Sentenza 15 gennaio 2004
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il reato di falso in atto pubblico leda, oltre l'interesse pubblico, anche diritti soggettivi, il titolare di tali diritti è persona offesa dalla falsa attestazione ed a lui spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale nel caso di richiesta di archiviazione. (La Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso avverso il mancato avviso da parte del P.M. della richiesta di archiviazione, ha affermato il principio in fattispecie relativa alla demolizione di un manufatto conseguente alla dichiarazione di falsità dell'atto che ne stabiliva la data di edificazione, che avrebbe pregiudicato parti comuni di un edificio condominiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2004, n. 7562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7562 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 15/01/2004
1. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 9
3. Dott. PANZANI LU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 012055/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO UC N. IL 31/01/1921;
2) TE TR N. IL 27/03/1963;
avverso DECRETO del 09/10/2002 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO;
lette le richieste del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva;
RITENUTO
1 - Il Gip di Palermo ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico di EL RO, per infondatezza delle notizie di cui agli artt. 48 - 479 e 483 CP.. Contro il decreto propone ricorso in qualità di persona offesa NS LU, avvocato, tramite il suo difensore, denunciando violazione dell'art. 408/2 CPP, perché non avvisato della richiesta di archiviazione, nonostante ne avesse fatto richiesta nella denuncia, significando che al falso, concernente la dichiarazione in contratto per atto pubblico della nota di edificazione di un'unità immobiliare, era seguita la demolizione, con danno per i muri portanti, che interessavano la sua stessa proprietà.
2 - Il P.M. ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, non potendosi qualificare persona offesa, avente diritto all'avviso, il mero danneggiato da reati di falso che offendono direttamente e specificamente l'interesse pubblico e solo indirettamente di riflesso ledono l'interesse del singolo (Cass., sez. 5^, n. 40484/02 e 28608/01). Il ricorso è inammissibile, ma il principio merita precisazione. Questa Corte ha altrimenti ritenuto la plurioffensività del falso in atto pubblico quando l'azione cada su una persona determinata, perché in tal caso il denunciante, o danneggiato eventuale, coincide con il soggetto passivo generale. Tal cosa tuttavia implica un suo onere dimostrativo (Sez. 5^, n. 1523/99 - CED 214588, Manieri). In effetti, per quanto interessa, sul piano sostanziale dallo stesso pregiudizio che il reato arrechi alla certezza di un diritto può scaturire un danno per il suo titolare. E, sul piano procedurale, altro è la legittimazione, altro la prova dell'offesa. Il principio va precisato pertanto come segue: il falso in atto pubblico, a seconda del suo tenore, può ledere la certezza di diritti soggettivi, oltre che l'interesse pubblico. Pertanto, se l'attestazione contraria al vero concerne un fatto che si connette direttamente ad un diritto soggettivo o al suo esercizio, il titolare del diritto è persona direttamente offesa dal reato cui spettano, quale denunciante, le facoltà riconosciutegli nel procedimento penale a fronte della richiesta di archiviazione del P.M.. Nella specie il diritto del ricorrente non è oggetto dell'atto che si assume falsificato, che concerne esclusivamente la proprietà privata del denunciato e non anche quella del denunciante, laddove le conseguenze di danno nei confronti di quest'ultimo si dicono scaturite da un comportamento ulteriore (demolizioni che hanno pregiudicato parti comuni dell'edificio), sebbene trovi presupposto storico nel tenore dell'atto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 500 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2004