Sentenza 14 ottobre 1999
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, competente a decidere sull'opposizione all'ordinanza di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso al difensore è lo stesso giudice di merito competente e non la Corte di cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/1999, n. 3168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3168 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 14/10/1999
1. Dott. MALZONE ENNIO Consigliere SENTENZA
2. " DE RA NI AN " N. 3168
3. " TA EN " REGISTRO GENERALE
4. " ON TO " N. 39190/98
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: De Savino avv. Roberto n;
26.11.52;
avverso Ordinanza 28.9.98 Corte Appello Milano, Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ennio Malzone;
Letta la nota del P.G. presso questa Corte, che ha concluso per la conversione del ricorso in opposizione ex art. 12 legge 217/90. Osserva
La Corte d'Appello di Milano con l'ordinanza in epigrafe, decidendo sull'istanza di liquidazione compensi presentata dall'avv. Roberto De Savino quale difensore di AR ER, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha dichiarato la cessazione dagli effetti dell'ammissione di AR ER al patrocinio a spese dello Stato e rigettato la istanza di liquidazione compensi presentata dal predetto avvocato.
Ricorre l'avv. Roberto De Savino, chiedendo l'annullamento del provvedimento sia per quanto attiene alla dichiarazione di cessazione degli effetti dell'ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato in favore di AR ER sia per quanto attiene al rigetto dell'istanza di liquidazione di compensi in suo favore. Sul primo punto il ricorso non può essere esaminato, perché l'interesse protetto è proprio della persona ammessa al gratuito patrocinio e non del difensore che ha esercitato le relative funzioni.
Sul secondo punto è da dire che il difensore ha diritto alla liquidazione dei compensi per l'attività effettivamente svolta e per quanto risulterà dalla documentazione a disposizione della Corte d'Appello, ma competente a provvedere sulla relativa istanza è la medesima Corte d'Appello di Milano, alla quale l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi con l'opposizione a sensi dell'art. 12, comma 4^, legge 217/90.
P.Q.M.
Dichiara convertito in opposizione ex art. 12 217/90 il proposto ricorso per la parte concernente le competenze professionali ed ordina trasmettersi gli atti alla stessa Corte d'Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso per il reato.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 1999