Sentenza 21 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2002, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA IT0.0 6 09 / 02 Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 14792/99 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Cron.1621 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere Ud. 27/09/01 ConsigliereDott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S EN T EN Z A sul ricorso proposto da: NO MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato MA ANTONIETTA D'INTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato SALVATORE VECCHIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, - dell'Istituto, 1'Avvocatura Centrale 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 3631 -1- CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 115/98 del Tribunale di VIBO VALENTIA, depositata il 22/10/98 R.G.N. 6/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Нашках udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. ud i o Los Terse: L'Avvocato udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 ottobre 1998 il Tribunale di Vibo Valentia, riformando la sentenza resa dal locale Pretore del lavoro, accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice agricola NO RI per ottenere dall'Inps l'indennità di maternità Affermava il Tribunale che era regolare l'iscrizione negli elenchi e vi erano prove certe sulla esistenza del rapporto di lavoro subordinato " poiché, pur essendo il padre il datore di lavoro, ella era obbligata ad osservare un preciso orario e riceveva un compenso per l'attività svolta. Cottazione Avverso detta sentenza la NO propone ricorso affidato ad un unico motivo. L'Inps ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denunzia violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. nonché dell'art. 16 sesto comma della legge n. 412 del 1991, perché il Tribunale, pur avendo accolto l'appello aveva omesso di pronunziarsi sul suo diritto agli interessi ed alla rivalutazione, che erano stati ritualmente chiesti nel ricorso di primo grado. Il ricorso merita accoglimento. Nella sentenza impugnata, nella parte relativa allo svolgimento del processo si legge che la NO nel ricorso introduttivo aveva chiesto l' indennità di maternità con rivalutazione monetaria e interessi Il Tribunale in sede . d'appello si limitò a riconoscere la prestazione per il parto del 22 febbraio 1993, senza fare alcun cenno al diritto agli accessori e quindi rigettando implicitamente la pretesa. Il Tribunale ha così violato l'art. 16 sesto comma della legge 412/91, che, con decorrenza dal 31 dicembre 1991 fa obbligo agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine 1 for previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, il riorsowanocolto;
trattandosi di violazione di legge la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. nuovo testo, facendo applicazione del citato art. 16, il quale dispone altresì che l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Va riconfermata la disciplina delle spese disposta nella sentenza impugnata, mentre le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, sono a carico dell'Inps.
P.Q.M.
al motivo dedelle La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata (e, decidendo nel merito, condanna l'Inps a pagare sulla indennità di maternità gli interessi di legge, oppure, se di importo maggiore, la rivalutazione monetaria dalla data di decorrenza del diritto al pagamento. Conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza impugnata e condanna l'Inps al pagamento delle spese del (enco12,915 (eurs #74,69) presente giudizio liquidate in lire 25000 oltre lire un milione e mezzo per onorari. Così deciso in Roma il 27 settembre 2001. IL PRESIDENTE;
IL CONSIGLIERE ESTENSORE : Толга в Ши Vincenzo Miles St. IL CANCELLIERE I D Depositato in Cancelleria , O L 3 oggi2 1 GEN. 2002 L 3 O C 5 1 B I A . A . EM S T D R illeIL N S T R A A A P A 3 ' T T CANCELLIERE/ U 7 S , L - L A O 8 E S - P E D 1 M P I 1 I S S I A N E N D E G G S E O G I T E A A N L E D O E T A , T L I O L R R I E T D S D I G O 2 E R