Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
T I REPUBBLICA ITALIANA R P R 1 A G D 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 E E , T N f T N . T T E R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE04 S S I A E ( Oggetto 076/03 PR Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistral Dott. Angelo GRIECO Preside R.G.N. 16981/01 Cron. 3363 Rel. Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Consigliere od.26/11/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tepore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'ORO 3, presso l'Avvocato CHIARA RICCI rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, MARIA LIBERTI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
RD AT;
- intimato -
2002 avvera0 la sentenza n. 565/00 del Giudice di pace di 2187 BARI, depositata il 22/05/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
uditi per il ricorrente gli Avvocati Cipriani Liberti che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO انه citazione Potifica O i n data Con atto 5.6.1999 LD SA conveniva avanti al giudice di pace di Bar la Regione Paglia, chiedendone la condanna a pagamento del contributo a sequito delle avversità atmosferiche che avevano comportato, nell'anno 1987, notevoli perdite di SU proprio torreno prodotti agricoli coltivati sito in agro di Corato. Sosteneva che tale contributo era regolato dalla Legge 590/81, modificata dagli artt. 2 e 4 della Legge 138/85 ed integrala delle Leggi della Regione Puglia n.19/79 n.38/82, Con erano stali previsti interventi in favoro de le aziende agricole colpite da avversità atmosferiche e che a Lal fine, nonostante avesse presentato regolare domanda al Comune di Corato, quale ente delegato "ex Joge" a ricevere, istruire e liquidare l'indennità e gli fosse state riconosciuto un contributo di £ 150.742, la Regione, cu era stata inoltrata dalla Provincia (delib. G. P. n.1357 del richiesta ai finanziamento, пол aveva 7.6.1989) provveduto. Si costituiva la Regione Puglia che eccepiva i I! via preliminare 11 difetto dell'A.G.O., il proprio difetto di legittimazione passiva 0 la integrazione sci contraddittoric neimancata confronti del Comune. Nel Eerito sosteneva infondatezza della doranda 0 l'intervenuta sospensione di ogni intervento regionale in base alla L.R. n. 10/39. Con Fenzen Za de 17-22.5.2000 giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la Regione Fog La ات pagamento & favore del 'attore de la richiesta somma di ť 150.742 oltre agli interessi Halia domanda. Riconoscova ir primo Logo la giurisdizione dell'A.G.O. ed affermava la legittimazione passiva del a Regione, escludendo quella del Comune e della Provincia,, avendo tall ent' esplicato, come provisto Der Logge, Ima mera attività am inistrativa istruttoria delegata dalla Regione qui compelo esclusivamente funzione di accertamento соп Facoltà di controllo Е di sostituzione all'ecte delegatio. Nei merilo zileneva fondata la domanda. Avverse cale sentenza oropone ricorso pe cassazione la Regione Puglia, deducendo due motivi di censura. Con sentenza n.7392/CZ Le Sezioni Unite di C questa Corte rigettavano il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimoltondo le parti a questa Sezione in ordine al secondo motive. MOTIVI DELLA DECISIONE Risolta daile Sezioni Unite di questa Corte la questione di giurisdizione del giudice ordinario dedotta dalla Regiore con י: primo motivo di ricorso, va esaminato il restante motivo a seguito del rinvio operato a questa sezione. Con il secondo motivo di ricorso La Regione Fuglia denuncia violazione cell'art. 102 C.F.C., lamentando che il giudice di pace, nonostante 'attore avesse chiesto in subordine di dichiarare la Regione Puglia temuita ad accreditare al Comune di Corato l'importo ccccrrence al pagamento del contributo e malgrado quindi detto Comune fosse stato coinvolto nel giudizio quale litisconsorte necessario, non abbia accolto richiesta di integrazione del contraddittorio, senza considerare che la domanda aveva per oggetto l'accertamento di situazione giuridica comune a più soggetti euna che DESSUDA rilevanza può assumere la circostanza сле la partecipazione al giudizio del Comune aia necessaria golo сол riferimento alla domanda ا ch 5 لي ا subordinata in quanto il giudizio al riguardo deve essere espresso non già "ex post" in base all'esito della lite ma "ex ante. La censura è certamente ammissibile sotto 1.1 profilo dell'art. 113 comma 2 C.P.C. in quanto, pur riguardando una sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità in una controversia di valore on Superore a lire due milioni, prospetta una questione processuale che rientra fra quello che possono essere fatte valere avanti alla Corte di Cassazione (per tutte Sez. Un. 716/99). stessa del pari ammissibile sotto il dedello profilo della violazione dell'art. 102 C.P.C. i.n quanto, pur trattandosi di quest_one nuova dato che in primo grado non era stata richiesta l'integrazione del contradditzorio sul presupposto della DresenZA đi חו: iitisconsorzio necessario ma era stata eccepita dalla Regione sclo la carenza della propria legittimazione passiva con 1'indicazione di quella del Comune della Provincia, Пол v'è dubbio che uild Lale mancata integrazione, qualcra ricorressero gli estremi del litisconsorzio necessario, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e quindi per la prima volta anche in Cassazione, Ch sia pure sulla base degli atti già acquisiti nella precedente Fase. Deve escludersi però in radice che nel caso in esano ne sussistano le condizioni, richiedendosi a Lal fine, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, che la situazione dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di più soggetti (Cass. 11150/98) C nor configurandosi tale ipotesi in presenza di una domanda diretta ad ottenere, come quella formulata introduttivo, 1'adempimento di una COL 'atto nemmeno qualora ai indichi in via obbligazione, subordinatä, quale eventuale destinatario dell'accredito che l'obbligato dovrà effettuare, ЦП aitro soggetto che dovrebbe provvedere poi a riversare la somma all'avente diritto. Une tale prospettazione, che fa riferimento sostanzialmente ad una modalità di pagamento attraverso la partecipazione di תנ: terzo, поп è idonea a qualificare tale terzo come litisconsort.e necessario, sia perché si è pur sempre in materia di obbligazioni e sia perché, dovendosi in tale everitualità considerate tale terzo Come semplice mandatario, egli пол potrebbe ritenersi directamente e personalmente obbligato. Nulla deve eusore disposto in ordine alle spese, non essendosi la controparte costituta.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta i ricorso. Roma, 26.11.2002 11 President.e Il Consigliere est. l Myelo e Ricause Ролетни Mgo w CONTES ADI CASSAZIONE Para S a CI OS . Cancelleria 20 MHR, 2003 IL CANG Luiss Passietti CANCELL E ESENTE DA REGISTRAT DI AKO 2 291 ARTT. 46 (IST.NE GIUDI