CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24130 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RD AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 29 Aprile 2022 dalla CORTE di APPELLO di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE SE che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 2 ottobre 2017, che decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, aveva dichiarlto la responsabilità dell'imputato in ordine a due distinti reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i fatti contestati al capo B della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta per la detenzione illecita di 24 grammi di hashish, accertato il 29 novembre 2014. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 24130 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/03/2023 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato contestato al capo A anche in virtù della violazione dell'art. 238 bis cod.pen. e della mancata considerazione di una sentenza irrevocabile che ha assolto il teste CI DR dal reato di falsa testimonianza. 2.2 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché il tribunale si è limitato ad affermare che non si ravvisano motivi che giustifichino il riconoscimento di tale beneficio e ha trascurato di considerare che l'imputato in sede di interrogatorio ha reso dichiarazioni, fornendo risposte, anche se non ha ammesso la sua responsabilità La Corte ha fatto derivare dalla mancata confessione dell'imputato un elemento negativo per non concedere le circostanze attenuanti, a fronte di un atteggiamento collaborativo sotto il profilo processuale dell'imputato, che ha spiegato le sue ragioni. 3.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che il tribunale ha giudicato l'imputato dopo che questa Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza assolutoria emessa dal tribunale, in quanto aveva valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in udienza dal teste CI e non aveva preso in considerazione le sommarie informazioni testimoniali di quest'ultimo e i contenuti degli sms scambiati tra le utenze mobili in uso al MB e al CI, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito;
questi dati probatori smentivano l'assunto del teste CI che, ritrattando in parte quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari, aveva sostenuto di non intrattenere rapporti con il MB da circa tre anni. Va poi rilevato che il reato per cui è giudizio è quello di detenzione di una quantità apprezzabile di hashish rinvenuta nel possesso del MB che, non solo in forza delle sommarie informazioni del CI, ma soprattutto in ragione delle modalità di presentazione e di confezionamento si palesava destinata allo spaccio e non ad uso personale. 3.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, valorizzando la quantità non esigua di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la presenza di strumenti atti al confezionamento, nonché le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal teste DR CI, il quale ha riconosciuto di avere acquistato hashish dal prevenuto nel corso dell'anno 2013. Dette dichiarazioni, in ragione del rito abbreviato prescelto, sono ampiamente utilizzabili e sono state motivatamente ritenute più attendibili di quelle poi rese dal medesimo teste nel corso dell'udienza dibattimentale, poiché risultano supportate, come ampiamente esposto in sentenza, da una serie di messaggi telefonici. Dalle caratteristiche di tali messaggi i giudici di merito hanno desunto che tra l'imputato e il teste vi erano all'epoca reiterati contatti, che presentano il tipico tenore delle conversazioni tra persone che 2 conoscono il motivo del loro incontro e non lo esplicitano per evitare di dire troppo e di destare sospetti e confermano le accuse formulate dal CI che aveva indicato il MB come suo fornitore. Alla strega di questi concordanti elementi non residuano dubbi in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato, anche perché, come evidenziato dalla corte, la finalità illecita della detenzione non risulta incompatibile con l'uso personale di sostanze stupefacenti. La circostanza che all'epoca del giudizio di appello la sentenza che ha assolto il teste CI dal reato di falsa testimonianza fosse già passata in giudicato, non inficia il robusto compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità; la corte infatti pur sottolineando che detta sentenza era priva dell'attestazione di irrevocabilità, si è confrontata con il contenuto assolutorio e non l'ha ritenuto dirimente ai fini del presente giudizio. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che possano giustificare la concessione delle attenuanti e l'avere risposto nel corso dell'interrogatorio alle domande formulate dal giudice, fornendo una versione a sè favorevole, non integra una circostanza tale da indurre ad un giudizio di maggiore indulgenza. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di cause estintive intervenute dopo la pronunzia della sentenza di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente a [...]i ST LO,L
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE SE che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Ricorso trattato nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in L. n. 176 del 2020 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Firenze il 2 ottobre 2017, che decidendo in sede di rinvio da questa Corte di cassazione, aveva dichiarlto la responsabilità dell'imputato in ordine a due distinti reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i fatti contestati al capo B della rubrica e ha rideterminato la pena inflitta per la detenzione illecita di 24 grammi di hashish, accertato il 29 novembre 2014. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: Penale Sent. Sez. 2 Num. 24130 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 29/03/2023 2.1 vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza per il reato contestato al capo A anche in virtù della violazione dell'art. 238 bis cod.pen. e della mancata considerazione di una sentenza irrevocabile che ha assolto il teste CI DR dal reato di falsa testimonianza. 2.2 Vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché il tribunale si è limitato ad affermare che non si ravvisano motivi che giustifichino il riconoscimento di tale beneficio e ha trascurato di considerare che l'imputato in sede di interrogatorio ha reso dichiarazioni, fornendo risposte, anche se non ha ammesso la sua responsabilità La Corte ha fatto derivare dalla mancata confessione dell'imputato un elemento negativo per non concedere le circostanze attenuanti, a fronte di un atteggiamento collaborativo sotto il profilo processuale dell'imputato, che ha spiegato le sue ragioni. 3.11 ricorso è inammissibile. Occorre premettere che il tribunale ha giudicato l'imputato dopo che questa Corte di Cassazione aveva annullato la prima sentenza assolutoria emessa dal tribunale, in quanto aveva valorizzato esclusivamente le dichiarazioni rese in udienza dal teste CI e non aveva preso in considerazione le sommarie informazioni testimoniali di quest'ultimo e i contenuti degli sms scambiati tra le utenze mobili in uso al MB e al CI, pienamente utilizzabili in ragione della scelta del rito;
questi dati probatori smentivano l'assunto del teste CI che, ritrattando in parte quanto già dichiarato nel corso delle indagini preliminari, aveva sostenuto di non intrattenere rapporti con il MB da circa tre anni. Va poi rilevato che il reato per cui è giudizio è quello di detenzione di una quantità apprezzabile di hashish rinvenuta nel possesso del MB che, non solo in forza delle sommarie informazioni del CI, ma soprattutto in ragione delle modalità di presentazione e di confezionamento si palesava destinata allo spaccio e non ad uso personale. 3.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova in tema di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, valorizzando la quantità non esigua di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell'imputato e la presenza di strumenti atti al confezionamento, nonché le sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari dal teste DR CI, il quale ha riconosciuto di avere acquistato hashish dal prevenuto nel corso dell'anno 2013. Dette dichiarazioni, in ragione del rito abbreviato prescelto, sono ampiamente utilizzabili e sono state motivatamente ritenute più attendibili di quelle poi rese dal medesimo teste nel corso dell'udienza dibattimentale, poiché risultano supportate, come ampiamente esposto in sentenza, da una serie di messaggi telefonici. Dalle caratteristiche di tali messaggi i giudici di merito hanno desunto che tra l'imputato e il teste vi erano all'epoca reiterati contatti, che presentano il tipico tenore delle conversazioni tra persone che 2 conoscono il motivo del loro incontro e non lo esplicitano per evitare di dire troppo e di destare sospetti e confermano le accuse formulate dal CI che aveva indicato il MB come suo fornitore. Alla strega di questi concordanti elementi non residuano dubbi in ordine al giudizio di colpevolezza dell'imputato, anche perché, come evidenziato dalla corte, la finalità illecita della detenzione non risulta incompatibile con l'uso personale di sostanze stupefacenti. La circostanza che all'epoca del giudizio di appello la sentenza che ha assolto il teste CI dal reato di falsa testimonianza fosse già passata in giudicato, non inficia il robusto compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità; la corte infatti pur sottolineando che detta sentenza era priva dell'attestazione di irrevocabilità, si è confrontata con il contenuto assolutorio e non l'ha ritenuto dirimente ai fini del presente giudizio. 3.2 Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte ha sottolineato l'assenza di elementi positivi nella condotta dell'imputato che possano giustificare la concessione delle attenuanti e l'avere risposto nel corso dell'interrogatorio alle domande formulate dal giudice, fornendo una versione a sè favorevole, non integra una circostanza tale da indurre ad un giudizio di maggiore indulgenza. 4.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. L'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di cause estintive intervenute dopo la pronunzia della sentenza di appello.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 29 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente a [...]i ST LO,L