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17 settembre 2015
17 settembre 2015
Art. 16. Comunicazione di operazioni combinate 1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.
2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.
3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.
Commentario • 1
- 1. Interpello del 27/04/2022 n. 223 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 27 aprile 2022 · 4.883767
[…] disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame. In particolare, per quanto d'interesse in relazione alla fattispecie in esame, al paragrafo 7.5 del citato documento di prassi viene precisato che l'articolo 16 del d.lgs. n. 145 del 2015, come modificato dall'articolo 5, comma 1, del decreto legge 30 aprile Pagina 6 di 11
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 21/01/2026, n. 167Provvedimento: […] In data 5 luglio 2023 Resistente_1 presentava un'istanza di rimborso della eccedenza Irpef, per euro 19.638, versata nell''anno 2020 in conseguenza della mancata applicazione, da parte del sostituto di imposta, del regime fiscale agevolato previsto dall'art.16 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 147 a favore dei lavoratori impatriati . Con risposta del 24 luglio 2024 l'Ufficio opponeva il diniego alla richiesta di rimborso, ritenendo insussistenti i requisiti previsti dall'art.16 d.lgs. 145 del 2015 per beneficiare del regime fiscale speciale in caso di distacco.Leggi di più...
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- art. 16 d.lgs. 147/2015·
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