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Sentenza 14 settembre 2023
Sentenza 14 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2023, n. 37704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37704 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UG NC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. :176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato ANTONIO FLORIO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità (come da nota); e dall'avvocato NICOLA DI PINTO che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37704 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 2 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da ES ES, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 27 ottobre 2020, ha ridel:erminato in mitius (in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione) la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la prima decisione, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto dl lesioni personali aggravate (artt. 582, 583, comma 1, n. 1, cod. pen.) in pregiudizio di ET ET, gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza), con le conseguenti statuizioni civili in favore del ET. 2. Avverso la pronuncia di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati cilenunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del mancato riconoscimento ex officio dell'attenuante della provocazione, nonostante i Giudici di merito (compulsati in ordine alla sussistenza della legittima difesa) abbiano potuto apprezzare lo svolgimento dei fatti (che deporrebbe per la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.), ragion per cui — tenuto conto della sollecitazione generica della difesa in sede di conclusioni (in primo e secondo grado), che ha chiesto l'irrogazione del minimo della pena e dei benefici di legge — nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti per fare applicazione del principio di diritto posto da Sez. U, n. 2253:3 del 25/10/2018 - dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 — 01 (secondo cui non può costituire motivo di ricorso per cassazione il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici di legge in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, se esso non sia stato sollecitato). 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sulla precedente condanna dell'imputato a quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., che tuttavia non avrebbe determinato il superamento del limite di due anni di pena detentiva previsto dall'art. 163 cod. pen. qualora, come esposto nel precedente motivo di ricorso, fosse stata riconosciuta l'attenuante della provocazione (non essendovi altre ragioni ostative). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale, deducendo che la precedente condanna riportata dall'imputato per il delitto di 2 cui all'art. 337 cod. pen. non sarebbe irrevocabile, poiché il ES ha ottenuto la restituzione in termini per appellare la sentenza che l'ha irrogata, il giudizio di appello è oggi pendente e il Procuratore generale distrettuale, nelle proprie conclusioni, ha chiesto alla Corte di appello di rendere una pronuncia di non doversi procedere in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inedito. È decisivo osservare che al Giudice di appello — c:ome per vero ha esposto lo stesso ricorso - non era stata avanzata alcuna richiesta specifica di riconoscere l'attenuante della provocazione, avendo la difesa sollecitato genericamente l'irrogazione del minimo della pena e dei benefici, ossia non avendo in alcun modo fatto menzione della circostanza in discorso;
ragion per cui — quantunque la Corte territoriale potesse provvedere d'ufficio ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. — il mancato esercizio di tale potere non può essere qui censurato, come ha fatto il ricorso, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.; cfr. pure Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 — 02, e Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 — 01, Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 245139 — 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il motivo in esame non si è neppure confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che — sia pure argomentando in relazione alla chiesta applicazione delle scriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa — ha evidenziato la «manifesta sproporzione» dell'azione lesiva dell'imputato rispetto all'agire della persona offesa (che, secondo la difesa costituirebbe il fatto ingiusto che avrebbe determinato lo stato d'ira e la reazione del ES), iter incompatibile pure con 3 la sussistenza dei presupposti della circostanza attenuante qui invocata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, al fine della sussistenza della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01; Sez. 1,n. 6913 del 29/04/1992, Terrazzino, Rv.190558 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcun vizio - nei termini appena sopra esposti - in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e, di conseguenza, in ordine al ritenuto superamento del limite di pena posto dall'art. 163, comma 1, cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale, tenuto conto della sanzione irrogata per il fatto oggetto del presente procedimento (un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione) e di quella (quattro mesi di reclusione) per cui il ES ha già riportato condanna. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché inedito. È dirimente osservare che dagli stessi atti compiegati al ricorso si trae che il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna riportata dall'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è stato depositato dal Corte di appello di Bari in data 8 maggio 2020 e che in pari data, nell'interesse dell'imputato, è stato depositato l'atto di appello avverso di essa (anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado nel presente procedimento;
cfr. ordinanza di restituzione in termine e certificato dei carichi pendenti). Purtuttavia, nulla è stato addotto al riguardo innanzi alla Corte territoriale, che ha reso la sentenza impugnata il 2 maggio 2022; e la difesa non ha neppure asserito che nella specie non sarebbe stato possibile avanzare tale allegazione innanzi al Giudice di secondo grado (cfr., oltre alla giurisprudenza indicata retro, al par. 1., Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato (commesso il 10 ottobre 2013), che sarebbe maturata ex artt. 157 e 161 cod. pen. successivamente alla decisione di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), segnatamente il 4 21 gennaio 2023 (tenuto conto della sospensione dal 9 luglio 2019 al 26 novembre 2019, per adesione della difesa all'astensione indetta dagli Organismi di categoria, oltre che della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende poiché l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ET ET, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/05/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. :176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione;
nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato ANTONIO FLORIO che, nell'interesse della parte civile, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità (come da nota); e dall'avvocato NICOLA DI PINTO che, nell'interesse dell'imputato, si è associato alle conclusioni del Procuratore generale e, in subordine, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 37704 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 17/05/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza in data 2 maggio 2022 la Corte di appello di Bari, a seguito del gravame interposto da ES ES, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 27 ottobre 2020, ha ridel:erminato in mitius (in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione) la pena irrogata allo stesso imputato ed ha confermato nel resto la prima decisione, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto dl lesioni personali aggravate (artt. 582, 583, comma 1, n. 1, cod. pen.) in pregiudizio di ET ET, gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza), con le conseguenti statuizioni civili in favore del ET. 2. Avverso la pronuncia di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati cilenunciati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione del mancato riconoscimento ex officio dell'attenuante della provocazione, nonostante i Giudici di merito (compulsati in ordine alla sussistenza della legittima difesa) abbiano potuto apprezzare lo svolgimento dei fatti (che deporrebbe per la sussistenza della circostanza di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen.), ragion per cui — tenuto conto della sollecitazione generica della difesa in sede di conclusioni (in primo e secondo grado), che ha chiesto l'irrogazione del minimo della pena e dei benefici di legge — nel caso di specie non ricorrerebbero i presupposti per fare applicazione del principio di diritto posto da Sez. U, n. 2253:3 del 25/10/2018 - dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 — 01 (secondo cui non può costituire motivo di ricorso per cassazione il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione dei benefici di legge in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, se esso non sia stato sollecitato). 2.2. Con il secondo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, fondata sulla precedente condanna dell'imputato a quattro mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., che tuttavia non avrebbe determinato il superamento del limite di due anni di pena detentiva previsto dall'art. 163 cod. pen. qualora, come esposto nel precedente motivo di ricorso, fosse stata riconosciuta l'attenuante della provocazione (non essendovi altre ragioni ostative). 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ragione della mancata concessione della sospensione condizionale, deducendo che la precedente condanna riportata dall'imputato per il delitto di 2 cui all'art. 337 cod. pen. non sarebbe irrevocabile, poiché il ES ha ottenuto la restituzione in termini per appellare la sentenza che l'ha irrogata, il giudizio di appello è oggi pendente e il Procuratore generale distrettuale, nelle proprie conclusioni, ha chiesto alla Corte di appello di rendere una pronuncia di non doversi procedere in ragione dell'estinzione del reato per prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è inedito. È decisivo osservare che al Giudice di appello — c:ome per vero ha esposto lo stesso ricorso - non era stata avanzata alcuna richiesta specifica di riconoscere l'attenuante della provocazione, avendo la difesa sollecitato genericamente l'irrogazione del minimo della pena e dei benefici, ossia non avendo in alcun modo fatto menzione della circostanza in discorso;
ragion per cui — quantunque la Corte territoriale potesse provvedere d'ufficio ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. — il mancato esercizio di tale potere non può essere qui censurato, come ha fatto il ricorso, atteso che «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 - 01, che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica;
con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.; cfr. pure Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019 - dep. 2020, G., Rv. 279063 — 02, e Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Tota, Rv. 264552 — 01, Sez. 6, n. 6880 del 27/01/2010, Mezini, Rv. 245139 — 01). Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il motivo in esame non si è neppure confrontato con la motivazione della sentenza impugnata che — sia pure argomentando in relazione alla chiesta applicazione delle scriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa — ha evidenziato la «manifesta sproporzione» dell'azione lesiva dell'imputato rispetto all'agire della persona offesa (che, secondo la difesa costituirebbe il fatto ingiusto che avrebbe determinato lo stato d'ira e la reazione del ES), iter incompatibile pure con 3 la sussistenza dei presupposti della circostanza attenuante qui invocata, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, al fine della sussistenza della provocazione, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto, in quanto avvinta allo stesso da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione (Sez. 1, n. 52766 del 13/06/2017, M., Rv. 271799 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, Rv. 248375 - 01; Sez. 1,n. 6913 del 29/04/1992, Terrazzino, Rv.190558 - 01). 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, non potendosi ravvisare alcun vizio - nei termini appena sopra esposti - in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione e, di conseguenza, in ordine al ritenuto superamento del limite di pena posto dall'art. 163, comma 1, cod. pen. per la concessione della sospensione condizionale, tenuto conto della sanzione irrogata per il fatto oggetto del presente procedimento (un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione) e di quella (quattro mesi di reclusione) per cui il ES ha già riportato condanna. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché inedito. È dirimente osservare che dagli stessi atti compiegati al ricorso si trae che il provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna riportata dall'imputato per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. è stato depositato dal Corte di appello di Bari in data 8 maggio 2020 e che in pari data, nell'interesse dell'imputato, è stato depositato l'atto di appello avverso di essa (anteriormente alla pronuncia della sentenza di primo grado nel presente procedimento;
cfr. ordinanza di restituzione in termine e certificato dei carichi pendenti). Purtuttavia, nulla è stato addotto al riguardo innanzi alla Corte territoriale, che ha reso la sentenza impugnata il 2 maggio 2022; e la difesa non ha neppure asserito che nella specie non sarebbe stato possibile avanzare tale allegazione innanzi al Giudice di secondo grado (cfr., oltre alla giurisprudenza indicata retro, al par. 1., Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01). 4. L'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato (commesso il 10 ottobre 2013), che sarebbe maturata ex artt. 157 e 161 cod. pen. successivamente alla decisione di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), segnatamente il 4 21 gennaio 2023 (tenuto conto della sospensione dal 9 luglio 2019 al 26 novembre 2019, per adesione della difesa all'astensione indetta dagli Organismi di categoria, oltre che della sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 ex art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla I. 24 aprile 2020 n. 27). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende poiché l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). L'imputato deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ET ET, che si liquidano in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 17/05/2023.