Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4838 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 04838/02 LA COR SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13284/99 SCIARELLI Presidente Dott. Guglielmo MAZZARELLA Consigliere Dott. Giovanni LAMORGESE Cons. Rel. Cron. 1909 Dott. Antonio Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA COLETTI Consigliere Ud. 10/01/02 Dott. Gabriella ha pronunciato la seguente: SENTENZA - sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 73 Società Cooperativa a r.1., in PUBBLINEON CESENA presidente Gino Reali, elettivamente persona del domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 36 1 (studio avv. Di Bella), presso gli avv.ti Paolo Fabbri, Giorgio Fabbri e Renato Della Bella, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 179 del Tribunale di Forlì depositata il 17 aprile 1999 (R.G. n. 1982/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21/27 aprile 1995 il Pretore di Forlì accoglieva le opposizioni proposte dalla Pubblineon Cesena SOC. coop. a r.l. avverso i decreti ingiuntivi enessi su istanza dell'Inps per il pagamento delle somme di lire 5.558.799 e di lire 20.412.819 a titolo di contributi evasi, avendo ritenuto che la predetta cooperativa dovesse essere qualificata, ai fini contributivi ed assistenziali, come impresa artigiana. 2 Questa decisione, appellata dall'Inps, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con sentenza dell'11 marzo/17 aprile 1999. Ha affermato il giudice del gravame che le società cooperative a responsabilità limitata non possono di per sé essere escluse dal novero delle imprese artigiane secondo la definizione datane dall'art. 3 della nonlegge n. 443 del 1985, che esplicitamente comprende in tale categoria le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, e dovendosi legislatore avesse volutoritenere che se il escludere anche le società cooperative a responsabilità limitata avrebbe dovuto, in considerazione della loro natura, elencarle in modo esplicito. L'istituto soccombente ha richiesto la cassazione della pronuncia del Tribunale, formulando un solo motivo, cui l'altra parte resiste con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento 1'INPS denuncia, con riferimento all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli 3 2 artt. 2 e 3, secondo comma, legge 8 agosto 1985 n. 433, e pur premettendo l'esistenza del contrasto giurisprudenziale sulla questione della iscrivibilità all'albo delle imprese artigiane delle società cooperative a responsabilità limitata, critica la sentenza impugnata per non avere escluso dal novero delle imprese artigiane la società resistente: pacifico che questa costituita nella forma di società di capitali, dotata di personalità giuridica, la netta dell'ente rispetto ai singoli soci separazione impedisce che questi rispondano illimitatamente, e da ciò deriva l'incompatibilità con la nozione di impresa artigiana che invece quella responsabilità illimitata presuppone. Il ricorso non può essere accolto alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 5 giugno 2000 n. 401, le quali, componendo il contrasto giurisprudenziale richiamato dall'istituto ricorrente, hanno affermato che "l'art. 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985 n. 443 (legge quadro per l'artigianato), modificato dall'art. 1 della legge 20 maggio 1997 n. 133, deve essere interpretato nel senso che tutte le società # t cooperative, comprese quelle a responsabilità limitata, qualora siano in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del medesimo art. 3 e 1 dall'art. 4 della stessa legge, possono usufruire della qualifica di impresa artigiana, allo scopo di ottenere il trattamento previdenziale dall'ordinamento riservato a quest'ultima, dato che l'esclusione, operata dalla norma, delle società a 1 responsabilità limitata (non con un unico socio), delle società per azioni e delle società in per azioni deve intendersi limitata accomandita alle società capitalistiche che perseguono fini di lucro". A tale principio, cui è conforme la successiva giurisprudenza (cfr. Cass. 9 marzo 2001 n. 3523, Cass. 15 marzo 2001), presta adesione il Collegio. E non essendovi alcuna questione in ordine alla sussistenza in capo alla società resistente dei requisiti richiesti dalla citata normativa per usufruire della qualifica di impresa artigiana, si deve concludere per il rigetto del ricorso. Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
5 La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2002. est.Il Consigne Il Presidente eAuto ило Englichen laull IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, APR 2002 IL CANCELLIERE B Audre O C I D , / S O S L L (A 6 O 1 , B 3 . I A 3 T S D E 5 R P A 'A S . T I L S N L N O E G 3 P D O -7 IM I A S -8 D A N 1 E D E 1 S , E I O T E R A N T G E IS O G S T E G E IT E L R IR A D L L O E D 19