Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI ROMANO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANCARLO DIECI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LA RINASCENTE S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 5411/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 3^ Civile, depositata il 03/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Giovanni ROMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 23/02/1987 US RA, mentre si trovava in Milano entro i locali del Brico-Center, divisione del gruppo CE, fu investita da alcune assi di legno cadute da uno scaffale e subì lesioni personali con postumi. Con citazione del 21/07/1995 convenne, quindi, dinanzi al Pretore di Milano la CE s.p.a. per esserne risarcita. La società convenuta eccepì la prescrizione quinquennale del diritto azionato. Con sentenza dell'8/02/1997 il Pretore rigettò la domanda. Su appello della US il Tribunale di Milano, con sentenza del 3/06/1999, ha confermato la decisione del Pretore,osservando che - contrariamente all'assunto dell'appellante - due delle tre richieste di risarcimento inviate alla CE dalla US, e da quest'ultima considerate atti interruttivi del corso prescrizionale, non avevano interrotto la prescrizione, che si era, pertanto, compiuta. Ricorse la US con unico motivo. La intimata CE non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denunzia "violazione di norme di diritto ed omessa motivazione". Sostiene che, essendosi il sinistro verificato il 23/02/1987, le tre intimazioni di pagamento da lei inviate (rispettivamente il 19/10/1987 alla CE, il 4/09/1992 alla Assicurazioni Generali s.p.a. - assicuratori della CE - e per conoscenza a quest'ultima, ed il 27/09/1993 nuovamente alla - CE ) avrebbero costituito in mora la debitrice CE ed avrebbero, quindi, interrotto la prescrizione quinquennale del proprio credito. Lamenta che il Tribunale abbia, invece, escluso l'effetto interruttivo delle ultime due lettere. La doglianza è fondata. Il Tribunale, pur riconoscendo che la prima lettera (in data 19/10/1987) aveva interrotto la prescrizione, ha escluso che tale effetto fosse riconducibile alla seconda lettera(in data 4/09/1992) solo perché essa era stata inviata direttamente alla Assicurazioni Generali e soltanto per conoscenza alla debitrice CE. Ha, quindi, osservato che essendo stata, quest'ultima lettera, inviata nell'imminenza della scadenza del secondo periodo prescrizionale, la prescrizione si era inevitabilmente compiuta.
Così argomentando, il Tribunale è, tuttavia, effettivamente incorso nei denunziati vizi giuridici e motivazionali, giacché la intimazione di pagamento in data 04/09/1992, rivolta dalla US, anche solo per conoscenza, alla debitrice Assicurata CE, avrebbe dovuto considerarsi, sotto ogni profilo, alla stregua di un atto di costituzione in mora, idoneo, perché tale, ad interrompere la prescrizione del credito vantato dalla US, onde alla data del 27/09/1993, in cui la terza intimazione di pagamento fu inviata dalla US alla CE, la prescrizione quinquennale del credito della US non avrebbe potuto ritenersi ancora compiuta. La impugnata sentenza va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti. Stimasi di compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Milano. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004