Sentenza 10 febbraio 2010
Massime • 1
La continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può essere rimessa in discussione in sede esecutiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/02/2010, n. 13158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13158 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/02/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 401
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 31557/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI OV N. IL 23/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 329/2008 TRIBUNALE di BOLZANO, del 26/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette le conclusioni del PG Dott. il quale ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta presentata nell'interesse di AN OV di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., in relazione ai reati in materia di sostanze stupefacenti e concernenti le armi, oggetto di tre sentenze irrevocabili ivi compiutamente indicate, nel senso che, l'adito giudice dell'esecuzione ha ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'istituto, ma con riferimento esclusivamente ai reati di natura omogenea, provvedendo pertanto alla rideterminazione di una pena unica sia per le violazioni alla legge sulle armi sia per le violazioni alla legge sulle sostanze stupefacenti.
2. Contro tale pronuncia il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione chiedendone, anche attraverso apposita memoria difensiva, il parziale annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla decisione di applicare separatamente l'istituto della continuazione distinguendo tra i reati concernenti le armi e quelli relativi alla droga oggetto delle diverse sentenze, non avendo il giudice dell'esecuzione adeguatamente considerato che l'esistenza del vincolo della continuazione tra reati di natura non omogenea era stata già riconosciuta in sede di cognizione dai giudici che avevano emesso la prima pronuncia di condanna di cui all'istanza (quella in data 12 marzo 1999, emessa dalla Corte di Appello di Napoli).
3. L'impugnazione, è fondata e merita accoglimento, nei limiti in prosieguo meglio specificati. Se è pur vero, infatti, che l'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare "in executivis"
l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili, secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.p., e che tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, nel senso che anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 1587, rv. 215937), nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha tuttavia omesso di apprezzare, come a ragione dedotto dal ricorrente, la circostanza che già in una delle sentenze indicate nell'istanza vi era stato il riconoscimento della continuazione, con riferimento ad entrambe le tipologie di reato contestate al Fimiani, dato questo da ritenersi, in effetti, non secondario ai fini della delibazione dell'istanza, ove si consideri che, allorquando il giudice della cognizione abbia egli stesso già ritenuto operante la continuazione tra i diversi reati oggetto del procedimento da lui definito, tale statuizione, favorevole al condannato, se definitiva, diventa intangibile in sede di esecuzione (in tal senso Sez. 6, sent. n. 225 dell'8.5.2000, ric. P.G. in proc. ST e altri, riv. 216142). L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bolzano, che provvederà alla nuova determinazione della pena, tenendo presente che la continuazione già ritenuta dal giudice della cognizione, anche se tra reati non omogenei, non può più essere rimessa in discussione in sede di esecuzione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2010