Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Incompetenza territoriale

    L'eccezione è infondata in quanto l'atto è impugnabile dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria del luogo in cui si trova la sede del concessionario per la riscossione.

  • Rigettato
    Vizi formali della cartella di pagamento

    Le doglianze sono infondate. La cartella è adeguatamente motivata anche per relationem. Il difetto di sottoscrizione del ruolo non comporta nullità della cartella.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica a mezzo PEC

    La tesi non è condivisibile. La notifica è stata eseguita tramite invio all'indirizzo risultante da pubblici registri e il ricorrente ha ricevuto l'atto, non ha dubitato della provenienza e ha proposto tempestivo ricorso. L'eventuale nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza

    L'eccezione è infondata, attesa la notifica nel 2023 degli atti prodromici entro il termine triennale di prescrizione, che ha interrotto il termine per la notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 40
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo