Sentenza 18 gennaio 2011
Massime • 1
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria.
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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – C.d. demolizione d'ufficio – A prescindere dall'individuazione di responsabili – Finalità esclusivamente ripristinatoria dell'originario assetto del territorio – Differenza tra art. 27 e 31 d.P.R. 380/2001 – Acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del Comune e demolizione ‘in danno', a spese dei responsabili dell'abuso. CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 04/10/2016 (ud. 07/06/2016) Sentenza n.41498 DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Reati edilizi e diritto comunitario – Ordine di demolizione e diritto “assoluto” alla inviolabilità del domicilio – Disciplina la c.d. demolizione d'ufficio – Giurisprudenza CEDU –Artt. 27, 29, 31, 44,lett. b) …
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Nei casi in cui il reato si prescrive, il giudice penale deve dichiarare estinto il reato, ma può disporre la demolizione o la confisca anche in assenza di una condanna penale. Decisione: Sentenza n. 9949/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale Parole chiave: abusi edilizi – opere abusive – ordine di demolizione – natura amministrativa – prescrizione Il caso. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire un manufatto in pendenza di sanatoria relativamente all'uso agricolo, ma trasformato in civile abitazione successivamente e quindi non suscettibile di sanatoria. Il tribunale rilevava …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2011, n. 3861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3861 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 18/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 47
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI LU - Consigliere - N. 18713/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC PP nato il [...];
2) CC UA nato il [...];
3) CC NT nato il [...];
4) CC IA nata il [...];
avverso l'ordinanza del 16.10.2009 del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 16.10.2009 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, rigettava la richiesta di annullamento dell'ingiunzione a demolire emessa dal P.M. e di cui alla sentenza del 25.10.2005, irrevocabile il 16.12.2005, nei confronti di De LU NT.
Ricorrono per Cassazione CC PP, CC UA, CC NT e CC IA denunciando la inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. La morte di De LU NT, ritenuta responsabile dell'abuso edilizio, estingue ai sensi dell'art. 171 c.p., oltre la pena principale, anche le pene accessorie (tale deve ritenersi l'ordine di demolizione).
Risulta, inoltre, provato che l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale, per cui il giudice penale non può sostituirsi alla P.A. fino a quando non sia stato esaurito l'iter amministrativo (e cioè fino a quando non abbia deliberato in ordine alla demolizione dell'opera o alla sua conservazione per prevalente interesse pubblico).
2) Il ricorso è manifestamente infondato.
2.1) L'ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.
Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria ne' di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l'ordine medesimo non abbia formato oggetto dell'accordo intercorso tra le parti. L'ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti;
di tale obbligatoria sanzione l'imputato, pertanto, deve tener conto anche nel l'operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3^, n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3^, n. 3107 del 25.10.1997). L'ordine di demolizione, inoltre, non viene disposto dall'a.g. in supplenza dell'autorità amministrativa.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice "è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l'autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l'abuso edilizio".
2.1.1) Non avendo l'ordine di demolizione natura di sanzione penale, non può certamente ipotizzarsi l'estinzione dello stesso ai sensi dell'art. 171 c.p.. 2.2) Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3^,A n. 1904 del 18.12.2006: n. 4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3^, n. 26149 del 09/06/2005 Rv. 231941; Sez. 3^, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174). L'acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile". Nel caso di specie pacificamente non risulta adottata alcuna delibera da parte del Consiglio Comunale.
2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2011