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Sentenza 25 luglio 2023
Sentenza 25 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/07/2023, n. 32304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32304 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA OS nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32304 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie - ha applicato la misura cautelare invocata nei confronti di AL AB, siccome indiziato gravemente dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio ( capo 1) e dei correlati reati scopo ( furto aggravato e in abitazione di cui ai capi 4,7,10,11) commessi in concorso con altri coindagati non ricorrenti, dall'agosto alla metà di dicembre 2021, ravvisando nei suoi confronti il pericolo di reiterazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato Francesco Antille, il quale svolge un unico motivo, che attinge la valutazione del profilo della attualità del periculum ravvisato dal Tribunale distrettuale. In particolare, evidenzia che i fatti sono risalenti a circa due anni fa, e che il ricorrente è stato rimesso in libertà nell'ambito di altro procedimento collegato, invocando anche la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare. Quanto alla biografia criminale della quale si dà conto nella ordinanza impugnata, rappresenta che l'unico risalente precedente specifico è stato oggetto di condono e quindi non è valorizzabile ai fini del giudizio cautelare;
quanto alle pendenze, si tratta di fatti per cui neppure è stato instaurato il giudizio di merito. Infine, segnala la confessione dell'imputato, che ha anche risarcito il danno manifestando piena emenda e rescissione da ambienti delinquenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Catania, sia sotto il profilo della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, che per la preclusione derivante dalla revoca di altra misura in separato procedimento, oltre che per avere erroneamente considerato una precedente condanna per furto in realtà condonata e per aver tenuto conto dei carichi pendenti dell'indagato. 1.1.Va in primo luogo ricordato che, in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013-dep.13/02/2014, Rv. 258786). 1.2. Quanto al profilo della attualità, attinto dalle censure difensive, l'ordinanza impugnata si è attenuta all'indirizzo, a cui il Collegio presta adesione, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di 2 pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Il giudizio cautelare, che deve essere espresso in termini di concretezza, per la sua natura ontologicamente probabilistica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto. Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. Secondo tale opzione ermeneutica " si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva " prossimo" all'epoca in cui viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela."( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; conf. tra le ultime, (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991). 1.3. E' stato inoltre già affermato che, in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013-dep.13/02/2014,Rv. 258786). Nel caso di specie, il Giudice a quo ha fondato il giudizio di pericolosità sulla pluralità dei fatti contestati, sulle modalità attuative, caratterizzate da modalità insidiose ed allarmanti, e sulla biografia penale connotata da numerose pendenze per fatti della stessa indole, commessi nel 2015 e nel 2020: la valorizzazione di tali elementi fattuali, specificamente riferibili sotto il profilo soggettivo alla personalità del ricorrente, in specie la presenza di plurime pendenze per fatti analoghi per i quali il ricorrente è sottoposto a procedimento penale, commessi negli anni immediatamente precedenti al fatto in esame, rende conto del vaglio della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sottraendosi la ordinanza impugnata alle censure difensive sul punto.. 2. Il riferimento ad altra decisione cautelare (sembrerebbe della Corte d'appello di Catania), la quale comunque, in quanto riferita a fatti diversi, non può certamente costituire una preclusione processuale in diverso giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno i 3 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 Il Con(sigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 32304 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo l'appello del P.M. avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura dell'obbligo di dimora, con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie - ha applicato la misura cautelare invocata nei confronti di AL AB, siccome indiziato gravemente dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio ( capo 1) e dei correlati reati scopo ( furto aggravato e in abitazione di cui ai capi 4,7,10,11) commessi in concorso con altri coindagati non ricorrenti, dall'agosto alla metà di dicembre 2021, ravvisando nei suoi confronti il pericolo di reiterazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avvocato Francesco Antille, il quale svolge un unico motivo, che attinge la valutazione del profilo della attualità del periculum ravvisato dal Tribunale distrettuale. In particolare, evidenzia che i fatti sono risalenti a circa due anni fa, e che il ricorrente è stato rimesso in libertà nell'ambito di altro procedimento collegato, invocando anche la preclusione derivante dal c.d. giudicato cautelare. Quanto alla biografia criminale della quale si dà conto nella ordinanza impugnata, rappresenta che l'unico risalente precedente specifico è stato oggetto di condono e quindi non è valorizzabile ai fini del giudizio cautelare;
quanto alle pendenze, si tratta di fatti per cui neppure è stato instaurato il giudizio di merito. Infine, segnala la confessione dell'imputato, che ha anche risarcito il danno manifestando piena emenda e rescissione da ambienti delinquenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Come premesso, il ricorrente censura l'ordinanza del Tribunale di Catania, sia sotto il profilo della mancanza di attualità delle esigenze cautelari, che per la preclusione derivante dalla revoca di altra misura in separato procedimento, oltre che per avere erroneamente considerato una precedente condanna per furto in realtà condonata e per aver tenuto conto dei carichi pendenti dell'indagato. 1.1.Va in primo luogo ricordato che, in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013-dep.13/02/2014, Rv. 258786). 1.2. Quanto al profilo della attualità, attinto dalle censure difensive, l'ordinanza impugnata si è attenuta all'indirizzo, a cui il Collegio presta adesione, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di 2 pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Il giudizio cautelare, che deve essere espresso in termini di concretezza, per la sua natura ontologicamente probabilistica, non può che fondarsi sui dati di fatto disponibili, comprensivi, oltre che della personalità dell'indagato e del suo stile di vita anteatta, anche delle concrete modalità del fatto. Contesto e personalità consentono, dunque, l'espressione di un giudizio individualizzato circa la futura, probabile reiterazione criminosa. Secondo tale opzione ermeneutica " si ritiene che il pericolo di reiterazione sia "concreto" ogni volta che si dimostri l'esistenza di elementi non ipotetici, ma reali, dai quali si possa dedurre la probabilità di recidiva;
sia "attuale" ogni volta in cui sia possibile una prognosi infausta in ordine alla ricaduta nel delitto, ovvero sia possibile valutare l'esistenza del pericolo di recidiva " prossimo" all'epoca in cui viene applicata una misura, seppure non "imminente". Non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice della cautela."( Sez. 2 n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268977; conf. tra le ultime, (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Rv. 282991). 1.3. E' stato inoltre già affermato che, in tema di esigenze cautelari, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., possono essere presi in considerazione, oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013-dep.13/02/2014,Rv. 258786). Nel caso di specie, il Giudice a quo ha fondato il giudizio di pericolosità sulla pluralità dei fatti contestati, sulle modalità attuative, caratterizzate da modalità insidiose ed allarmanti, e sulla biografia penale connotata da numerose pendenze per fatti della stessa indole, commessi nel 2015 e nel 2020: la valorizzazione di tali elementi fattuali, specificamente riferibili sotto il profilo soggettivo alla personalità del ricorrente, in specie la presenza di plurime pendenze per fatti analoghi per i quali il ricorrente è sottoposto a procedimento penale, commessi negli anni immediatamente precedenti al fatto in esame, rende conto del vaglio della attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sottraendosi la ordinanza impugnata alle censure difensive sul punto.. 2. Il riferimento ad altra decisione cautelare (sembrerebbe della Corte d'appello di Catania), la quale comunque, in quanto riferita a fatti diversi, non può certamente costituire una preclusione processuale in diverso giudizio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno i 3 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, addì 06 giugno 2023 Il Con(sigliere estensore