Sentenza 16 novembre 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazioni indizianti, qualora all'inizio dell'audizione non sia ancora pendente alcuna indagine per il diverso reato del quale la persona sentita venga successivamente imputata, oppure qualora il fatto per cui inizialmente si svolgono le indagini venga poi diversamente qualificato ed il dichiarante venga indiziato di reità in dipendenza di tale diversa qualificazione, le dichiarazioni rese in precedenza da quest'ultimo restano utilizzabili. (Fattispecie in tema di dichiarazioni rilasciate da lavoratore ad un ispettore del lavoro in ordine agli emolumenti fuori busta corrispostigli dal proprio datore di lavoro nel procedimento penale riguardante quest'ultimo, e successivamente utilizzate nel procedimento penale concernente l'utilizzazione, da parte del lavoratore, al fine di evadere le imposte, dei certificati rilasciatigli dal medesimo datore di lavoro, e nei quali detti emolumenti non figuravano).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/1999, n. 4559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4559 |
| Data del deposito : | 16 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Antonio ZUMBO Presidente del 16/11/1999
Dr. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
Dr. Guido DE MAIO Consigliere N. 3830
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Luigi PICCIALLI Consigliere N. 17827/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AR UC, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 28 gennaio 1999 n. 163, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Rovigo 26 marzo 1998 n. 82, che lo ha dichiarato colpevole - del delitto p. e p. dall'art. 4 c.1 lett. e) e c.2 D.L. 1982 n. 429 conv. nella L. 1982 n. 516, come sostituito dal D.L. 16 marzo 1991 n.83, conv. nella L. 15 maggio 1991 n. 154, accertato in Castel massa il 22 agosto 1996,
e condannato con le attenuanti generiche alla pena, sospesa, di L. 1 milione di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Gioacchino IZZO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopra indicata - quale colpevole del reato ascrittogli, per avere, al fine di evadere le imposte sui redditi o di conseguire un indebito rimborso a terzi, utilizzato per l'anno d'imposta 1992 certificati rilasciati dalla ditta individuale SI RI di Castelmassa indicanti compensi o altre somme soggette a ritenute alla fonte a titolo di acconto, diverse, al lordo delle ritenute, da quelle effettivamente corrisposte (non risultava esposta la somma di L. 4.027.000), come indicate nell'avviso di accertamento dell'Ufficio Distrettuale II.DD. di Castelmassa;
fatto di lieve entità per essere l'importo complessivo inferiore a L. 50 milioni - CA FE propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 63 c.p.p. per inutilizzabilità o nullità delle dichiarazioni rese in data 25 giugno 1993 dall'imputato all'ispettore del lavoro nel contesto degli accertamenti espletati a carico della ditta SI, suo datore di lavoro, in violazione della disposizione del predetto art. 63 e, quindi, inutilizzabili in quanto provenienti da soggetto che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato, dal momento che l'esame della P.G. verteva proprio sul fatto di aver percepito somme fuori busta.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
Il divieto, posto dall'art. 63 c.p.p., di utilizzazione delle dichiarazioni indizianti rese da chi rivestiva la posizione processuale di imputato o di persona sottoposta alle indagini, esige che tale qualità sussista sin dall'inizio dell'esame, in quanto nei confronti della persona sentita come informata dei fatti vi siano sin da allora indizi di reità.
Pertanto, qualora all'inizio dell'audizione non sia ancora pendente alcuna indagine per il diverso reato, del quale la persona sentita venga successivamente imputata, oppure qualora il fatto per cui inizialmente si svolgono le indagini venga poi diversamente qualificato e il dichiarante divenga indiziato di reità in dipendenza di tale diversa qualificazione, le dichiarazioni rese in precedenza da quest'ultimo restano assolutamente utilizzabili (v. da ult. Cass., Sez. I, 3 dicembre 1998 n. 2150, ric. Francese P. e altro;
Sez. VI, 18 marzo 1999 n. 3569, ric. Minniti A.). In base a questo principio, qualora taluno venga sentito da un ispettore del lavoro in ordine agli emolumenti fuori busta corrispostigli dal proprio datore di lavoro nel procedimento penale riguardante quest'ultimo, le dichiarazioni da lui rilasciate sono utilizzabili nel procedimento penale successivamente iniziato, concernente l'utilizzazione da parte sua al fine di evadere le imposte dei certificati rilasciatigli dal medesimo datore di lavoro nei quali detti emolumenti non figurano registrati. Nella specie, il ricorrente, trovandosi in questa situazione, ripropone in sede di legittimità la questione, già risolta in fatto dai Giudici del merito alla luce del principio sopra indicato. Di qui l'infondatezza dell'impugnazione da lui proposta.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000