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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AV Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00143330 50 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la prescrizione e la decadenza del diritto azionato e vizi formali della cartella di pagamento impugnata.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI AV e la REGIONE CAMPANIA resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ADER, trattandosi di atto riscossivo (cartella esattoriale) impugnabile com'è noto, dinanzi alla CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del concessionario per la riscossione.
Ancora in via preliminare, ma nel merito, devono ritenersi infondate le doglianze attoree relative ai vizi formali della cartella di pagamento impugnata.
La cartella de qua risulta invero, adeguatamente motivata anche per relationem.
Né il difetto di sottoscrizione del ruolo può comportare la nullità della cartella in relazione ai principi di cui ordinanza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016. Per la Corte Suprema, infatti, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché"…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)".
Infondata è inoltre, la doglianza attinente alla presunta inesistenza della notificazione eseguita a mezzo pec dell'atto impugnato. Tale motivo di ricorso appare assolutamente generico, basato solo su una serie di richiami a disposizioni normative e alla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, preme osservare che la notifica è stata eseguita tramite invio dell'atto all'indirizzo, risultante da pubblici registri del destinatario- odierna parte ricorrente. Quest'ultima ha ricevuto l'atto, non ha avuto alcun dubbio sulla provenienza dello stesso dall'Agenzia resistente ed ha proposto tempestivo ricorso. La notifica dell'atto è stata effettuata secondo la disciplina delineata dall'art. 26 DPR 602/73 -nella versione successiva alla modifica introdotta dall'art. 38 co. 4 lett. b DL 78/2010-, che ha consentito la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale secondo le modalità di cui al DPR 11.2.2005 n. 68. Ebbene, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente l'invio della pec proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri e tale circostanza comporterebbe l'inesistenza della notifica. Tale tesi non è condivisibile per le seguenti argomentazioni. Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale. Infatti, la ricorrente non solo non ha “espressamente disconosciuto” la conformità della copia ricevuta via pec rispetto all'originale, ma ne presuppone una piena conformità. Inoltre, la ricorrente non ha mai posto in dubbio la provenienza dell'atto dalla resistente, a cui ha notificato il presente ricorso. Ebbene, una volta individuata la natura meramente dell'eccezione sollevata, preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario. Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità ( Cass., Sez. trib., Sent. nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del
2010). Infine, giova sottolineare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi è relativa al caso ben diverso in cui la notifica pec sia effettuata ad un indirizzo del destinatario non risultante da pubblici registri e, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame. Dunque, dall'applicazione dei principi illustrati, va escluso che la notifica in esame sia inesistente. L'eventuale nullità attinente al procedimento di notifica è stata certamente sanata dal raggiungimento dello scopo, reso palese dalla tempestiva conoscenza dell'intero atto notificato. Tanto emerge, come ampiamente sopra evidenziato, dalla tempestiva proposizione del ricorso e dall'esplicazione di una completa difesa, evidentemente possibile solo in forza di una preventiva e completa conoscenza dell'atto impugnato (Cass. 2015/8674; Cass. 2015/1301;
Cass. 2015/416). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario (o della cartella esattoriale) - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto,
l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. Tale principio trova applicazione anche in materia di notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, l'ultimo capoverso dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73, sulla notificazione delle cartelle di pagamento, dispone che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto", ossia del decreto n. 600/73 che, come s'è visto, richiama, a sua volta, le norme del codice di procedura civile (per tutte. Cass. S.U. n. 19854 del 2004).
Parimenti, deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione e decadenza, attesa la notifica nel
2023 degli atti prodromici ( v. doc. in atti) entro il relativo termine triennale di prescrizione. All'atto della notifica della cartella esattoriale impugnata -avvenuta nel 2025-, il nuovo termine triennale ( interrotto dalla notifica degli avvisi de quibus) non era ancora decorso.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro
500,00 onnicomprensivi.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AV Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
D'AGOSTINO MONICA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1023/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 012 2025 00143330 50 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato l'atto ivi richiamato deducendo la prescrizione e la decadenza del diritto azionato e vizi formali della cartella di pagamento impugnata.
Si sono costituite l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DI AV e la REGIONE CAMPANIA resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'ADER, trattandosi di atto riscossivo (cartella esattoriale) impugnabile com'è noto, dinanzi alla CORTE DI GIUSTIZIA
TRIBUTARIA che ha sede nel luogo in cui si trova la sede del concessionario per la riscossione.
Ancora in via preliminare, ma nel merito, devono ritenersi infondate le doglianze attoree relative ai vizi formali della cartella di pagamento impugnata.
La cartella de qua risulta invero, adeguatamente motivata anche per relationem.
Né il difetto di sottoscrizione del ruolo può comportare la nullità della cartella in relazione ai principi di cui ordinanza della Cassazione n. 19761 del 3 ottobre 2016. Per la Corte Suprema, infatti, il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché"…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente (Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13)".
Infondata è inoltre, la doglianza attinente alla presunta inesistenza della notificazione eseguita a mezzo pec dell'atto impugnato. Tale motivo di ricorso appare assolutamente generico, basato solo su una serie di richiami a disposizioni normative e alla giurisprudenza di legittimità. In primo luogo, preme osservare che la notifica è stata eseguita tramite invio dell'atto all'indirizzo, risultante da pubblici registri del destinatario- odierna parte ricorrente. Quest'ultima ha ricevuto l'atto, non ha avuto alcun dubbio sulla provenienza dello stesso dall'Agenzia resistente ed ha proposto tempestivo ricorso. La notifica dell'atto è stata effettuata secondo la disciplina delineata dall'art. 26 DPR 602/73 -nella versione successiva alla modifica introdotta dall'art. 38 co. 4 lett. b DL 78/2010-, che ha consentito la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella esattoriale secondo le modalità di cui al DPR 11.2.2005 n. 68. Ebbene, secondo la tesi prospettata dalla ricorrente l'invio della pec proverrebbe da un indirizzo non risultante da pubblici registri e tale circostanza comporterebbe l'inesistenza della notifica. Tale tesi non è condivisibile per le seguenti argomentazioni. Va rilevato come l'eccezione sollevata appaia di contenuto squisitamente formale. Infatti, la ricorrente non solo non ha “espressamente disconosciuto” la conformità della copia ricevuta via pec rispetto all'originale, ma ne presuppone una piena conformità. Inoltre, la ricorrente non ha mai posto in dubbio la provenienza dell'atto dalla resistente, a cui ha notificato il presente ricorso. Ebbene, una volta individuata la natura meramente dell'eccezione sollevata, preme osservare che secondo l'oramai consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, può ravvisarsi inesistenza della notifica di un atto solo allorquando venga effettuata a persona ed in luogo in nessun modo riferibile al destinatario. Al contrario, le varie irregolarità rilevabili nella notificazione dell'atto giudiziale o amministrativo (come la notifica per posta effettuata direttamente dal Concessionario e l'omessa compilazione della relata di notifica), comportano soltanto, eventualmente, la sanzione della nullità ( Cass., Sez. trib., Sent. nn. 11708 del 2011, 13852 e 4746 del
2010). Infine, giova sottolineare che la giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno della sua tesi è relativa al caso ben diverso in cui la notifica pec sia effettuata ad un indirizzo del destinatario non risultante da pubblici registri e, quindi, non può trovare applicazione nel caso in esame. Dunque, dall'applicazione dei principi illustrati, va escluso che la notifica in esame sia inesistente. L'eventuale nullità attinente al procedimento di notifica è stata certamente sanata dal raggiungimento dello scopo, reso palese dalla tempestiva conoscenza dell'intero atto notificato. Tanto emerge, come ampiamente sopra evidenziato, dalla tempestiva proposizione del ricorso e dall'esplicazione di una completa difesa, evidentemente possibile solo in forza di una preventiva e completa conoscenza dell'atto impugnato (Cass. 2015/8674; Cass. 2015/1301;
Cass. 2015/416). Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario (o della cartella esattoriale) - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto,
l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. Tale principio trova applicazione anche in materia di notifica delle cartelle di pagamento. Infatti, l'ultimo capoverso dell'art. 26 del d.p.r. n. 602/73, sulla notificazione delle cartelle di pagamento, dispone che "per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto", ossia del decreto n. 600/73 che, come s'è visto, richiama, a sua volta, le norme del codice di procedura civile (per tutte. Cass. S.U. n. 19854 del 2004).
Parimenti, deve ritenersi infondata anche l'eccezione di prescrizione e decadenza, attesa la notifica nel
2023 degli atti prodromici ( v. doc. in atti) entro il relativo termine triennale di prescrizione. All'atto della notifica della cartella esattoriale impugnata -avvenuta nel 2025-, il nuovo termine triennale ( interrotto dalla notifica degli avvisi de quibus) non era ancora decorso.
Consegue da ciò, la decisione di cui in dispositivo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese processuali che si liquidano in euro
500,00 onnicomprensivi.