Sentenza 16 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 - 0226 8 /0 1 L 0 O 0 17 B 2 I L D E D A 2 4 T 6 S . O .R P P . M D I B . l A l INNOME DEL POPOLO ITALIANO D a . E b a T t A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 2 E 2 Oggetto . S t ESPROPRIAZIONE E r DESSIONE VOLONTA a SEZIONE PRIMA CIVILE RIA DEL BEPE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18892/99 Presidente CARNEVALEDott. Corrado Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron. 4745 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA ADAMO Rel. Consigliere Rep. ZIS Dott. Mario Ud. 04/12/2002 SALME' Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE NTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE COMUNE DI VERCELLI, in persona del Sindaco pro tempore, per diritti L. 3000 16 FEB. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA IL CANCELLIERE PALESTRINA 6, presso l'avvocato MARIO CONTALDI, che lo CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUDOVICO Richiesta copia studi SZEGO, giusta procura a margine del ricorso;
dal Sig. per diritti L. 3000 - ricorrente 16 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
DO ER, DO TI, RO MA, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MA TE, DO RA, elettivamente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso не dal Sig per diritti L. 3000 2000 l'avvocato MARIO MENGHINI, che li rappresenta e difende 146 FEB 2001. 2281 unitamente all'avvocato PIERO SANNA, giusta procura in IL CANCELLIERE calce al controricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE controricorrenti - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio la sentenza n. 884/99 della Corte d'Appello di avverso dal Sig. CONTACOI TORINO, depositata il 15/06/99; 3000 per diritli # 18 APR 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE udienza del 04/12/2000 dal Consigliere Dott. Mario CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ADAMO;
Richiesta copia studio udito per il resistente, l'Avvocato Menghini, che ha dal Sig. MENGHINI per diritti L. 3000 chiesto il rigetto del ricorso;
INCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. CANCELLERIA Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 2.10.1991 PI, MA, e CE AN, nonchè IA ER e NA MA convenivano in giudizio, avanti BB909543 al Tribunale di Vercelli il Comune omonimo esponendo di avere ceduto al Comune stesso, in data 22.10.1980 con ' contratti di cessione volontaria ex art. 12 L. 865/71; due appezzamenti di terreno siti in Vercelli in rione Isola, e censiti al N.C.T. alla partita 4386 , F. 20, mapp. 23 ( rogito n 1475 ) e alla partita 5364, F. 20 mapp. 192/d ( rogito n 1476 ). CANCELLERIA Precisavano gli attori che, all'atto della cessio- il Comune di Vercelli aveva versato la somma di £ ne, 2 AU347580 22.917.165 per il terreno di maggior consistenza ( ro- gito n 1475 ) e la somma di £ 535.000 per l'area più piccola ( rogito n 1476) e che in entrambi i contratti le parti avevano dichiarato di essere a conoscenza del- la sentenza della Corte Costituzionale n 5/1980, preci- sando che si sarebbero applicate le indennità dovute nella misura e con la decorrenza che sarebbero state stabilite dalle nuove emanande disposizioni legislati- ve. Concludevano pertanto gli attori chiedendo la con- danna del Comune а pagare la differenza tra la somma già corrisposta, a titolo di acconto, e il valore vena- le dei beni ceduti con riferimento alla data dei rogi- ti, ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni causati con il suo comportamento illecito. Costituitosi in giudizio il Comune di Vercelli ec- cepiva l'avvenuta prescrizione del diritto azionato da- gli attori e, in subordine, che si sarebbe dovuto atten- dere, prima di decidere, l'emanazione di nuove norme, a nulla rilevando la sentenza della Corte Costituzionale n 223/1983. Con sentenza in data 11.11.1997 il Tribunale di Vercelli respingeva l'eccezione di prescrizione e con- dannava l'Amministrazione comunale a pagare agli attori la somma di £ 28.245.335, a titolo di conguaglio delle 3 indennità, oltre agli interessi nella misura del tasso legale, dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n 223/1983 al saldo. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Vercelli, lamentando l'erronea decisione in punto di prescrizione del diritto azionato, l'errato calcolo del reddito dominicale coacervato e l'errata determinazione del dies a quo della decorrenza degli interessi. Con sentenza in data 8.3.1999 n 249 la Corte di ap- pello di Torino dichiarava nulla la sentenza del Tribu- nale di Vercelli, essendo la domanda proposta riservata alla competenza funzionale della Corte di appello e di- sponeva la prosecuzione del giudizio, trasformando motivi di appello in eccezioni di parte. Con sentenza in data 15.6.1999 n 884 la Corte di appello respingeva l'eccezione di prescrizione e deter- minava l'indennità spettante agli attori, ex art 5 bis L.
8.8.1992 n 359, in £ 51.697.950; condannava quindi il Comune di Vercelli al pagamento del conguaglio nella misura di £ 28.245.335, oltre agli interessi legali dalla data degli atti di cessione al saldo. Per la cassazione della sentenza della Corte di ap- pello propone ricorso, fondato su due motivi, il Comune di Vercelli che ha depositato anche memoria. Resistono con controricorso PI CE e 4 MA AN nonchè IA ER e NA MA. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Aministrazione ricorrente la- menta violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di cessione volontaria ex art. 12 L. 22.10.1971 n 865 ; conseguente violazione ed errata ap- plicazione dell'art.2935 C.C., in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c. Rileva che l'impugnata sentenza afferma che il pat- to finale, contenuto negli atti di cessione, costitui- sce espressione dell'autonomia contrattuale delle parti che hanno manifestato la volontà di ancorare il congua- glio ad una disciplina stabile delle espropriazioni, disciplina espressa solo dall'art. 5 bis L.
8.8.1992 n 359, talchè solo dall'entrata in vigore di tale norma poteva essere azionato il diritto degli attuali
contro
- ricorrenti. Peraltro la ricordata clausola contrattuale, mera- mente ripetitiva delle disposizioni contenute nella L. 29.7.1980 n 385, non impediva ai proprietari di agire immediatamente in giudizio per ottenere il pagamento del conguaglio loro spettante, con conseguente decorso della prescrizione a decorrere dall'atto finale di ces- sione. Il motivo inammissibile. 5 Invero il Comune ricorrente non considera, con il motivo in esame, che il giudice di merito ha nettamente distinto la parte pubblicistica del rapporto intercorso fra le parti da quella relativa alle condizioni di na- tura meramente privatistica inserite negli atti di ces- sione, accertando, in relazione а queste condizioni, che la volontà dei contraenti era nel senso che il con- guaglio dovesse essere definito sulla base delle norme emanande, con ciò evidenziando che l'accordo era quello di non fare riferimento alle norme esistenti, contenute nella L. 385/1980, conosciute dai contraenti. Il giudice di merito inoltre ha ritenuto che l'in- dicato accordo delle parti si configurasse come una condizione sospensiva, individuandone l'avveramento contestualmente all' entrata in vigore dell'art. 5 bis L.
8.8.1992 n 359, che aveva dato un assetto stabile e completo alla materia. Questo punto fondante della decisione non risulta sia stato censurato dal ricorrente il quale, partendo dall'assunto che la clausola contrattuale avesse un disposizionicontenuto meramente riproduttivo delle della L. 29.7.1980 n 385, ha ritenuto che tale clausola non impedisse ai proprietari di agire immediatamente in giudizio per ottenere il pagamento del maggior importo loro dovuto, tesi non condivisibile se si ritenga, come fatto dalla Corte territoriale, con decisione non cen- surata, che la clausola contrattuale contenesse una condizioni sospensiva che subordinava il pagamento del conguaglio all'emanazione di nuove norme regolanti de- finitivamente e stabilmente la materia. Il primo motivo va quindi dichiarato inammissibile, Con il secondo motivo il Comune di Vercelli deduce violazione degli artt. 1224, 1219 e 1182 comma 3 c.C., し in relazione alla decorrenza degli interessi. Rileva che erroneamente l'impugnata sentenza, quali- ficando gli interessi dovuti come interessi compensati- vijne ha fissato la decorrenza dalla data degli atti di cessione. In realtà, trattandosi di obbligazione pecuniaria, il decorso degli interessi, di natura moratoria, richiede- va la notifica di un atto di messa in mora ex art. 1224 A C.C., atto che la parte non ha provveduto notificare, per cui la decorrenza degli interessi doveva farsi co- incidere con la domanda o, in subordine, secondo l'in- segnamento di parte della giurisprudenza, dalla data della pubblicazione della sentenza della Corte Costitu- zionale n 223/83. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Invero va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha precisato che gli interessi dovuti 7 sull'indennità di espropriazione hanno natura compensa- tiva è decorrono quindi dalla data della perdita della proprietà. Nella specie però, tenuto conto che il diritto al conguaglio è sorto solo a seguito dell'entrata in vigo- re dell'art. 5 bis L.
8.8.1992 n 359, posto che in base alla condizione inserita dalle parti nel contratto di cessione, solo a decorrere dall'entrata in vigore di tale articolo si è raggiunta la stabilità normativa nella soggetta materia, gli interessi compensativi de- corrono dalla data di entrata in vigore del richiamato art. 5 bis, in quanto solo da tale data il credito è divenuto esigibile, a seguito dell'avveramento della condizione. Pertanto il secondo motivo va accolto per quanto di ragione e giudicando nel merito ex art. 384 c.p.c.la decorrenza degli interessi, nella misura degli interessi legali va determinata dall'entrata in vigore dell'art. 5 bis L.
8.8.1992 n 359. Le spese possono essere compensate fra le parti at- tesa la reciproca soccombenza
P.Q.M.
is rigetta primo motivo, accoglie secondo motivo e, giu- dicando nel merito ex art. 384 c .p.c. determina la de- correnza degli interessi, sulle somme liquidate dalla 8 Corte di merito, nella misura degli interessi legali, via via applicabili, dall'entrata in vigore dell'art. 5 bis L. 359/92, fino al deposito presso la Cassa deposi- ti e prestiti;
compensa fra le parti le spese del giu- dizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 4.dicembre.2000 Il Consigliere estensore Il Presidente lower lamence Mario Adamo Corrado Carnevale Moro Mame the зем • O L L 2 O 6-10-7 B I D 2 A EL T D S 2 O 64 P . IM .R .P A D D ll. E . a T N tab E S 2 E 2 rt. a ה + י ה A RON UFFICIO DEL 22 MAR 20012 MAR 13779 E 奸 00 L L E D