Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19924
CASS
Sentenza 4 aprile 2014

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Massime1

In tema di molestia o disturbo alle persone, la contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. che mira a prevenire il turbamento della pubblica tranquillità attuato mediante l'offesa alla quiete privata, integra fattispecie distinta, autonoma e concorrente rispetto al reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen. in cui non viene assorbita per la diversità dei beni giuridici tutelati.

Commentari2

  • 1Stalking o molestie? (Cass. 38121/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 aprile 2021

  • 2Alterazione delle abitudini di vita nel reato di atti persecutori (Cass. 1541/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 gennaio 2021

    Il reato di atti persecutori (stalking) è reato di natura abituale e di danno, e necessita della reiterazione dei comportamenti molesti i quali, inserendosi in una sequenza causale, determinano l'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Il criterio distintivo tra reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone consiste proprio diverse conseguenze della condotta molesta, nel senso che il delitto di cui all'art. 612-bis si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2014, n. 19924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19924
Data del deposito : 4 aprile 2014

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