Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberati dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con le risoluzioni n. 63-2 del 28 aprile 2008 e n. 63-3 del 5 maggio 2008 , riportate negli allegati I e II annessi alla presente legge. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' incaricato dell'esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti agli emendamenti di cui al comma 1.
Articolo 2
- Legge 13 ottobre 2009, n. 144
Articolo 1 della Legge 13 ottobre 2009, n. 144
Versione
21 ottobre 2009
21 ottobre 2009
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