Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 luglio 1997 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 luglio 2009 |
Commentari • 7
- 1. Legge comunitaria 2009: il testo in Gazzetta UfficialeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 giugno 2010 · 0.75951797
Giurisprudenza • 12
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Versioni del testo
- Art. 1. Classificazione e marchiatura delle carcasse 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 , e successive modificazioni, e classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici classificatori di cui all' articolo 2 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482 , secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente legge.
(( 1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008. )) 2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti indicati dalla specifica normativa comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero per le politiche agricole. - Art. 2. Regolamento di attuazione 1. Il Ministro per le politiche agricole, con regolamento da adottarsi ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , stabilisce le modalita', i limiti e le procedure relativi:
a) al tipo di marchiatura o etichettatura da utilizzare per la classificazione delle carcasse, ai sensi dell'articolo 1, comma 1;
b) ai criteri per la individuazione dei soggetti obbligati ed ai metodi per la rilevazione dei prezzi, nonche' alle procedure per la diffusione dei relativi dati.
Nota all'art. 2:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Art. 3. (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia
di tecniche di classificazione non automatizzata). (( 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. )) (( 2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. )) 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per Cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29 , e' abrogato.