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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 739/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4972/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Delle Calabrie N.242 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010077123 INTERESSI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 21.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 29.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020220010077123, notificata il 26.8.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 713,20 per recupero interessi da sospensione anno 2011 a seguito di revoca sospensione del 9.5.2017.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa avanzata a titolo di recupero interessi, trovando applicazione per gli interessi il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Con controdeduzioni 15.1.2026, l'Agenzia Riscossione preliminarmente deduce l'inammissibilità del ricorso, perché non chiamato in giudizio l'Ente impositore e perché tardivo ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Deduce, comunque, l'infondatezza del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata già notificata al ricorrente con procedura di irreperibilità, coma provato con la documentazione che deposita.
Con memoria 28.1.2026, il ricorrente impugna le controdeduzioni dell'Agenzia Riscossione ed insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va valutata l'ammissibilità del ricorso in esame, contestata dall'Agenzia Riscossione in ragione della tardiva proposizione dello stesso e della non integrità del contraddittorio, perché non chiamato in giudizio l'ente impositore.
La contestazione è infondata.
Ed infatti, per quanto concerne la dedotta tardività del ricorso, dalla documentazione in atti ( ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica del ricorso ed avviso di ricevimento dell'impugnata cartella di pagamento) risulta che la cartella di pagamento è stata consegnata alla moglie del ricorrente il 26.8.2025 ed il ricorso è stato notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 21.10.2025.
Risulta, pertanto, che il ricorso è stato proposto nel termine previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992 (il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”), in quanto tra la notifica della cartella impugnata e la notifica del ricorso non sono trascorsi i sessanta giorni previsti dalla predetta disposizione.
Quanto alla dedotta non integrità del contraddittorio, questa CGT ritiene che nel caso in esame non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ( l'Agenzia delle Entrate titolare della pretesa iscritta a ruolo) e l'agente della riscossione, in quanto non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo.
Inoltre, non avendo il ricorrente eccepito l'omessa notifica di un atto presupposto non trova applicazione la previsione dell'art. 14, 6-bis del D.Lgs 546/1992, secondo cui “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Va esclusa, quindi, la dedotta inammissibilità del ricorso, ma va escluso anche l'obbligo per questa CGT di ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art.14 comma 2 del già citato D.Lgs.546/1992, in forza del principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in forza del quale “qualora il concessionario del servizio di riscossione sia destinatario di una impugnazione della cartella di pagamento proposta anche per vizi non propri di essa ma attinenti alla pretesa impositiva, egli ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, se non vuole rispondere in proprio dell'esito della lite, corrispondendo la chiamata in causa dell'ente creditore ad opera del concessionario ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non ad un caso di litisconsorzio necessario”.
Peraltro, per quanto è dato rilevare dalle informazioni contenute nell'impugnata cartella di pagamento circa l'emissione del ruolo in data 4.7.2022 e la sua consegna in data 10.8.2022, l'eccepita prescrizione sarebbe maturata successivamente a tale consegna e sarebbe esclusivamente addebitabile all'Agenzia Riscossione per il ritardo nella notifica della cartella.
Superata come sopra chiarito la questione dell'inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Agenzia
Riscossione, va ora valutato se effettivamente, come eccepito dal ricorrente, è maturata la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo.
Ebbene, in merito a tale eccezione è opportuno premettere che l'iscrizione a ruolo riguarda somme dovute a titolo di interessi divenuti esigibili a seguito di provvedimento di revoca della sospensione n. 2017C11728 del 09/05/2017 ( cfr dettaglio degli importi dovuti a pag. 5 della cartella impugnata).
Va, poi, ricordato che anche in ambito tributario gli interessi si prescrivono in cinque anni a norma dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c., avendo il legislatore previsto una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi a prescindere dalla fonte e dalla natura degli stessi, che rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente ( cfr Cass n. 13781/2023)
Ciò precisato, va rilevato che la Agenzia Riscossione non resiste efficacemente all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, non solo perché è inammissibile la documentazione depositata il 15.1.2026, in quanto tale deposito è avvenuto in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 546/1992
( Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1), ma anche perché, diversamente da quanto sostenuto con le depositate controdeduzioni non viene provato il perfezionamento della precedente notifica della cartella di pagamento, effettuata mediante deposito del 20.6.2023 in Comune, per irreperibilità del destinatario.
Ed infatti, dall'avviso di ricevimento in cui viene dato atto di tale deposito in Comune si rileva che la consegna non è avvenuta per insufficienza dell'indirizzo, per cui non può ritenersi sussistente una ipotesi di irreperibilità del destinatario che, se assoluta, abilita alla notifica ai sensi degli artt. 143 cpc e 60 Dpr n. 600/1973 ( previo svolgimento, però, di ricerche finalizzate a verificare l'assoluta irreperibilità del contribuente, di cui l'agente postale deve dare conto, pena la nullità della notifica) se relativa, impone l'invio al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) mediante raccomandata con avviso di ricevimento
Deve concludersi, pertanto, per il mancato perfezionamento della notifica mediante deposito in Comune del
20.6.2023.
Ugualmente, non provano che la cartella di pagamento impugnata fosse stata già in precedenza notificata al ricorrente gli altri avvisi di ricevimento depositati dall'Agenzia Riscossione il 15.1.2026, perché in quello che attesta il deposito in Comune in data 4.12.2023, tale deposito è ugualmente ed esclusivamente motivato con l'insufficienza dell'indirizzo; negli altri due viene solo dato conto del mancato recapito per insufficienza dell'indirizzo.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia Riscossione alle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente in euro 300,00, oltre contributo unificato ed accessori, se dovuti, con attribuzione al procuratore e difensore di esso ricorrente, per dichiarata anticipazione.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4972/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Delle Calabrie N.242 84122 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220010077123 INTERESSI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 21.10.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 29.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 10020220010077123, notificata il 26.8.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 713,20 per recupero interessi da sospensione anno 2011 a seguito di revoca sospensione del 9.5.2017.
Il ricorrente eccepisce la prescrizione della pretesa avanzata a titolo di recupero interessi, trovando applicazione per gli interessi il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
Con controdeduzioni 15.1.2026, l'Agenzia Riscossione preliminarmente deduce l'inammissibilità del ricorso, perché non chiamato in giudizio l'Ente impositore e perché tardivo ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Deduce, comunque, l'infondatezza del ricorso in quanto la cartella di pagamento era stata già notificata al ricorrente con procedura di irreperibilità, coma provato con la documentazione che deposita.
Con memoria 28.1.2026, il ricorrente impugna le controdeduzioni dell'Agenzia Riscossione ed insiste per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese della resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va valutata l'ammissibilità del ricorso in esame, contestata dall'Agenzia Riscossione in ragione della tardiva proposizione dello stesso e della non integrità del contraddittorio, perché non chiamato in giudizio l'ente impositore.
La contestazione è infondata.
Ed infatti, per quanto concerne la dedotta tardività del ricorso, dalla documentazione in atti ( ricevute di accettazione e consegna della pec di notifica del ricorso ed avviso di ricevimento dell'impugnata cartella di pagamento) risulta che la cartella di pagamento è stata consegnata alla moglie del ricorrente il 26.8.2025 ed il ricorso è stato notificato all'Agenzia Riscossione con pec del 21.10.2025.
Risulta, pertanto, che il ricorso è stato proposto nel termine previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992 (il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”), in quanto tra la notifica della cartella impugnata e la notifica del ricorso non sono trascorsi i sessanta giorni previsti dalla predetta disposizione.
Quanto alla dedotta non integrità del contraddittorio, questa CGT ritiene che nel caso in esame non ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore ( l'Agenzia delle Entrate titolare della pretesa iscritta a ruolo) e l'agente della riscossione, in quanto non è ravvisabile un rapporto giuridico di diritto sostanziale plurisoggettivo.
Inoltre, non avendo il ricorrente eccepito l'omessa notifica di un atto presupposto non trova applicazione la previsione dell'art. 14, 6-bis del D.Lgs 546/1992, secondo cui “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”.
Va esclusa, quindi, la dedotta inammissibilità del ricorso, ma va escluso anche l'obbligo per questa CGT di ordinare l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art.14 comma 2 del già citato D.Lgs.546/1992, in forza del principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, in forza del quale “qualora il concessionario del servizio di riscossione sia destinatario di una impugnazione della cartella di pagamento proposta anche per vizi non propri di essa ma attinenti alla pretesa impositiva, egli ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore, se non vuole rispondere in proprio dell'esito della lite, corrispondendo la chiamata in causa dell'ente creditore ad opera del concessionario ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non ad un caso di litisconsorzio necessario”.
Peraltro, per quanto è dato rilevare dalle informazioni contenute nell'impugnata cartella di pagamento circa l'emissione del ruolo in data 4.7.2022 e la sua consegna in data 10.8.2022, l'eccepita prescrizione sarebbe maturata successivamente a tale consegna e sarebbe esclusivamente addebitabile all'Agenzia Riscossione per il ritardo nella notifica della cartella.
Superata come sopra chiarito la questione dell'inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente Agenzia
Riscossione, va ora valutato se effettivamente, come eccepito dal ricorrente, è maturata la prescrizione della pretesa iscritta a ruolo.
Ebbene, in merito a tale eccezione è opportuno premettere che l'iscrizione a ruolo riguarda somme dovute a titolo di interessi divenuti esigibili a seguito di provvedimento di revoca della sospensione n. 2017C11728 del 09/05/2017 ( cfr dettaglio degli importi dovuti a pag. 5 della cartella impugnata).
Va, poi, ricordato che anche in ambito tributario gli interessi si prescrivono in cinque anni a norma dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c., avendo il legislatore previsto una disciplina unitaria applicabile alle diverse categorie di interessi a prescindere dalla fonte e dalla natura degli stessi, che rimangono indipendenti dall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono essere suscettibili di autonome vicende rispetto all'obbligazione tributaria configurata a carico del contribuente ( cfr Cass n. 13781/2023)
Ciò precisato, va rilevato che la Agenzia Riscossione non resiste efficacemente all'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, non solo perché è inammissibile la documentazione depositata il 15.1.2026, in quanto tale deposito è avvenuto in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 546/1992
( Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1), ma anche perché, diversamente da quanto sostenuto con le depositate controdeduzioni non viene provato il perfezionamento della precedente notifica della cartella di pagamento, effettuata mediante deposito del 20.6.2023 in Comune, per irreperibilità del destinatario.
Ed infatti, dall'avviso di ricevimento in cui viene dato atto di tale deposito in Comune si rileva che la consegna non è avvenuta per insufficienza dell'indirizzo, per cui non può ritenersi sussistente una ipotesi di irreperibilità del destinatario che, se assoluta, abilita alla notifica ai sensi degli artt. 143 cpc e 60 Dpr n. 600/1973 ( previo svolgimento, però, di ricerche finalizzate a verificare l'assoluta irreperibilità del contribuente, di cui l'agente postale deve dare conto, pena la nullità della notifica) se relativa, impone l'invio al contribuente della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) mediante raccomandata con avviso di ricevimento
Deve concludersi, pertanto, per il mancato perfezionamento della notifica mediante deposito in Comune del
20.6.2023.
Ugualmente, non provano che la cartella di pagamento impugnata fosse stata già in precedenza notificata al ricorrente gli altri avvisi di ricevimento depositati dall'Agenzia Riscossione il 15.1.2026, perché in quello che attesta il deposito in Comune in data 4.12.2023, tale deposito è ugualmente ed esclusivamente motivato con l'insufficienza dell'indirizzo; negli altri due viene solo dato conto del mancato recapito per insufficienza dell'indirizzo.
Il ricorso va, pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente Agenzia Riscossione alle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente in euro 300,00, oltre contributo unificato ed accessori, se dovuti, con attribuzione al procuratore e difensore di esso ricorrente, per dichiarata anticipazione.