggio da parte dell'I.N.P.D.A.P., soggiace a regole interne, conseguenti anche alla natura pubblica dell'ente, ben può integrare il delitto di truffa far risultare sussistenti le condizioni richieste dall'ente per la cessione dell'immobile. Inoltre, come già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 26730 del 26.9.2003, sopra richiamata, "in tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell'ingiusto profitto e del correlativo danno non sono esclusi dal fatto che il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito, quando risulti che esso è stato acquistato per effetto di raggiri" (richiamando Cass. Sez. 2^ n. 4.3.2003, De Francesco). Tale argomento vale all'evidenza anche per la cessione di un immobile pur a fronte del pagamento del relativo prezzo.
Non deve essere esaminata la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e della eventuale perseguibilità d'ufficio del reato, dal momento che il Giudice dell'udienza preliminare non ha ritenuto di esprimersi sul punto ("e ciò anche a prescindere dalla questione della procedibilità in assenza di querela" p. 4 sentenza impugnata). Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso in relazione ala richiesta di rinvio a giudizio degli imputati.
La decisione assunta rende superfluo l'esame dei ricorsi proposti dagli imputati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007