Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il titolare di crediti ipotecari, che intenda far valere il proprio diritto dinanzi al giudice dell'esecuzione, deve presentare domanda di ammissione allo stato passivo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di 180 giorni, che decorre dall'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, oppure, per i beni confiscati in data successiva alla data anzidetta, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo.
Commentario • 1
- 1. Confisca di prevenzione, credito ipotecario, domanda di ammissione al passivo, termine di decadenza, omessa comunicazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 26 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2016, n. 20479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20479 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
43 2047 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI - Presidente - SENTENZA - Rel. Consigliere - 625/2016- N. Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO Dott. N. 40632/2014 MONICA BONI Dott. - Consigliere - Dott. ALDO ESPOSITO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCO POPOLARE SOC.COOP. avverso il decreto n. 1/2013 TRIBUNALE di MODENA, del 07/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ALBERTO CARDINO, the ha chive of wгоряко du w cons lette le conclusiond dell'Avvocato dello Stato fi l'AGENZIA, che he chouts it rojetos del wine- Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento in data 7.03.2014 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile, per quanto qui interessa, l'istanza del BA LA soc. coop. di ammissione del credito di 285.586,33 euro, oltre interessi, assistito da garanzia ipotecaria sul bene immobile sito in Castelfranco Emilia confiscato nel procedimento di prevenzione a carico di NO Epaminonda. Il provvedimento dava atto che il Tribunale di Modena, con decreti in data 6.02.2011 e 16-18.03.2011 aveva applicato al NO, indiziato di appartenere all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi", le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno per la durata di tre anni e della confisca dei beni a lui appartenenti, tra i quali l'immobile sopra indicato intestato a NO EN, figlio convivente del proposto, gravato di mutuo ipotecario stipulato col BA LA;
che il provvedimento di confisca era divenuto definitivo il 13.02.2013; che l'istituto bancario il 30.10.2013 aveva presentato istanza di ammissione del credito ipotecario ai sensi della legge n. 228 del 2012; che, risalendo la proposta di applicazione della misura di prevenzione al 13.10.2010, la fattispecie era disciplinata dall'art. 1, commi 194-206, della legge n. 228 del 2012, e non dal D.Lgs. n. 159 del 2011; che l'istanza del BA LA doveva ritenersi tardiva perché proposta oltre il termine di decadenza di 180 giorni decorrenti, nel caso di specie, dalla definitività del provvedimento di confisca (successivo all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012), stabilito dal combinato disposto dei commi 199 e 205 dell'art. 1, termine che - tenuto conto della sospensione feriale di 45 giorni era scaduto il 27.09.2013. Il Tribunale riteneva irrilevante, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza di ammissione, la data in cui l'istituto bancario aveva allegato di aver preso conoscenza del provvedimento di confisca, indicata nel 29.07.2013, e giudicava inapplicabile alla fattispecie il termine sussidiario previsto dall'art. 58 comma 5 del D.Lgs. n. 159 del 2011 per i soli procedimenti disciplinati dal codice delle misure di prevenzione.
2. Ricorre per cassazione il BA LA soc. coop., deducendo due motivi di doglianza.
2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza, in relazione all'art. 1 commi 199 e 205 della legge n. 228 del 2012. Deduce che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata non aveva ottemperato agli obblighi posti a suo carico dal comma 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, سان 1 contemplanti la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile, e comunque mediante avviso inserito nel proprio sito internet, entro 10 giorni dal momento in cui la confisca era divenuta definitiva, ai creditori titolari di ipoteca sui beni confiscati della facoltà di presentare domanda di ammissione del credito, con l'indicazione del termine di decadenza e di ogni informazione utile;
che l'agenzia si era limitata a pubblicare l'avviso della definitività della confisca sul proprio sito il 19.03.2013, in violazione del termine di 10 giorni stabilito dalla legge;
che la ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza della definitività della confisca soltanto a seguito della comunicazione del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva emesso dal giudice dell'esecuzione il 29.07.2013, presentando la domanda di ammissione il 18.10.2013, nel rispetto del termine di 180 giorni con riguardo sia alla conoscenza effettiva del provvedimento di confisca che alla sua pubblicazione sul sito dell'agenzia, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini processuali. La ricorrente deduce la strumentalità degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge alla conoscenza effettiva della confisca da parte del terzo munito di diritto reale di garanzia sui beni confiscati, in funzione della decorrenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione del credito, censurando la diversa interpretazione - non conforme a Costituzione - operata dal provvedimento impugnato, comportante il sacrificio ingiustificato dei diritti patrimoniali del terzo di buona fede, rimesso a possibili arbitrii comportamentali dell'agenzia.
2.2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 1 comma 194 della legge n. 228 del 2012. Rileva la natura ingiustificata, e contraria a un'interpretazione costituzionalmente orientata, dell'omessa applicazione alla fattispecie, in via analogica, del disposto dell'art. 58 comma 5 D.Lgs. n. 159 del 2011, tenuto conto che la subordinazione del riparto dei crediti al rispetto del termine di 12 mesi dalla definitività della confisca contraddiceva l'inderogabilità del termine di 180 giorni previsto per la presentazione della domanda di ammissione.
3. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria di replica, con cui chiede il rigetto del ricorso.
4. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo a sua volta il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in entrambe le sue deduzioni, e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. سا 2 2. Occorre premettere che il procedimento e le condizioni di ammissione, a fini satisfattivi, del credito del ricorrente munito di ipoteca sull'immobile sito in Castelfranco Emilia confiscato nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di NO Epaminonda, sono regolati - pacificamente dall'art. 1, commi - da 194 a 206, della legge n. 228 del 2012, che disciplina, anche mediante il richiamo di alcune delle disposizioni previste dal Titolo IV del Libro I del "codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", il tema della tutela dei diritti dei terzi titolari di garanzia reale sui beni colpiti dai provvedimenti di confisca di prevenzione con riguardo alle misure che non ricadono nella disciplina generale dettata dal D.Lgs. n. 159 del 2011 (in relazione, nel caso di specie, al momento di presentazione della proposta di applicazione della misura di prevenzione nei confronti del NO, che è antecedente al 13.10.2011, data di entrata in vigore delle norme del "codice").
2.1. Dalla lettura coordinata dei commi 199 e 205 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 emerge che i creditori ipotecari, che intendono far valere i loro diritti sul ricavato dei beni confiscati di cui l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia proceduto alla liquidazione ai sensi dei commi 201 e seguenti, devono presentare domanda di ammissione del credito, redatta in conformità al disposto dell'art. 58 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, entro il termine stabilito espressamente a pena di decadenza di 180 giorni, la cui decorrenza è fissata dall'entrata in vigore della - legge n. 228 del 2012 (comma 199) ovvero, nel caso in cui (come nella specie) i beni siano stati confiscati in data successiva, dal momento in cui il provvedimento di confisca è divenuto definitivo (comma 205). La previsione testuale della natura decadenziale del termine, in uno con la fissazione ex lege della sua decorrenza dai momenti sopra indicati - precisamente individuati dalla norma, che sono ancorati a dati oggettivi certi e validi per tutti i creditori ipotecari (l'entrata in vigore della legge e la data di definitività della confisca, rispettivamente), non consente alcun dubbio o incertezza interpretativa al riguardo, nei termini prospettati dal ricorrente, che postulano invece una differente decorrenza dei 180 giorni dall'adempimento degli oneri informativi posti a carico dell'Agenzia dal comma 206 (dell'art. 1 legge n. 228 del 2012), ovvero addirittura dal momento, diverso da caso a caso, della conoscenza effettiva del provvedimento di confisca da parte del creditore. L'esigenza di certezza, stabilità e tempestiva definizione dei rapporti giuridici che fanno capo ai terzi titolari di diritti reali di garanzia sui beni confiscati (e agli altri creditori indicati alle lettere a) e b) del comma 198 le cui aspettative satisfattive sono state ritenute meritevoli di tutela dal legislatore, ai quali la sentenza n. 94 سا 3 del 2015 della Corte costituzionale ha aggiunto i titolari di crediti da lavoro subordinato), anche in funzione del coordinamento col termine successivo stabilito dal comma 201 per gli adempimenti liquidatori posti a carico dell'Agenzia, convalida, sul piano logico e sistemico, la correttezza e la ragionevolezza della lettura interpretativa del momento di decorrenza del termine decadenziale di 180 giorni seguita dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato - che discende dal chiaro dettato normativo e che realizza un equo bilanciamento con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di sicuro rilievo costituzionale, sottese alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale, contemperando l'esigenza di celerità della procedura col riconoscimento di un congruo lasso temporale per la predisposizione e la presentazione delle domande di ammissione del credito, così da escludere in radice il rischio - paventato dal ricorrente - di un ingiustificato sacrificio dei diritti patrimoniali del terzo di buona fede.
2.2. Nel caso di specie, il provvedimento di confisca dell'immobile gravato dall'ipoteca iscritta dal BA LA è divenuto definitivo il 13.02.2013, e dunque la domanda di ammissione del credito presentata dal ricorrente il 30.10.2013 e non il 18.10.2013, come erroneamente indicato nel ricorso è - - (ampiamente) tardiva rispetto al termine di decadenza di 180 giorni, decorrente ex lege dal suddetto provvedimento definitivo, maturato il 27.09.2013 (tenuto conto dei 45 giorni di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre). Per scrupolo di motivazione, va rilevato che la domanda del BA LA, presentata (si ribadisce) il 30.10.2013 come risulta dal timbro di avvenuto deposito presso la cancelleria del Tribunale di Modena apposto sull'originale dell'atto, sarebbe tardiva anche ove si volesse valorizzare, così come dedotto dal ricorrente, il ritardo con cui l'Agenzia ha provveduto all'adempimento informativo - posto a suo carico dal comma 206 dell'art. 1 legge n. 228 del 2012 - rispetto al termine di 10 giorni dalla definitività del provvedimento di confisca che è previsto dalla norma per la pubblicazione del relativo avviso sul sito internet dell'Agenzia: anche volendo computare la decorrenza del termine per la presentazione dell'istanza in rapporto alla data di inserimento effettivo dell'avviso sul sito internet, che il ricorrente ha indicato nel 19.03.2013 (data, quindi, posteriore a quella del 23.02.2013 entro la quale l'Agenzia avrebbe dovuto provvedere all'incombente), infatti, il termine di decadenza di 180 giorni, la cui decorrenza dovrebbe in ogni caso farsi retroagire al 9.03.2013 onde non privare l'Agenzia della vacatio temporis di 10 giorni riconosciutale dalla legge, sarebbe comunque scaduto il 21.10.2013 (tenendo conto, anche in questo caso, del periodo di sospensione feriale). La decisione del giudice dell'esecuzione di ritenere intempestiva la domanda di سا 4 ammissione del credito ipotecario del BA LA è dunque giuridicamente corretta, e il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
3. Anche il secondo motivo di doglianza del ricorrente è infondato. Le disposizioni contenute nei commi da 194 a 206 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 realizzano una disciplina autonoma e compiuta dei tempi e modi di ammissione dei crediti ipotecari dei terzi di buona fede sui beni confiscati in forza di una misura di prevenzione che non sia soggetta alla disciplina ordinaria di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, rispetto alla quale le disposizioni suddette possiedono carattere di specialità, come si ricava, del resto, dalla scelta legislativa di dettare una regolamentazione apposita (introdotta dalla legge di stabilità 2013) per le fattispecie come quella in esame, anziché assoggettarle all'integrale applicazione delle norme contenute nel Titolo IV del Libro I del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mediante un richiamo generalizzato della relativa disciplina. Da ciò consegue che non è consentito estendere o applicare analogicamente le norme e gli istituti del D.Lgs. n. 159 del 2011 alle fattispecie disciplinate dalla legge n. 228 del 2012, al di fuori dei richiami e dei rinvii specificamente operati da quest'ultima a singole disposizioni del "codice", che per quanto riguarda la regolamentazione della presentazione della domanda di ammissione del credito e l'oggetto del relativo controllo giudiziale sono limitati (ex art. 1 commi 199 e 200 legge n. 228 del 2012) ai contenuti formali previsti dal comma 2 dell'art. 58 e alle condizioni indicate dall'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011. In particolare, la disciplina dettata dalla legge n. 228 del 2012 non prevede, diversamente dal D.Lgs. n. 159 del 2011, alcuna possibilità di insinuazione tardiva del credito da parte del creditore ipotecario che non abbia presentato tempestivamente la domanda di ammissione, né richiama la norma contenuta nel comma 5 dell'art. 58 del "codice", che fissa il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca per la presentazione di eventuali domande tardive da parte dei creditori che provino che il ritardo è dovuto a causa a loro non imputabile (prova che, come rilevato dal giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato, il ricorrente BA LA non ha comunque fornito, avendo anzi allegato di aver avuto effettiva conoscenza della definitività della confisca il 29.07.2013, ampiamente prima della maturazione del termine di decadenza del 27.09.2013). La norma dettata dall'art. 58 comma 5 D.Lgs. n. 159 del 2011 si inserisce, d'altro canto, in un procedimento di accertamento dei crediti e dei diritti dei terzi, disciplinato in modo organico negli articoli 57 e seguenti del "codice", strutturato su scansioni temporali e su modalità procedurali - che contemplano, tra l'altro, la verifica incrociata delle posizioni creditorie da parte del giudice nel سا 5 contraddittorio di udienze appositamente fissate, anche per quanto concerne le domande tardive di ammissione (art. 57 comma 3) del tutto differenti dal procedimento semplificato introdotto dalla legge n. 228 del 2012 per le fattispecie da essa regolate, così da inibire anche sotto tale profilo una analogia iuris che legittimi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, una comunanza di disciplina tra le due procedure, la cui diversa regolamentazione, anche in relazione alla possibilità di presentare o meno domande tardive di ammissione al pagamento dei crediti ipotecari, costituisce esplicazione di una discrezionalità legislativa che non presenta margini di irragionevolezza (così come già riconosciuto, sia pure in relazione ad altri aspetti qualificanti della disciplina introdotta dalla legge n. 228 del 2012, da Sez. 6 n. 49821 del 17/10/2013, Rv. 258579).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 12/02/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente M.NI Di AS CO IU RI Своя DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 IL CANCELLIERE NI IE 1 06