Versione
15 novembre 2011
15 novembre 2011
Art. 7. Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese 1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Commentari • 8
- 1. Parere sullo schema di regolamento concernente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilità delle armi e delle munizioni,…Garante Privacy · 7 aprile 2022 · 12.3223
[…] - i dati da inserire nel SITAM con riguardo alle armi diverse da quelle da fuoco e dalle repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo (Allegato B); - i dati da inserire nel SITAM relativamente alle munizioni (Allegato C); - gli oneri informativi introdotti, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 180 del 2011 (Allegato D). RITENUTO Lo schema di regolamento, pur non presentando rilevanti criticità sotto il profilo della protezione dati, è suscettibile di alcuni perfezionamenti di seguito esposti, volti essenzialmente ad assicurare maggiore conformità alle previsioni legislative di settore e garanzie ulteriori di sicurezza per i dati trattati.
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Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 25/01/2013, n. 631Provvedimento: […] d) infine si prevede che le tariffe di bacino sono determinate dal concessionario-gestore dei bacini sotto la vigilanza dell'Autorità Portuale con riguardo alla relativa congruità. L'ordinanza da ultimo citata è stata impugnata con il ricorso in esame per i motivi di seguito indicati: 1) violazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 180 del 2011 (c.d. Statuto delle imprese); 2) violazione dell'art. 3 del DL n. 138 del 2011, recante abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche; 3) violazione del principio di parità di trattamento tra imprenditori;Leggi di più...
- concorrenza e trasparenza nel settore portuale·
- tariffe di utilizzo delle infrastrutture·
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- violazione art. 7 e 8 legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese)·
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- violazione art. 3 DL n. 138 del 2011 (restrizioni all'accesso alle attività economiche)·
- modifica unilaterale del regolamento bacini·
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