Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
C 2 L -7 L 0 O 1 B - 6 2 I D L E REPUBBLIC,09982 /0 1 D A 2 T 4 S 6 O . R P . .P M I D B A l. l D a . E b T IN C E B PO LO a t N 2 E 2 S . t E r LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.16200/99 Presidente Dott. Pasquale REALE Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.1999 Rep. 306 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere BENINI Consigliere Dott. Stefano Ud. 19/10/00 SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente: OGGETTO espropria zione p.i. SE N TENZA sul ricorso proposto da: RE e MA PI, elettivamente domiciliati in Roma, via Po 43, presso l'avv.prof. Cesare Massimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Bianca, rappresentati e difesi dall'avv. Giacomo Iraci Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Sareri giusta delega in atti;
per dirit L. 3000 24 GEN 2001..
- ricorrenti -
IL CANCELLIERE
contro
LIRE 3000 COMUNE di LEONFORTE, in persona del Sindaco p.t. CANCELLERIA elettivamente domiciliato in Roma, via Galilei 45, presso l'avv. Giovanni Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall'avv. SC Librizzi CG575600 giusta delega in atti;
6/1896 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. BACT controricorrente per diritti L. 12.000 +ES avverso la sentenza della Corte d'appello di 11 30 GIU. 2001. IL CANCELLIERE Caltanissetta n.121 del 12.05/04.06.99. DIRITTI Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv.Magnano di San Lio con delega per il Comune;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Libertino Russo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità od il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con atto di citazione 14.3.87 SC ZA conveniva davanti alla C.d.A. di Caltanissetta in unico grado il Comune di Leonforte, chiedendo che venisse dichiarata priva di qualsiasi effetto la stima definitiva, effettuata dalla Commissione espropri, dell'indennità spettantegli per l'occupazione di mq. 5471 di terreno, utilizzati per opere di e.e.p.; ovvero, in subordine, perché l'indennità stimata venisse dichiarata del tutto inadeguata;
con vittoria di spese ed onorari. Con sentenza 12.5/4.6.99 la Corte d'appello di Caltanissetta, qualificata la domanda come opposizione alla stima, la rigettava per difetto della condizione dell'azione costituita dal decreto d'esproprio, compensando le spese si no a concorrenza della metà e condannando il ZA al rimborso del residuo. 2 برة Contro tale sentenza, non notificata, proponevano ricorso per cassazione MA e RE ZA, assumendosi eredi di SC ZA, deceduto nelle more, avanzando, con atto notificato il 22.07.99, tre motivi di censura, illustrati anche con memoria. Si costituiva il Comune di Leonforte, resistendo con controricorso notificato il 12.10.99. Motivi della decisione Risulta, dalle narrative degli atti difensivi, che fu, a suo tempo, proposta domanda di risarcimento da accessione invertita per l'occupazione dei terreni in questione (e pronunciò il tribunale di Enna con sentenza 153/90, la Corte d'appello di Caltanissetta con sentenza 92/93, la Corte di Cassazione con sentenza 8623/95); che venne instaurata una causa volta ad ottenere l'indennità di occupazione temporanea (sulla quale pronunciò il tribunale di Enna con sentenza 181/98): si tratta peraltro di vicende processuali ininfluenti ai fini del presente giudizio, nel quale viene impugnata, come già riferito in narrativa, la sentenza 121/99 della Corte d'appello di Caltanissetta. Il dante causa degli attuali ricorrenti, con atto di citazione notificato il 14.03.87, chiese che venisse dichiarata improponibile, inammissibile e, comunque tardiva, la procedura di cui alla legge n. 865 del 1971 avviata dal Comune di Leonforte tramite l'I.A.C.P., sia perché la causa era stata “intrapresa, od almeno portata a compimento, dopo la verificatasi scadenza del termine di validità fissato nella delibera n.32 dell'8.3.79", sia perché non più proponibile alla stregua della proposta azione di risarcimento danni avanti al Tribunale, di già in fase decisoria;
per l'effetto, chiedevano di dichiarare 3 Caf. priva di qualsivoglia effetto la determinazione operata dalla suddetta Commissione. In secondo luogo, senza recesso ed in via del tutto subordi- nata, chiedevano dichiararsi che il valore di commercio delle aree in questione ammontava ad almeno £. 100.000 al metro quadrato alla data del 27-11-1987 dovendosi ritenere irreale quello di £..20.000 fissato dall'apposita Commissione. Vittoria di spese. Col primo motivo di ricorso si deduce falsa ed erronea ricostruzione dei fatti di causa, in relazione alla documentazione versata in atti;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc;
mancanza assoluta di motivazione su punti decisivi della controversia;
nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Col secondo motivo del ricorso si deduce falsa ed erronea applicazione ed omessa percezione del contenuto dei documenti versati in atti;
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Col terzo motivo si deduce la falsa ed erronea applicazione dell'art. 19 legge 22.10.1971 n. 865, che sovrintende alla determinazione della indennità di occupazione provvisoria;
mancanza della benchè minima motivazione su punti decisivi della controversia;
nullità della sentenza ex art. 360 nn. 3 e 5 cpc. Rilevano i ricorrenti che la C.d.A. non ha speso una sola parola sulle ragioni avanzate dai ricorrenti;
che ha ritenuto non emesso il decreto d'esproprio, quando il decreto stesso (decreto sindacale 3.5.86 n. 19) era stato prodotto nel fascicolo di parte dei ricorrenti ed era quindi versato in atti;
che la Caf. mancanza del decreto d'esproprio non impediva "la determinazione del calcolo della indennità di occupazione provvisoria". Il ricorso va accolto per quanto di ragione. La sentenza impugnata, nell'interpretare le domande proposte dagli appellanti ZA (o PI) le ha qualificate come opposizione alla stima: unica qualifica, del resto, che consentiva di ritenere ammissibile il giudizio instaurato dinanzi alla corte d'appello come giudice di primo (ed unico) grado: infatti, poiché tale competenza della C.d.A. è eccezionale, le domande volte alla disapplicazione del decreto d'esproprio, non rientrando nella speciale competenza prevista dagli artt. 19 e 20 della 1. s. 865/71, debbono seguire la competenza normale. Del resto, la qualificazione della domanda come opposizione alla stima non è censurata dai ricorrenti, che lamentano, infatti, non l'inquadramento, ma la mancata pronuncia sulle ragioni della opposizione. Peraltro, l'opposizione alla stima non configura una impugnazione, ma una domanda di accertamento della giusta indennità ed è perciò condizionata alla sussistenza, al momento del decidere, del decreto d'esproprio: in assenza del provvedimento traslativo della proprietà mancherebbe, infatti, ogni interesse a contestare una stima che è funzionale solo alla procedura espropriativa ed irrilevante al di fuori della procedura stessa. La mancanza del decreto d'esproprio impediva, perciò, l'esame del merito della opposizione. La censura di omesso esame di un documento decisivo (nel caso, decreto d'esproprio) non configura un error in procedendo (Cass. 3778/96), ma può 5 برة configurare vizio di motivazione, ove il documento risulti ritualmente acquisito agli atti del processo. Nel caso, i ricorrenti non deducono che tale acquisizione è avvenuta nelle forme previste dall'art. 74 e dall'art. 87 delle disp. att. cpc. (Cass. 12299/99; 3653/98; 1791/95) ma il comune di Leonforte, anziché negare l'esistenza del decreto o contestare la ritualità della produzione, limita le proprie difese al rilievo che all'udienza del 28.3.90 i procuratori delle parti fecero presente che non era mai stato emesso il decreto d'esproprio. Il richiamo al verbale è quantomeno singolare, dal momento che il Comune non poteva ignorare di aver emesso il decreto nel maggio del 1986 ed è, in ogni caso, insufficiente, perché si risolve nel dedurre che il fatto era pacifico nel marzo del 1990, ma non che tale rimase nei sette anni successivi (la udienza di discussione è del novembre 1998). Sussiste in ogni caso una evidente carenza di motivazione in ordine alle ragioni che hanno condotto la Corte territoriale a concludere che il decreto mancava, dal momento che non si precisa né se era stato prodotto e la "mancanza" esprimeva un giudizio sulla impossibilità di utilizzare una produzione irrituale, né se riscontrava, invece, la materiale carenza, in atti, della prova documentale. La seconda censura va perciò, nei limiti precisati, accolta. Va rigettata, invece, la terza censura che confonde il diritto all'indennità di occupazione temporanea (Cass. 11791/98; S.U. 27/99) ed il diritto all'indennità d'esproprio e denuncia una omessa pronuncia su di una domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea- che non 6 بية risulta proposta alla C.d.A. di Caltanissetta, come evidenza la lettura dell'atto introduttivo del giudizio e delle conclusioni riportate in epigrafe della sentenza impugnata. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. accoglie per quanto di ragione, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia
P.Q.M.
alla Corte d'Appello di Catania, anche per lespese. Roma, 19 ottobre 2000 Il Presidente Трои Impell I Cons. CELLERIA IL CANCELLIERE CAN 2001 Do Maria Di Nuzz IN Наже Home SITATA ༡ GEN 4 EPO E 2 ELLIER D ggi, O C N 70 A C 17 C L N 2 IL L -7 O 10 B 6- I D 2 D R L E A D U T 2 S 64 O P .R. M .P I D A ll.B D a E . T b ta N E 2 S 2 E rt. a MA 2 UFFICIO DELLE ATE Série 4. DUECENTOCINQUANTAMILA. 250.000 in dala Registrato £. Servici 22185 te (D.ssa Maria Grazia Di FILIPPO) versa Il Responsablic Servizo Atli Giudiziari Il Dirigento Arga NINI) (lire (Dr. M. RACCI p. C Y R 400 9V N Caf