Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2025, n. 37474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37474 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
EUGENIA SERRAO
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
- Presidente -
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AN UI ND
- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CE nato a [...] il [...]
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37474/2025 Roma, li, 17/11/2025
Sent. n. sez. 788/2025 UP 18/09/2025 R.G.N. 16024/2025
avverso la sentenza del 24/10/2024 della Corte d'appello di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CE UI BR;
Letta la memoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei motivi
di ricorso.
Lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, con le quali, richiamando i motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
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Firmato Da: AN UI ND Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 298e10124aec55b4 - Firmato Ds: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del 24 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza del 18 novembre 2021 che, all'esito di giudizio abbreviato, condannava IN CE e IE AT per tentato furto aggravato. I fatti risalgono all'11 marzo 2020, quando le forze dell'ordine, allertate da un'agenzia di vigilanza, erano intervenute presso il ristorante "Love Sushi" di Cosenza, chiuso al pubblico per le disposizioni emergenziali, procedendo all'arresto dei due soggetti. Dalla visione delle videoriprese acquisite, i militari avevano riconosciuto IN CE nel soggetto impegnato a forzare prima la porta principale, poi quella laterale dell'esercizio commerciale, mentre il complice era rimasto nelle vicinanze, con evidente funzione di palo. Nel momento in cui il padre della titolare del ristorante, accortosi del tentativo di furto in atto, aveva aperto la porta laterale del locale, entrambi gli imputati si erano dati precipitosamente alla fuga. La Corte d'Appello ha confermato la condanna escludendo la desistenza volontaria;
ha inoltre ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio, valorizzando la gravità dei fatti e la negativa personalità dell'imputato desumibile dai precedenti specifici.
2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione IN CE, articolando due motivi di impugnazione.
2.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità, contraddittorietà e travisamento della prova, ed erronea applicazione dell'articolo 56, comma 3, cod.pen., nella parte in cui la Corte territoriale ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria. Il ricorrente censura il passaggio ove si afferma che non risulta ravvisabile un'ipotesi di desistenza attiva, in quanto l'imputato aveva deciso di interrompere l'azione soltanto perché colto in flagranza dalla persona offesa e dal sopraggiungere della vigilanza e pertanto, resosi conto della impossibilità di proseguire la condotta illecita, si era dato alla fuga. Sostiene che i giudici di merito abbiano travisato le dichiarazioni del teste Wu IN, il quale aveva riferito di aver visto attraverso il vetro opaco soltanto delle ombre e di aver aperto la porta quando i soggetti erano già in fuga, avendoli potuti osservare unicamente di spalle. Nessuna prova sarebbe emersa - secondo la prospettazione difensiva - in ordine al fatto che gli imputati avessero visto il titolare del ristorante, né che vi fosse stato un inseguimento da parte di quest'ultimo o delle forze dell'ordine, intervenute solo quando il tentativo si era già spontaneamente arrestato. Il ricorrente argomenta che, nel caso di specie, si ravvisa il tipico esempio di desistenza volontaria per ragioni utilitaristiche: lo IN, intraviste delle ombre attraverso il vetro opaco e valutati gli svantaggi derivanti dal proseguimento dell'azione criminosa, avrebbe volontariamente desistito dal completarla. Richiama sul punto giurisprudenza di legittimità secondo cui la volontarietà della desistenza non deve essere confusa con la spontaneità, essendo sufficiente che la scelta di non proseguire sia operata in una situazione di libertà interiore, non
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Firmato Da: AN UI ND Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 298e10124aec55b4 - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
coartata da fattori esterni che rendano impossibile o estremamente improbabile il successo dell'azione.
2.2 Con il secondo motivo lamenta nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod.pen. Il ricorrente evidenzia come la Corte d'appello abbia completamente omesso qualsivoglia valutazione sul punto, nonostante la rilevanza dell'istituto in relazione alla fattispecie concreta, caratterizzata nella prospettazione difensiva da una situazione di pericolo di lieve entità, considerato che l'agente si era spontaneamente allontanato senza completare l'opera delittuosa. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice è tenuto a motivare specificamente sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità e l'entità del contrasto rispetto alla norma violata, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile. Osserva che l'inosservanza dell'obbligo motivazionale, quando si traduca in radicale carenza o in motivazione meramente apparente, integra violazione di legge processuale denunciabile in sede di legittimità.
3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità dei motivi di ricorso. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali, richiamando i motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.
Firmato Da: AN UI ND Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 298e10124aec55b4-Firmato Ds: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Serial: 6ab28684735698 Firmato Da: EUGENIA SERRAO Emesso Da: TP QUALIFIED CA 1 Seriale: 9544cf9ca257072
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto come tentativo, anziché in termini desistenza volontaria, è manifestamente infondato. Va preliminarmente ricordato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica di vizi emergenti dal testo del provvedimento, senza possibilità di procedere a una rinnovata valutazione del materiale probatorio. Come questa Corte ha costantemente affermato, non sono ammissibili censure che propongano ricostruzioni alternative dei fatti, quando la motivazione risulti logicamente coerente e priva di manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, [...], Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, [...], Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, [...], Rv. 241997). I giudici di merito, richiamando anche i dati emersi dalle videoriprese, hanno logicamente ravvisato la configurabilità del tentativo punibile, nell'atto di forzare gli ingressi, agendo sulle maniglie delle porte di ingresso. E' stato correttamente ritenuto in sentenza che elemento decisivo, tale da escludere la configurabilità della desistenza volontaria, risiede nella modalità di interruzione dell'azione criminosa: la fuga immediata degli imputati nel momento stesso in cui Wu IN apriva la porta è stata logicamente apprezzata quale inequivocabile dimostrazione del fatto che l'arresto dell'iter criminis fu determinato dalla scoperta in flagranza, non da una libera scelta dell'agente.
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Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati in materia di desistenza volontaria. La giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che la desistenza volontaria richiede che l'interruzione dell'azione derivi da una scelta libera, non coartata da fattori esterni che rendano impossibile o estremamente improbabile il successo dell'impresa criminosa (Sez. 2, n. 7036 del 29/1/2014, Canadè, Rv. 258791; Sez. 2, n. 18385 del 5/4/2013, [...], Rv. 255919). Inoltre, è stato altresì precisato che l'onere di provare la sussistenza della desistenza volontaria grava su chi la invoca, e tale onere non può dirsi assolto attraverso mere congetture (Sez. 1, n. 48418 del 8/3/2017, [...], Rv. 271316). La ricostruzione alternativa proposta dalla difesa, secondo cui gli imputati avrebbero desistito per aver intravisto ombre all'interno del locale, non pone in crisi quella logicamente proposta dai giudici di merito sulla base della convergenza tra dichiarazioni testimoniali e riprese video, dalle quali è stato ricavato che la fuga (di per sé, significativa) avvenne in coincidenza dell'apertura della porta da parte di Wu IN, padre della titolare del ristorante, e non per libera e incondizionata scelta.
2. Infondato è il secondo motivo, relativo all'omessa motivazione sull'art. 131 bis cod. pen.. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa del provvedimento (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, [...], dep. 08/02/2023, Lakrafy Mohamed, Rv. 284096). E' stato altresì affermato che la richiesta di applicazione della medesima causa di non punibilità deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice, qualora la motivazione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità. (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097). Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, espressamente richiamata e confermata dalla Corte d'appello, ha posto in rilievo elementi che rendono manifesta l'incompatibilità del fatto con la particolare tenuità. I giudici di merito hanno infatti evidenziato, la particolare inclinazione a delinquere dell'imputato, proclive alla reiterazione dei reati, sottolineando altresì i numerosissimi precedenti specifici dell'imputato e il decorso di un lasso temporale (cd. "tempo silente") alquanto ristretto rispetto ai precedenti reati commessi (pagina 6 della sentenza di primo grado).
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specie
Tali valutazioni, relative alla commissione di numerosi reati della medesima ravvicinati nel tempo, motivano logicamente sebbene in forma implicita l'esclusione del requisito della non abitualità del comportamento richiesto dalla norma (art. 131-bis, commi 1 e 3, cod. pen.). Il diniego, ancorché implicito, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità
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prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n.13681 del 25/02/2016, [...], Rv. 266591- 01; in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui- ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.). D'altro canto, la difesa si limita a denunciare il silenzio della Corte di appello sul motivo afferente alla particolare tenuità del fatto, senza confrontarsi con l'insieme delle motivazioni che sostanziano la decisione e senza indicare significativi elementi idonei a confutare la valutazione negativa che emerge dall'apparato argomentativo.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 settembre 2025
Il consigliere estensore
CE UI BR
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Il Presidente Eugenia Serrao
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