Sentenza 11 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/04/2001, n. 5390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5390 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
5 39 0/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO ITA LA CORTE SUPREMA DI SSAZIONE Oggetto Responsabilità professionale del SEZIONE TERZA CIVILE notaio conferimento in società di CCT false dichiarazioni delle parti in ordine all'avvenuta Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: consegna conseguenze R.G.N. 11618/98 Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron.11670 Dott. Michele VARRONE Consigliere Rep. 1966 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 29/01/01 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere CORTE SUNDRESA DI CACCDICA ha pronunciato la seguente Richiesta coL SOLE 24 ORE S E N TENZA dal Sig per diritti 3000. sul ricorso proposto da: $1.1 APR. 2001 IL GANDALL AS FALLIMENTO EDIZIONI IL VASCELLO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore elettivamente domiciliato in ROMA ANCELLERIA $ VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che 10 difende anche DDS19411 disgiuntamente all'avvocato LUCA NANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ASSITALIA SPA, con sede inLE ASSICURAZIONI D'ITALIA Roma, in persona dell'amministratore delegato Dott. Giancarlo2001 Giannini, elettivamente domiciliata in ROMA 175 VIA MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IU CONSOLO, che la difende, giusta delega in Richiesta copia studio dal Sig. CONTALDI atti;
per diritti L. Box it - 3 SET. 2001. controricorrente IL CANCELLIERE nonchè
contro
MA IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA €1.55 .300G CANCELLERIA FILIPPO CORRIDONI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO AGNINO, difeso dall'avvocato CARLO DONGO, giusta delega in atti;
DFQ25531 - controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 10/98 della Corte d'Appello di avverso la sentenza UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GENOVA, emessa il 14/10/97 e depositata il 14/01/98 dal Sig. CON SOLO 3000. (R.G. 1058/95); 13 SET. 2001per diritti udita la relazione della causa svolta nella pubblica IL CANCELLIERE DIRITTI Dudienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Luca MANNI;
udito l'Avvocato Gianfranco RUGGIERI (per delega Avv. AY105819 EP CONSOLO); AY105814 udito 1'Avvocato Paolo AGNINO (per delega Avv. Carlo DONGO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il notaio EP MA, incaricato del rogito, 2 scrisse nell'atto costitutivo della s.r.l. Edizioni il Vascello dell'8.1.1991: i soci "si danno reciproco atto che a copertura del capitale sociale come sopra sotto- scritto sono stati conferiti alla società i seguenti *** I soci di- certificasti di credito del tesoro (CCT) al signor RE AN chiarano di conferire l'incarico, con l'obbligo di rendere conto all'Organo Ammninistrativo, affinché provveda alla vendita di det- ti titoli conferiti a favore della società così costi- tuita, restituendo ai soci le eccedenze realizzate in sede di vendita rispetto alla quota di capitale sotto- scritta". Dichiarato nel dicembre del 1992 il fallimento del- nel dicembre del 1993 il la società in liquidazione, rilevato che il capitale sociale non era fallimento, stato mai versato, convenne in giudizio il notaio chie- dendone la condanna al risarcimento del danno in misura non inferiore all'equivalente del capitale sociale di L. 100.000.000 per non aver mai curato l'effettiva con- segna dei titoli conferiti. Il notaio MA negò che la legge gli imponesse ob- blighi ulteriori rispetto a quelli nell'occasione as- solti, posto che i soci "gli avevano dichiarato di aver conferito" e non gli avevano esibito i titoli, e chiamò comunque in garanzia, in relazione alla polizza stipu- 3 lata а copertura della propria responsabilità profes- sionale, la s.p.a. Le Assicurazioni d'Italia, che instò per il rigetto della domanda principale. Con sentenza del 25.5.1995 l'adito tribunale di Ge- nova, pur avendo ritenuto gravemente negligente la con- dotta del notaio, respinse tuttavia la domanda sul ri- lievo che se i titoli erano stati effettivamente versa- ti alla società a mano di uno degli amministratori pri- ma dell'atto costitutivo, gli unici responsabili della mancanza del patrimonio sociale dovevano ritenersi gli amministratori stessi;
se non lo erano stati, la dif- forme dichiarazione integrava un falso ideologico in atto pubblico idonea a determinare l'evento e ad inter- rompere dunque il nesso causale tra la condotta del no- taio ed il danno. La sentenza fu impugnata in via principale dal fal- limento ed in via incidentale dal MA, dolutosi della compensazione di un terzo delle spese nel rapporto tra lui ed il fallimento e della propria condanna alla ri- fusione di quelle sostenute dalla società assicuratri- ce. La corte d'appello di Genova ha rigettato l'appello principale ed ha diversamente regolato le spese. Sulla scorta della premessa che in tanto sussiste responsabilità professionale del notaio in quanto 4 l'inadempimento del predetto nei confronti dei clienti sia integrato dall'omissione di un atto previsto come obbligatorio dalla legge, la corte d'appello ha ritenu- to che, nel caso in cui il conferimento abbia ad ogget- to titoli di Stato, ai fini della regolarità dell'atto è sufficiente, a mente dell'art. 2343 C.C., la precisa descrizione dei titoli con l'indicazione della loro va- lutazione ufficiale (nella specie costituita dall'indicato riferimento ai valori del listino di bor- sa) e della avvenuta consegna al rappresentante dell'ente sociale, com'era indirettamente dimostrato dal fatto che la richiesta di omologazione da parte del tribunale aveva poi avuto esito positivo. La corte ha dunque concluso che "nessuna norma po- sitiva sanciva l'obbligo del notaio di controllare l'effettivo passaggio di possesso dei suddetti titoli al momento della stipula dell'atto costitutivo" e che alla semplice opportunità che egli tanto facesse non poteva certo conseguire la sua responsabilità . Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il fallimento Edizioni il Vascello s.r.l. in liquidazione, affidandosi a due motivi, cui EP MA e Le Assi- curazioni d'Italia-Assitalia s.p.a. resistono con di- stinti controricorsi. L'Assitalia ha anche depositato memoria illustrati- 5 va. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è dedotta "violazione di norme di diritto in ordine alla configurabilità della respon- sabilità contrattuale del notaio (artt. 1176 e 1218 C.C., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.)" per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che in tanto sussiste responsabilità professionale del notaio in quanto l'inadempimento del predetto nei confronti dei clienti sia integrato dall'omissione di un atto previsto come obbligatorio dalla legge e per aver re- spinto la domanda in quanto l'omissione del notaio non concerneva un atto obbligatorio secondo la legge. Sostiene che, invece, quella del notaio non si con- figura come una responsabilità contrattuale speciale e che la responsabilità ben può derivare dalla sua negli- genza ex art. 1176 c.c. in relazione agli incarichi di- rettamente ricevuti dai clienti. Afferma conclusivamen- te che "nel caso di specie il notaio, agendo nell'interesse della società (dalla quale è, per legge, soddisfatto: art. 2475, comma 1, n. 10, c.c.) ha omesso di compiere un atto che avrebbe assicurato alla società l'incameramento della somma corrispondente al capitale sociale e dunque ha agito negligentemente, a prescinde - re dalla sussistenza ○ meno di uno specifico obbligo 6 giuridico che gli imponesse di agire in quel modo".
2. Col secondo motivo è denunciata violazione di norme di diritto in ordine alla responsabilità del no- taio rogante l'atto costitutivo di società а responsa- bilità limitata (artt. 1176, 1218, 2003, 2043, 2342, 2343 c.C. e 28, comma 1, n. 1, 1. 16 dicembre 1913, n. 89, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.). La sentenza è censurata per aver ritenuto che la consegna non è requisito del conferimento. Si afferma che "così come il denaro va versato, al- lo stesso modo il bene in natura va consegnato. Ciò non significa che il bene debba essere materialmente conse- gnato avanti al notaio;
occorre però che il notaio dia atto, evidentemente dopo aver compiuto le verifiche ri- tenute opportune, dell'esistenza del bene e della con- segna, che può anche essere già avvenuta". Insomma il ' notaio si era colpevolmente "accontentato" della sem- attestazione verbale degli stessi soci circa plice l'avvenuto conferimento. Per i titoli al portatore, poi, come i CCT, l'art. 2003 C.C. addirittura prevede che il trasferimento del titolo si attua con la consegna, sicché senza la conse- gna la società non avrebbe potuto neppure acquistare la proprietà del bene.
3. Le censure, che per l'intima connessione degli 7 argomenti che le sostanziano possono essere congiunta- mente esaminate, sono infondate. Va preliminarmente chiarito che il contratto di so- cietà ha natura consensuale (art. 2247 c.c.), che il conferimento consiste nella prestazione cui le parti del contratto di società si obbligano e che i concetti di conferimento e di consegna di quanto conferito in società sono radicalmente diversi. Ciò posto, va rilevato che la sicura erroneità del- la riportata premessa della corte d'appello giacché, al contrario di quanto affermato nella sentenza grava- ta, la responsabilità del notaio nei confronti del cliente è configurabile anche quando il suo inadempi- mento non sia integrato dall'omissione di un atto pre- visto come obbligatorio dalla legge non incide sulla correttezza della soluzione adottata. La quale, sulla scorta della premessa che, nel caso in cui il conferi- mento abbia ad oggetto titoli di Stato, ai fini della regolarità dell'atto costitutivo della società è suffi- ciente, a mente dell'art. 2343 c.c., la precisa descri- zione dei titoli con l'indicazione della loro valuta- zione ufficiale (nella specie costituita dall'indicato riferimento ai valori del listino di borsa), è connessa. alla corretta affermazione che nessuna norma positiva prevede che la consegna dei titoli di Stato (nella spe- 8 cie CCT) conferiti in società avvenga innanzi al no- taio, né che egli controlli la veridicità delle affer- mazioni delle parti che gli abbiano concordemente di- chiarato che i titoli erano già stati consegnati (in tal senso essendo stata ovviamente intesa l'espressione "sono stati conferiti alla società"). Il ricorrente genericamente sostiene che il notaio avrebbe dovuto effettuare le "verifiche ritenute oppor- tune" in ordine alla veridicità della dichiarazione Jodo conforme delle parti che si erano reciprocamente jatto dell'avvenuta consegna dei titoli di Stato, ma non in grado di indicare in che cosa esse avrebbero dovuto consistere, sicché pretende in definitiva di ascrivere al notaio le conseguenze delle false dichiarazioni del- le parti in un'ipotesi nella quale la falsità non era dal notaio accertabile.
4. Il ricorso va dunque respinto. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 29 gennaio 2001 Il presidente Il consigliere estensore Пирин Ашивить. К орати ни .. - 9 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, 11 11 APR. 2001 IL CANCELLIERE Giovanni GiambattisGiambattista 60000 310000 DELLE ENTRATE ROMA 2001 TUC Registrato in data Serie £. 310.000 UFFICIO F $33884... versate trecentodiecimila Il Dirigente Area Servizi al n. d i (Dott.ssa Miana Graz P n DIFU (lire Il Responsabile Se p. ACCCHINI (Dr. M. ACC