Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 04-380/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 16292/00 !Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere - Cron. 2952 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NT, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 114, presso lo studio dell'avvocato CESARE BERTI, che lo rappresenta e difende, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO 4864 -1- PONTURO, ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 15295/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 18/08/99 R.G.N. 14585/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza depositata il 18 agosto 1999, il Tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dal sig. NT TO contro l'I.N.P.S., avverso la sentenza del Pretore del 23 gennaio 1991 che aveva respinto l'opposizione del TO ad ingiunzione dell'Istituto di previdenza per il pagamento di contributi previdenziali relativi a lavoratori dipendenti. Ha ritenuto il giudice di appello quanto ai contributi dovuti per la dipendente IN De EO, la quale era addivenuta ad una conciliazione con il TO con la precisazione, contenuta nel relativo verbale, secondo cui il TO le pagava una certa somma a titolo di liberalità - che tali circostanze non escludevano l'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art.15 della legge n.218/52, anche se l'importo corrisposto alla De EO non avesse avuto natura di retribuzione in senso stretto. Che le parti si fossero qualificate rispettivamente come lavoratrice e datore di lavoro risultava poi dal verbale di conciliazione redatto in sede sindacale. In ordine ad altri lavoratori, per i quali pure era stata contestata l'omissione contributiva, la prova del rapporto di lavoro emergeva dal verbale ispettivo nel quale si era dato atto della presenza dei dipendenti sul luogo di lavoro, delle affermazioni circa i periodi di occupazione e della differente retribuzione percepita nel tempo, dalla indicazione delle mansioni (compatibili con la struttura e la natura dell'azienda). Tali accertamenti non erano contrastati dalle prove testimoniali raccolte dal Pretore, pur se i testi avevano fatto riferimento a vincoli di non 1629200.doc 3 continuità e di elasticità delle prestazioni;
siffatte connotazioni, peraltro, non escludevano l'obbligo retributivo. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il TO con due motivi. Resiste l'I.N.P.S. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo, il TO, lamentando "violazione e falsa applicazione dell'art.1965 c.c. e dell'art.15 della Legge n.218/52, in relazione al'art.360, n.3 c.p.c.", sostiene che il Tribunale non aveva considerato che le somme ricevute dalla De EO, di gran lunga inferiori alle originarie pretese, erano state corrisposte ad esclusivo titolo di liberalità, quali presupposto della conciliazione, e senza riconoscimento delle ragioni della controparte. Dette somme non avrebbero potuto essere considerate forma di compenso assoggettabile a contribuzione, stante la contestazione del rapporto lavorativo. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte esaminato la fattispecie del pagamento di somma da parte da parte del datore al lavoratore dipendente a transazione di una controversia di lavoro, in relazione alla qualificazione di tale importo come retribuzione (o, al contrario, come erogazione volta ad evitare la lite senza alcun riconoscimento, neppure parziale del diritto dell' 'accipiens) e alla pretesa dell'I.N.P.S. alla contribuzione relativa a quell'importo. لا 1629200.doc A tale proposito, sono condivisibili, in assenza di argomenti decisivi di segno contrario, le soluzioni accolte dalla giurisprudenza di legittimità, in senso favorevole alla pretesa dell'Istituto, irrilevante essendo il titolo formale dell'erogazione, stante il disposto dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n.153: cfr. Cass, 2 giugno 1998, n.5412; 5 marzo 2001, n.3213; 9 maggio 2002. Nella presente controversia, attinente, non solo alla assoggettabilità a contribuzione del pagamento di una somma concordata in sede di conciliazione, ma, come si evince dalla sentenza impugnata, alla sussistenza stessa di un rapporto lavorativo retrostante all'accordo, in relazione al quale il contenuto della conciliazione viene prospettato dall'ingiunto solo come dato probatorio per negare il rapporto di lavoro, deve affermarsi l'inopponibilità all'I.N.P.S., terzo rispetto a 'res inter alios acta', della conciliazione tra il TO (preteso) datore di lavoro e la De EO (pretesa) lavoratrice (art. 1372 c.p.c.). Si deve anche osservare che in senso favorevole all'affermazione del rapporto di lavoro il giudice di merito ha altresì apprezzato il contenuto la di una prima conciliazione, intervenuta in sede sindacale, nel quale le parti si erano rispettivamente qualificate come datore di lavoro e lavoratore. Su tale motivazione del convincimento del giudice di merito il ricorrente nulla ha dedotto col mezzo di impugnazione ora esaminato. Col secondo motivo, denunciando “omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, ex art.360, n.5 c.p.c., ed erronea interpretazione delle prove offerte circa un punto decisivo della controversia prospettato dal ricorrente", il TO si duole che il Tribunale 1629200.doc non abbia considerato come dalle prove testimoniali fosse risultato che i soggetti trovati all'opera presso il TO erano 'vecchietti', malfermi in salute, cui era stato concesso l'uso del laboratorio per piccoli lavori in favore di loro clienti e che ricambiavano il proprietario prestandosi ad effettuare anche in suo favore saltuari lavori, in caso di necessità e se le loro disponibilità di tempo e condizioni di salute lo avessero consentito. In tale situazione, l'accertamento del 'quantum debeatur' avrebbe dovuto formare oggetto di attento esame;
per contro nessuna indagine era stata fatta a tale proposito, tenuto conto anche del fatto che era emerso che il laboratorio del TO era stato dismesso nei primi mesi del 1980 e della dichiarazione della De EO, circa la protrazione delle proprie prestazioni sino all'8 agosto 1981 (la richiesta di contributi era invece estesa sino al 31 agosto 1981). Il motivo è inammissibile. Esso concerne questioni di fatto in relazione ad accertamenti e a valutazioni che l'ordinamento processuale demanda esclusivamente al giudice di merito. Per giunta, il ricorrente non ha neppure riportato nel ricorso il contenuto testuale delle prove testimoniali (e delle dichiarazioni della De EO) in relazione alle quali denuncia vizi di motivazione nei quali sarebbe incorso il Tribunale. Il TO si è reso, quindi, inosservante della regola secondo quale il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per le quali si chiede la cassazione della sentenza di merito e altresì a 1629200.doc 6 permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito ('ex multis' cfr.: Cass. 21 novembre 2001, n.14728; 26 marzo 2001, n.4349; Sez. un. 13 gennaio 1997, n. 265). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere rigettato, con la consequenziale pronuncia di condanna del ricorrente alle spese di questo giudizio (art.385 c.p.c.). P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrete a pagare a controparte le spese in €.10 00, oltre €.1.500,00# per onorario. Così deciso in Roma, addì 27 novembre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE. CELLIERE Jepositato acelleria loggi, by. WCANCELLIERE 1629200.doc