Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
L'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un termine prefissato, integra un reato istantaneo, previsto dall'art. 650 cod. pen., il cui momento consumativo va individuato, ove l'ordine non sia osservato, in quello della scadenza del termine di adempimento; ne consegue che da tale data decorre il termine di prescrizione del reato, e che dell'eventuale successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se questa costituisce oggetto di ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2014, n. 49646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49646 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 01/10/2014
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 1034
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 7161/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA AS N. IL 25/11/1949;
avverso la sentenza n. 5304/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 28/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. udito il difensore avv. Del Sorbo Giuseppe.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino - sezione distaccata di Ciriè, con sentenza deliberata il 29 febbraio 2012 emessa all'esito di giudizio abbreviato, condannava NO QU, socio accomandatario della Edil Antonella s.a.s., alla pena di mesi 1 e giorni 10 di arresto, siccome colpevole del reato di cui all'art. 650 c.p., allo stesso contestato come commesso in data anteriore al 16 gennaio 2009, "per non aver ottemperato alle ordinanze n. 15, 17 e 41 emesse dal sindaco di Caselle Torinese, rispettivamente il 1 ed il 13 febbraio ed il 2 aprile 2008", con le quali veniva ordinata la rimozione e lo smaltimento anche di rifiuti da demolizione (contenenti amianto) presenti nell'area dell'ex stabilimento Metalchimica ubicato nel territorio di quel Comune e sottoposto alla bonifica.
1.1 Il giudicante, dopo aver ricostruito anche in base alla deposizione di un tecnico comunale, il complesso iter amministrativo della pratica relativa alla messa in sicurezza dell'area "ex Metalchimica", ha infatti ritenuto provata la penale responsabilità del NO, quale legale rappresentante della Edil Antonella s.a.s., avendo accertato che l'imputato, nonostante le numerose proroghe concesse, l'ultima delle quali disposta con ordinanza n. 76 emessa in data 22 settembre 2009, non aveva provveduto a mettere in sicurezza l'area di cui trattasi alla scadenza del termine da ultimo fissato (il 2 ottobre 2008).
2. Proposta impugnazione dall'imputato avverso l'indicata sentenza, l'adita Corte di appello di Torino, con sentenza deliberata il 28 novembre 2013, ha confermato la decisione di primo grado, obiettando all'eccezione di prescrizione del reato, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di legittimità, che secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 1, n. 31580 del 13/07/2009 - dep. 30/07/2009, Cassino, Rv. 244305), se è pur vero che "l'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un prefissato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento, senza che l'ordine sia osservato", allo stesso, però, deve riconoscersi carattere permanente nei casi in cui non sia stato apposto un termine perentorio e permanga comunque l'interesse della Pubblica Autorità al rispetto di esso;
interesse chiaramente sussistente nel caso di specie, "in ragione dell'obiettiva gravità del fatto e delle delicate implicante ambientali" determinate dall'abbandono nell'area di notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi.
3. Ricorre contro tale decisione il NO, per il tramite del suo difensore, che ne deduce l'illegittimità per violazione di legge, relativamente alla mancata declaratoria di estinzione del reato, evidenziando che la stessa decisione di legittimità citata dai giudici di appello ha espressamente affermato che in caso di scadenza del termine di adempimento, dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 c.p.p., insussistente nel caso in esame. Da ciò discende, che prevedendo tutte le diverse ordinanze emesse nei confronti della Edil Antonella s.a.s. l'esecuzione delle opere di bonifica in un termine perentorio, il termine di prescrizione del reato ha iniziato a decorrere dal 2 ottobre 2008, così come affermato anche dal primo giudice, sicché il reato deve ritenersi estinto per prescrizione, maturata a far data dal 1 ottobre 2013, anteriormente quindi alla pronuncia di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
1.1 Come dedotto dal ricorrente, infatti, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 31580 del 13/07/2009 - dep. 30/07/2009, Cassino, Rv. 244305) dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, condividendola, ®l'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un prefissato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento, senza che l'ordine sia osservato;
ne consegue che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato e che dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 c.p.p."; ipotesi questa che non ricorre nella specie, riferendosi la contestazione alle sole ordinanze sindacali n. 15, n. 17 e n. 41 del 2008, che prevedevano un termine perentorio per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.
1.2 In applicazione del principio esposto in precedenza, pertanto, deve convenirsi con i ricorrente circa la maturata prescrizione del reato contestato già prima della pronuncia della sentenza impugnata, dovendo ritenersi l'illecito verificato allo spirare del termine di gg. 90 dalla notifica dell'ordinanza n. 76/2008 (eseguita il 2 luglio 2008), e quindi il 2 ottobre 2008.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014