Sentenza 9 luglio 1999
Massime • 1
L' intervento nel processo da parte dell' impresa designata ai sensi dell' art. 20 legge 24 dicembre 1969 n. 990 per la liquidazione del danno, o dell' impresa cessionaria, ai sensi dell' art. 1 decreto legge 26 settembre 1978 n. 576, svolto per espletare le facoltà previste dall' art. 25 legge 990/1969, determinano l' opponibilità della sentenza emanata all' esito del giudizio alle medesime anche se la pendenza di esso non è stata loro comunicata nelle forme prescritte, essendosi realizzata la finalità di consentire loro il subentro nel processo e la salvaguardia dei rispettivi diritti di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7214 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS SPA, in persona dei legali rappresentanti dr. Giancarlo Caimi e dr. Giovanni Nicolini, quale impresa designata alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM EP, SANREMO SPA IN LCA, GRAMAZIO PAOLO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 06264/97 proposto da:
SANREMO ASSICUARAZIONI e RIASSICURAZIONI, SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA amministrativa, in persona del Commissario liquidatore avv. Pasquale Deol Vecchio, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell'avvocato SPA SANREMO, difeso dall'avvocato GIOVANNI BRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
AS SPA, OM EP, GRAMAZIO PAOLO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 07361/97 proposto da:
OM EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. CURIONI 99, presso lo studio dell'avvocato RENATA CELLI, difeso dagli avvocati IANNELLA WALTER L, EP SPADA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AS SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1206/96 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 27/11/96; depositata il 21/12/96; RG.339/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA,
udito l'Avvocato GIOVANNI BRIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo, assorbito il 2^ del ricorso della AS;
accoglimento del 1^ e 5^ motivo, assorbito il 3^, rigetto nel resto ricorso Soc. MO;
assorbito il 1^ profilo del 2^ motivo, inammissibile nel resto il ricorso AR:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 15.4.1986 AR PP conveniva innanzi al Tribunale di Foggia GR AO e la compagnia di assicurazioni MO S.p.A.; sull'assunto che il 4.12.1984, mentre si recava al lavoro, era stato investito dal furgone Ape 601 targato FG 66642, guidato dal GR, con conseguenze lesive, cui erano residuati postumi consistenti in sindrome nevrosica a sfondo depressivo, ipoacusia bilaterale, cefalea da diastasi lambidea destra, chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la sola società, chiedendo il rigetto della domanda e, subordinatamente, il riconoscimento del concorso di colpa dell'investito.
Il processo, interrotto per la messa in l.c.a. della società, veniva riassunto dal AR, il quale comunicava la pendenza del giudizio al commissario liquidatore, autorizzato a procedere alla liquidazione dei danni anche per conto dell'INA - F.G.V.S.- con D.M. 19.7.1989. Il Tribunale condannava il GR ed il commissario liquidatore, quest'ultimo anche per conto del F.G.V.S., al risarcimento dei danni, liquidati in lire 74.814.380. Il AR proponeva gravame, al quale resisteva la Riunione adriatica di sicurtà S.p.A. (R.A.S.) ; alla seconda udienza si costituiva la MO e proponeva gravame incidentale. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza resa il 27.11.1996, condannava il GR ed il commissario liquidatore, anche per conto del F.G.V.S., al pagamento solidale della somma di lire 64.471.690 con rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi sulla somma rivalutata dal 4.12.1984; estrometteva dal processo la R.A.S.;
dichiarava inammissibile il gravame incidentale;
poneva a carico del AR le spese della R.A.S. ed a carico della MO metà delle spese del AR, compensando la rimanente metà. Per quanto ancora interessa la corte considerava: -
l'inammissibilità dell'appello incidentale discendeva dall'essere stato proposto oltre la prima udienza, pur rivestendo carattere di autonomia;
- il difetto di legittimazione dei convenuti avrebbe potuto essere rilevato di ufficio, ove non si fosse formato il giudicato per effetto della mancata impugnazione della sentenza sul punto;
- il giudizio, interrotto a causa della mezza in l.c.a. della MO, era proseguito per iniziativa del AR, il quale aveva comunicato la pendenza del giudizio al commissario liquidatore;
- ne discendeva l'estromissione dal processo della R.A.S. e l'opponibilità della sentenza alla medesima "quale impresa cessionaria designata".
La AS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi;
la MO ed il AR hanno resistito con controricorso e hanno proposto ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a cinque e a due motivi;
la AS e la MO hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi hanno proposti contro la medesima sentenza e a norma dell'art. 335 c.p.c. vanno riuniti. Precede per ragioni di ordine logico l'esame del secondo motivo del ricorso principale e del corrispondente motivo del ricorso incidentale della MO.
Con i detti motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l'identità del contenuto, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. L. 990/1969, 2697 c.c., vizi di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendosi che la corte territoriale ha omesso di considerare che non solo il danneggiato non ha fornito prova della soggezione del veicolo investitore all'obbligo assicurativo, ma che gli elementi desumibili dal rapporto della polstrada portano a ritenere che si sia trattato di veicolo esente dall'obbligo anzidetto, con la conseguenza che non ha escluso l'applicabilità alla specie della normativa concernente l'assicurazione obbligatoria e la proponibilità dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
I motivi sono privi di fondamento.
Allorquando hanno applicato alla fattispecie sottoposta al loro esame la normativa di cui alla L. 990/1969 i primi giudici, anche se implicitamente, hanno risolto in senso affermativo la questione dell'assoggettabilità del veicolo investitore all'obbligo assicurativo, costituendo la sussistenza di tale obbligo presupposto per l'applicazione della normativa.
Orbene, il punto non ha formato oggetto di impugnazione (si ricordi che l'appello incidentale della MO è stato dichiarato inammissibile), per cui su di esso si è formato il giudicato, che opera nel senso di precludere l'esercizio dei poteri di rilievo di ufficio.
Ed a questo proposito va confermata la giurisprudenza, secondo la quale la rilevabilità di ufficio si coordina con il principio dispositivo e con la tipica manifestazione di esso, costituita dalla disciplina dell'acquiescenza e della formazione del giudicato, di modo che rimane esclusa tutte le volte che sia intervenuta pronuncia, anche solo implicita, in relazione alla quale sia mancata l'impugnazione (cfr. Cass. 26.1.1995, 912; Cass. 24.2.1995, n. 2125). Il terzo motivo del ricorso incidentale della MO presuppone l'accoglimento dei motivi sopra esaminati e rimane travolto dal rigetto di essi.
Con il detto motivo, difatti, si lamenta violazione degli artt. 5 e 25 L. 990/1969, 9 L. 39/1977, 52, 2^ comma, 201 R.D. 16.3.1942, n. 267, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deducendosi che la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare anche di ufficio l'improponibilità o l'improcedibilità della domanda, "trattandosi di credito che doveva essere sottoposto alla verifica da parte del commissario liquidatore".
Può ora passarsi all'esame del primo motivo del ricorso principale e del corrispondente motivo del ricorso incidentale della MO, avente identico contenuto.
Con tali motivi, denunziandosi violazione degli artt. 20, 25 L.990/1969, vizi di motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che la Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza è opponibile alla AS, quale cessionaria del portafoglio della società messa in l.c.a., perché non ha considerato: a) che nella specie non si verte nell'ipotesi di trasferimento del portafoglio della società messa in l.c.a., bensì in quella di designazione di impresa a norma dell'art. 20 L. 990/1969 per la liquidazione dei danni;
b) che in questa ultima ipotesi qualora, come nel presente caso, il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa intervenga nel corso del giudizio di primo grado, ai fini dell'opponibilità della sentenza all'impresa designata è necessaria la comunicazione della pendenza del giudizio all'impresa stessa con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario;
comunicazione che, nella specie, è mancata.
I motivi sono ammissibili, ancorché nel dispositivo non sia fatta menzione dell'opponibilità della sentenza alla AS (in proposito si richiama la giurisprudenza (cfr. Cass. 20.5.1981 n. 3302), secondo la quale la parte ha interesse ad impugnare le affermazioni contenute nella motivazione, quando esse abbiano attitudine a pregiudicarla e siano suscettibili di passare in giudicato), ma sono privi di fondamento.
Nell'ipotesi, in cui l'impresa designata per la liquidazione del danno ex art. 20 L. 990/1969 o l'impresa cessionaria ex art. 1 D.L. 576/1978 intervengano nel processo. proseguito nei confronti dell'impresa in l.c.a., per fare valere le proprie ragioni nell'esercizio della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 25 L.990/1969 - prevista per la prima impresa, ma estensibile alla seconda per l'identità di "ratio" (cfr. Cass. 10.4.1991, n. 3768)- la sentenza è opponibile a prescindere dalla comunicazione della pendenza del giudizio nelle forme prescritte, risultando, in tale ipotesi, realizzata la finalità di consentire all'impresa designata o cessionaria di subentrare nel processo a salvaguardia del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. 19.12.1996, n. 11364, sulla finalità della comunicazione).
Ora, nella specie la AS è intervenuta nel giudizio di appello e ha avuto ogni possibilità di svolgere le proprie difese, per cui a ragione la corte territoriale ha ritenuto che la sentenza sia ad essa opponibile, mentre ai fini dell'opponibilità non rileva se abbia rivestito qualità di impresa designata oppure cessionaria. Attiene al tema dell'opponibilità e va esaminato a questo punto il primo motivo del ricorso incidentale del AR. Con tale motivo, denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice, si lamenta che la corte territoriale non abbia dichiarato nel dispositivo che la sentenza è opponibile alla AS.
Il motivo è infondato in quanto la corte territoriale ha interpretato l'atto di appello nel senso che il AR non ha chiesto la declaratoria di opponibilità della sentenza alla AS, bensì la condanna di quest'ultima, e siffatta interpretazione non solo non è stata censurata, ma è pienamente aderente alla lettera ed allo spirito dell'appello, come risulta dall'esame diretto di esso, consentito per il tipo di censura.
Con il quarto motivo del ricorso incidentale della MO si denuncia violazione degli artt. 19, 20, 25 L. 990/1969, 9 L. 39/1977 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.f.r e si denuncia: 1) la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria, trovandosi in essa contestualmente negato ed affermato che i giudizi pendenti possano proseguire nei confronti dell'impresa messa in l.c.a.; 2) erroneamente la sentenza ha ritenuto che il giudizio può proseguire indifferentemente nei confronti del commissario liquidatore ovvero dell'INA -F.G.V.S.- e che ai fini dell'opponibilità alla AS fosse sufficiente la comunicazione della pendenza del giudizio al commissario liquidatore.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Ed invero: 1) l'avere la sentenza impugnata ritenuto ed escluso che il giudizio pendente possa continuare nei confronti dell'impresa in l.c.a. non ha inciso sul dispositivo, rendendolo difforme dalla legge, sicché vanno esercitati i poteri correttivi di cui all'art.384 c.p.c. nel senso -rispondente alla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. ex plurimis Cass. 29.11.1995 n. 12394)- che il giudizio può continuare nei confronti della detta impresa;
2) come questa Corte ha avuto occasione di affermare (cfr. tra le tante Cass.
4.6.1993 n. 6275), il giudizio interrotto a causa della liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice può essere riassunto e proseguito, a scelta della parte interessata, contro il commissario liquidatore o contro l'INA -F.G.V.S.- rappresentato dall'impresa cessionaria del portafoglio;
la sentenza richiamata nel motivo (Cass.29.11.1995 n. 12394) ha affermato che il giudizio può proseguire nei confronti dell'impresa, in persona del commissario liquidatore, ma non ha escluso che possa proseguire nei confronti dell'INA; 3) è assorbita da quanto esposto a proposito del primo motivo del ricorso principale la questione concernente la comunicazione della pendenza del giudizio.
Con il quinto motivo del ricorso incidentale della MO si denuncia violazione degli artt. 25 L. 990/1969, 9 L. 39/1977, 4 D.L. 576/1978 in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e si lamenta che la corte territoriale abbia condannato il commissario liquidatore anche per conto del F.G.V.S.
Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza impugnata ha riprodotto quella di primo grado, che sul punto non è stata censurata.
È, infine, infondato il secondo motivo del ricorso incidentale del AR, con il quale si deduce violazione dell'art. 91 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5, stesso codice, lamentandosi che la corte territoriale non abbia compensato le spese con la AS e le abbia liquidate in lire 9.700.000 invece che nell'importo (lire 4.850.000) risultante "dalla somma delle singole voci di spese e competenze".
In particolare, la compensazione delle spese costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis Cass.
8.10.1997 n. 9762);
inoltre, è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale si lamenta come nella specie, l'eccessività della liquidazione delle spese processuali senza specificare gli errori commessi dal giudice ed indicare ciò che non si ritiene dovuto, in modo da consentire il controllo di legittimità senza bisogno di ulteriori indagini (cfr. ex plurimis Cass. 13.4.1995 n. 4228). In conclusione, i ricorsi vanno rigettati.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 31 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999