CASS
Sentenza 20 settembre 2023
Sentenza 20 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/09/2023, n. 38405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38405 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO AS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Penale Sent. Sez. 4 Num. 38405 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IS AL avverso l'ordinanza emessa in data 07/03/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il ricorrente deteneva illecitamente presso la propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari per un altro procedimento, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo complessivo di grammi 10,20, del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di grammi 20,00 e del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 1,6: sostanze che apparivano destinate alla cessione a terzi in considerazione della quantità, delle modalità di presentazione delle stesse, del confezionamento frazionato e del rinvenimento di materiale atto al confezionamento e al taglio e di appunti su cellulari dedicati. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere il Tribunale operato un'interpretazione estensiva del criterio relativo ai "mezzi, modalità o circostanze dell'azione", prescindendo dall'analisi sui profili oggettivi del fatto ed omettendo di motivare sull'effettiva connessione tra la violazione della misura cautelare applicata e la ritenuta partecipazione del ricorrente ad un circuito criminale di maggiore spessore. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto IN Passafiume, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. I Giudici del riesame, investiti di identica doglianza, hanno condiviso le conclusioni del Gip che già aveva escluso, nell'ordinanza genetica, la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di lieve entità, osservando 2 come, nel caso concreto, il IS, in regime di arresti domiciliari per pregressa attività di spaccio, era stato rinvenuto in possesso, presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente di tipo hashish e di tipo marijuana (rispettivamente, grammi 10,20 e grammi 20,00) oltre che di cocaina (grammi 1,6), che per la modalità di presentazione, il quantitativo, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e da taglio, erano all'evidenza destinati alla cessione a terzi;
l'attività d'indagine aveva altresì accertato che il IS era in contatto continuativo con il correo AI Nicola, anche perché è risultato essere in possesso di due cellulari, in uno dei quali erano custodite le foto di un pezzetto di carta manoscritto e riportante esattamente gli stessi numeri ed operazioni riportate su bigliettini trovati all'interno delle buste di sostanze rinvenute nella disponibilità del AI. Dal che gli inquirenti, come ricorda l'ordinanza impugnata, hanno dedotto l'esistenza di un collegamento tra i due, ritenuti impegnati in un'attività di spaccio tutt'altro che occasionale, con distribuzione dello stupefacente sia agli spacciatori al dettaglio sia ai tossicodipendenti che si rivolgono a loro per l'acquisto di singole dosi. Come noto, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve, occorre operare una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza (ex multis, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823). Nella motivazione che sorregge la qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, poiché ha tenuto in considerazione le modalità della condotta (posta in essere durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari per un pregresso procedimento di spaccio di sostanze stupefacenti), la diversità delle sostanze trattate, lo stabile coordinamento con altro soggetto: circostanze, tutte, dalla quali è stata logicamente tratta la conclusione che il IS è inserito in modo stabile e non occasionale nel circuito dedito alla distribuzione della droga al dettaglio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Penale Sent. Sez. 4 Num. 38405 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 14/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta da IS AL avverso l'ordinanza emessa in data 07/03/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, applicativa della misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. Il ricorrente deteneva illecitamente presso la propria abitazione, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari per un altro procedimento, sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso lordo complessivo di grammi 10,20, del tipo marijuana per un peso lordo complessivo di grammi 20,00 e del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 1,6: sostanze che apparivano destinate alla cessione a terzi in considerazione della quantità, delle modalità di presentazione delle stesse, del confezionamento frazionato e del rinvenimento di materiale atto al confezionamento e al taglio e di appunti su cellulari dedicati. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il difensore dell'indagato che, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, per avere il Tribunale operato un'interpretazione estensiva del criterio relativo ai "mezzi, modalità o circostanze dell'azione", prescindendo dall'analisi sui profili oggettivi del fatto ed omettendo di motivare sull'effettiva connessione tra la violazione della misura cautelare applicata e la ritenuta partecipazione del ricorrente ad un circuito criminale di maggiore spessore. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale, nella persona del Sostituto IN Passafiume, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. I Giudici del riesame, investiti di identica doglianza, hanno condiviso le conclusioni del Gip che già aveva escluso, nell'ordinanza genetica, la riconducibilità del fatto nell'ipotesi di lieve entità, osservando 2 come, nel caso concreto, il IS, in regime di arresti domiciliari per pregressa attività di spaccio, era stato rinvenuto in possesso, presso la sua abitazione, di sostanza stupefacente di tipo hashish e di tipo marijuana (rispettivamente, grammi 10,20 e grammi 20,00) oltre che di cocaina (grammi 1,6), che per la modalità di presentazione, il quantitativo, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e da taglio, erano all'evidenza destinati alla cessione a terzi;
l'attività d'indagine aveva altresì accertato che il IS era in contatto continuativo con il correo AI Nicola, anche perché è risultato essere in possesso di due cellulari, in uno dei quali erano custodite le foto di un pezzetto di carta manoscritto e riportante esattamente gli stessi numeri ed operazioni riportate su bigliettini trovati all'interno delle buste di sostanze rinvenute nella disponibilità del AI. Dal che gli inquirenti, come ricorda l'ordinanza impugnata, hanno dedotto l'esistenza di un collegamento tra i due, ritenuti impegnati in un'attività di spaccio tutt'altro che occasionale, con distribuzione dello stupefacente sia agli spacciatori al dettaglio sia ai tossicodipendenti che si rivolgono a loro per l'acquisto di singole dosi. Come noto, ai fini del riconoscimento dell'ipotesi lieve, occorre operare una valutazione complessiva del fatto, che tenga conto di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza (ex multis, Sez. 6, n. 38606 del 08/02/2018, Sefar e altro, Rv. 273823). Nella motivazione che sorregge la qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio anzidetto, poiché ha tenuto in considerazione le modalità della condotta (posta in essere durante l'esecuzione della misura degli arresti domiciliari per un pregresso procedimento di spaccio di sostanze stupefacenti), la diversità delle sostanze trattate, lo stabile coordinamento con altro soggetto: circostanze, tutte, dalla quali è stata logicamente tratta la conclusione che il IS è inserito in modo stabile e non occasionale nel circuito dedito alla distribuzione della droga al dettaglio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside te