Sentenza 19 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/03/2003, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
т REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ți Magistrati:0-40 15 /03 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta Dott. Mario SPADONE R.G.N. 4535/00 Consigl 5886/00Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 9204 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Rep. 1146 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud.04/12/02 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CC ZI, CC LD, CC VA elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL F CORSO 42/12, presso lo studio dell'avvocato DESIDERIO BALDASSARINI, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI FANTE, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
AM, in persona del suo STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO legale rappresentante pro tempore Geom. NI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BENACO 2002 15 SC.D INT.3, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO VECCHIONI, che lo difende unitamente all'avvocato .1584 -1- GIANCARLO DEMARCHI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
LA FONDIARIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato e sul 2° ricorso n° 05886/00 proposto da: FONDIARIA SPA, in persona del suo procuratore ad negozia Avv. IVANO CANTARALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 149/12, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FIDENZIO, difeso dall'avvocato UGO CARASSALE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
CC ZI, CC LD, CC VA, TO NI nella qualità di legale rappresentante dello STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO AM.; - intimati avverso la sentenza n. 67/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 06/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo LIBERTINO ALBERTO che ha concluso -2- rigetto ricorso principale, incidentale condizionato. -3- assorbito ricorso R.G.N.4535-5886/00 Oggetto: Responsabilità professionale-risarcimento SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 18 settembre 1991, i fratelli CA UB, OV e IO convenivano in giudizio davanti al tribunale di Genova lo "Studio Tecnico Topografico A.M.", in persona del geom.TO NI, e, premesso di avere dato incarico a quest'ultimo di predisporre e produrre all'Ufficio di Registro di Rapallo, prima della notifica dell'avviso di accertamento, il frazionamento l con attribuzione delle rispettive rendite catastali) delle singole unità immobiliari fra essi divise con atto per notaio Orso del 3-11- 1987, nonché di ricorrere alla Commissione avviso di Tributaria "in caso di notifica di accertamento-valore", al fine di poter fruire dei benefici di cui al D.P.R.26-4-1986 n.131 (art.52); premesso ancora che il convenuto aveva presentato il ricorso alla predetta Commissione oltre la scadenza del termine decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento, tanto che il ricorso era stato dichiarato improcedibile, per cui essi avevano dovuto pagare "l'ulteriore somma 2 complessiva di lire 11.589.700, per imposta complementare di registro, INVIM, catasto, archivio, pena pecuniaria, interessi ed accessori"; tutto ciò premesso, e poiché l'TO aveva riconosciuto la propria responsabilità con lettera dell'1-12-1990, ne chiedevano la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nell'importo di cui sopra. Si costituiva il convenuto per contestare genericamente la domanda e per chiedere di chiamare in causa l'Italia Assicurazioni, essendo i rischi connessi ai fatti dedotti dagli attori coperti da polizza stipulata con la predetta compagnia. Si costituiva, quindi, La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. (già Italia Assicurazioni), assumendo che gli attori non potevano godere dei benefici di cui all'art.52 del D.P.R.131/86, che il preteso danno non poteva essere individuato nella somma corrisposta all'erario e che la pretesa del TO era prescritta ai sensi dell'art.2952 c.c. Instauratosi in tal modo il contraddittorio, il procuratore degli attori dichiarava а verbale dell'8-10-1992 di depositare memoria deduttiva del 5-10-1992, nella quale CA IO disconosceva come proprio il ricorso 22-10-1989 e 3 la sottoscrizione in calce allo stesso, e che anche gli altri attori dichiaravano di non conoscere la scrittura e la sottoscrizione. Con sentenza del 24-1/20-2-1995, il tribunale così decideva: condannava l'TO al pagamento agli attori della somma richiesta con gli interessi legali dalla domanda;
respingeva la domanda di manleva proposta dall'TO nei confronti de La Fondiaria e condannava lo stesso a rifondere alle altre parti le spese processuali. Impugnata la sentenza dall'TO e costituitisi anche nel giudizio di appello sia i CA che La Fondiaria, la corte di appello di Genova, con sentenza pubblicata il 6 febbraio 1999, in riforma di quella impugnata, ha respinto la domanda risarcitoria proposta dagli attori, ha dichiarato le spese dei due gradi compensate tra le parti nella misura di un terzo ed ha condannato i CA, in solido, a rifondere gli altri due terzi sia all'TO che alla s.p.a. La Fondiaria. Il giudice di appello ha così statuito, in quanto ha ritenuto che, avuto riguardo allo specifico incarico conferito dai CA all'TO a) produzione all'ufficio del Registro, prima della notifica dell'accertamento UTE, del frazionamento, 4 con l'attribuzione delle rispettive unità immobiliari divise;
b) ricorso alla Commissione Tributaria, in caso di notifica di accertamento- valore, al fine di ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art.52 D.P.R. 26-4-1986 n.181, in tema di c.d.tassazione automatica per coefficienti nessuna responsabilità è ascrivibile al predetto TO, per avere impedito ad essi attori di fruire del beneficio della tassazione automatica in base alle rendite catastali post- frazionamento, in quanto siffatto beneficio, nella concreta fattispecie, non avrebbe potuto comunque essere conseguito, e, pertanto, "va esclusa l'esistenza di danno risarcibile”. Ha spiegato, infatti, quel giudice che la norma sopra menzionata non avrebbe potuto trovare applicazione nella specie, stante l'irrilevanza еми della rendita catastale attribuita all'immobile prima della divisione, rendita indicata, appunto, nella scrittura privata di divisione in lire 1.950. E, d'altra parte, l'art.12 del D.L. 14-3-1988 n.70, convertito con modificazioni in L.13-5-1988 n.154, ha bensì esteso l'applicabilità del comma dell'art.52 D.P.R.131/86 ai trasferimenti di fabbricati dichiarati ai sensi dell'art.56 del 5 regolamento per la formazione del NCEU, ma non ancora iscritti a catasto con attribuzione di rendita, ma l'estensione di tale agevolazione fiscale, in concreto subordinata a precisi adempimenti, non poteva essere invocata dai ZO, poiché, giusta il disposto dell'ultimo comma del sopraccitato art.12 D.L. n.70/88,la nuova disposizione era applicabile agli atti di trasferimento stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, anche se il ricorso fosse stato tempestivamente presentato dall'TO, la Commissione Tributaria non avrebbe mai potuto decidere nel senso preteso dai Vaccaroza, riconoscendo, cioè, l'agevolazione fiscale, che per le ragioni appena dette non spettava;
e ciò anche nel caso di produzione, nel procedimento instaurato con il ricorso, dell'atto di classamento catastale notificato il 22-11-1989. La corte ha statuito, inoltre, che ha errato il tribunale nel ritenere prescritto il diritto dell'TO verso l'assicuratore ex art.2952 c.c., dovendosi ritenere tempestiva la denuncia fatta dal primo al secondo. 6 Ricorrono per la cassazione della sentenza ZO IO, UB e OV, affidando l'impugnazione ad un unico motivo. Resistono con controricorsi lo Studio Tecnico Topografico "A.M.", in persona del suo legale rappresentante pro tempore geom. NI TO, e la Fondiaria s.p.a., in persona del suo procuratore ad negozia Avv. Ivano Cantarale, che ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciano i ricorrenti: "Violazione degli artt. 1218 e 1710 c.c. e vizi di motivazione sul punto della controversia, costituito dall'accertamento del nesso di causalità fra la grave, conclamata e riconosciuta infaustoinadempienza del mandatario e l'esito della pratica affidatagli. Irrilevante richiamo a una normativa (art. 12 del D. L. 14-3-1988, convertito con modificazioni in L. 13-5-1988 n.154) non in vigore all'atto della divisione de quo e omesso esame della normativa vigente all'epoca dell'atto medesimo (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.)". Con il motivo in esame i ricorrenti, premesso che 7 il richiamo fatto dalla corte di appello all'art. 12 del menzionato D.L. n. 70/80 non è pertinente e che tale norma non era stata mai invocata da essi ricorrenti, per cui correttamente non era stata neppure presa in considerazione dal tribunale, che aveva basato, infatti, la sua decisione solo sull'art.52, comma 4°, del D.P.R.26-4-1986 n.131, rilevano che, se il ricorso alla commissione tributaria fosse stato tempestivamente presentato, il giudice non avrebbe ritenuto certamente che il valore globale della massa ereditaria potesse superare i 120 milioni, dal momento che il valore catastale ammontava а sole lire 39..780.000, (essendo la rendita catastale degli immobili pari a lire 1.950). Inoltre, una volta proposto tempestivo ricorso, si sarebbe potuto produrre nel conseguente valido attribuite singolarmente alle due unità си procedimento anche la certificazione delle rendite immobiliari, la cui somma era rimasta sempre molto dichiarato;
possibilità largamenteinferiore al consentita dalla stessa Amministrazione Finanziaria, secondo le istruzioni impartite agli uffici dipendenti, e generalmente ammessa anche dai giudici tributari. 8 In definitiva, iil geom.TO, secondo ricorrenti, è responsabile per i danni da loro subiti, vuoi per la tardiva presentazione del ricorso vuoi per il non contestato suo inadempimento all'obbligo assunto, di sollecitare le nuove rendite prima ancora che fosse notificato l'avviso di accertamento e, comunque, prima della scadenza del termine per ricorrere. Con il ricorso incidentale condizionato, La Fondiaria s.p.a. denuncia: 11 Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione Su un punto decisivo della controversia", con riferimento alla dedotta questione della "provenienza" del ricorso Commissione presentato tardivamente alla Tributaria. Il ricorso principale è fondato. Olly E' fuori contestazione che il geom.TO non ebbe a presentare (o, per l'esattezza, ebbe a presentare in ritardo) il ricorso alla commissione tributaria avverso l'accertamento di valore notificato ai CA in relazione all'atto di divisione di immobili per notaio Luigi Orso di Camogli del 3-11- 1987, tanto che la commissione dichiarò il ricorso stesso irricevibile con decisione del 28-6-1990. 9 Se tali sono i fatti accertati, è indiscutibile che egli si rese inadempiente all'obbligazione specificatamente assunta nei confronti dei CA, di proporre ricorso, ovviamente entro il termine di legge, nel caso di notifica dell'accertamento di valore, puntualmente avvenuta;
oltre che a quella anch'essa dedotta, va ricordato- di produrre all'ufficio del Registro di Rapallo, ancor prima della notifica di tale avviso, il tipo di frazionamento, con l'attribuzione delle singole rendite catastali relative agli immobili oggetto di divisione, già presentato al competente UTE. riscontra, pertanto, nelSi comportamento artt.1710, in dell'TO violazione degli segg.c.c., conrelazione agli artt.2229 e conseguente sua responsabilità per i danni subiti dai CA, in relazione all'incarico affidatogli. Responsabilità che non viene meno per le ragioni esposte dalla corte di appello, in quanto, a parte 1'inconferente richiamo all'art. 12 del D.L.14 marzo 1988 n.70, convertito dalla legge 13 maggio 1988 n.154, modificativo dell'art.52, comma 4, del D.P.R.26 aprile 1986 n.131, non applicabile al caso 10 de quo, come la stessa corte ha riconosciuto, il giudizio tributario, ove fosse stato ritualmente e tempestivamente instaurato dall'TO in esecuzione dell'incarico conferitogli dai CA, avrebbe potuto avere presumibilmente, - considerate tutte le circostanze del caso e tenuto conto, soprattutto, della possibilità di produrre, nell'instaurato procedimento, i certificati con le rendite catastali attribuite agli immobili divisi, che avrebbero ben potuto essere esaminati dalla commissione - anche un esito favorevole ai ricorrenti. In altri termini, in presenza dell'inadempimento del mandatario all'obbligazione discendente dall'incarico affidatogli, non può il giudice ritenere sic et simpliciter infondata la domanda di risarcimento dei danni subiti dal mandante in conseguenza del dedotto ed accertato inadempimento, sulla base della semplice considerazione che, anche nell'ipotesi di esatto adempimento, il danno non avrebbe comunque potuto essere evitato, -specialmente quando come nel caso che ne occupa è ragionevole supporre che il danno potesse, invece, essere evitato, se il mandato fosse stato diligentemente eseguito (ved., in particolare, per 11 l'ammissibilità della produzione in giudizio della relativa alla rendita catastalecertificazione degli immobili ai fini dell'applicazione dell'art.52, comma 4, del D.P.R.n.131/86, Comm. Trib. Centr.Sez.XXVI, 4 maggio 1992 n.3182). Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte di appello di Genava, che deciderà sulla base del principio sopra enunciato. Va rigettato, invece, il ricorso incidentale condizionato de La Fondiaria, per inammissibilità del motivo per mancanza di interesse della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Genova. Così deciso in Roma, il 4 diecembre 2002 Il presidente Il consigliere est. (Dr.Mario Spadone) (Dr.Olindo Schettino} Ifractio 2003 DEPOSITATA IN IL CANCELLERE 19 IL CANCELLERE 2. Auzz Oggir flizzo Meria DI NUZZO Di 12