Sentenza 5 novembre 2021
Massime • 1
Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2021, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2021 |
Testo completo
02676-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE -Presidente - Sent. n. sez. 2757/2021 UP 05/11/2021 - Relatore - EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 40846/2019 ROSA PEZZULLO ALFREDO GUARDIANO BARBARA CALASELICE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEMO NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena di giustizia per i delitto di cui all'art 495 cp e per la contravvenzione ex art 116 Cds, assolvendolo dalla seconda perché il fatto non è previsto come reato e rideterminando la pena;
fatto del 22 Settembre 2011. 1.Avverso la pronunzia ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, che ha lamentato la manifesta illogicità di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del dolo, poichè non appena resosi conto che le false generalità dichiarate stavano per essere inserite nel verbale aveva declinato le generalità vere.
2.Col secondo motivo si è dedotta la mancanza di motivazione quanto alla richiesta di esclusione della recidiva, sulla quale la Corte non si è pronunziata, e che poteva essere esclusa in ragione della risalenza nel tempo dei precedenti penali.
3.Tramite il terzo motivo ci si è doluti del mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria difensiva e in data 20.10.2021 conclusioni, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato quanto alle doglianze di cui al secondo motivo.
1.La critica riguardante la ritenuta presenza del dolo nella condotta dell'imputato, espressa nel primo motivo, è incentrata sul dedotto atteggiarnento tenuto dal giudicabile, che avrebbe declinato le generalità vere nel momento in cui si era accorto della verbalizzazione di quelle false da parte dell'operante di Polizia giudiziaria. La censura è manifestamente infondata in diritto e priva di correlazione con il testo del provvedimento impugnato. Invero dalla sentenza oggetto di ricorso si evince chiaramente che l'attuale ricorrente al momento del controllo non era in possesso della patente di giuda, non avendola mai conseguita e, dunque, per questa ragione aveva reso le false generalità agli accertatori.
1.1 La giustificazione resa sul punto è pienamente aderente al costante indirizzo di legittimità, per il quale al fine di integrare il delitto ex art 495 cp è sufficiente il dolo generico nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa. (Sez. 5, Sentenza n. 18476 del 26/02/2016 Ud. (dep. 03/05/2016 ) Rv. 266549. 1.2 L'argomento difensivo che valorizza la successiva dichiarazione veritiera quando l'imputato si era reso conto che si stava procedendo alla sua formale identificazione, non vale ad escludere l'integrazione del reato. In proposito il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione alla riproduzione nell'atto pubblico. (Sez. 5, Sentenza n. 24308 del 31/03/2015 Ud. (dep. 05/06/2015) Rv. 265145. Massime precedenti Conformi: N. 21863 del 2010 Rv. 247353. 2.E', invece, fondata la censura circa l'assenza di motivazione con riguardo alla richiesta esclusione della contestata recidiva, oggetto del secondo motivo di ricorso. Sul punto va, in primis, annotato che nella parte della motivazione destinata alla sintesi dei motivi di appello, la Corte territoriale dà atto che il relativo motivo era stato formulato. Tuttavia nella motivazione non si rinviene risposta al motivo, atteso che ci si è limitati ad osservare, quanto al trattamento sanzionatorio ritenuto congruo, che tramite la concessione delle circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, il primo giudice, nel determinare la pena si era attestato sul minimo edittale di un anno, poi aumentato, per la continuazione con la contravvenzione di cui all'art 116 cds, all'epoca vigente, in un anno e due mesi, concludendo che, per questa ragione il motivo, fosse privo di interesse.
2.1 Coglie nel segno, quindi, la censura oggi proposta dalla difesa, essendo più che consolidato l'orientamento di questa Corte regolatrice secondo il quale in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. Sez. U, Sentenza n. 5859 del 27/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 251690. In senso conforme(Sez. 6, Sentenza n.56972 del 20/06/2018 Ud. (dep. 18/12/2018) Rv. 274782. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata non offre neppure una motivazione succinta, che possa dar conto delle ragioni per le quali è stata ritenuta la contestata recidiva, aggravante di cui si è tenuto conto nel giudizio di bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche. Quest'ultima osservazione dimostra, altresì, la fallacia del ragionamento seguito dai Giudici del merito nella parte in cui hanno opinato che il motivo fosse privo di interesse, essendo la pena già fissata nel minimo edittale, poiché se la recidiva fosse stata esclusa, come richiesto dalla difesa, le riconosciute attenuanti generiche non sarebbero state oggetto del giudizio ex art 69 cp e, pertanto la determinazione della pena poteva essere fissata anche al di sotto del minimo edittale.
3.Il terzo motivo di ricorso ha per presupposto la ritenuta recidiva e, quindi è assorbito dal'accoglimento del secondo e sarà oggetto di nuova valutazione nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto della recidiva, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva Inammissibile nel resto il ricorso. Deciso il 5.11.2021 Il consigliere estensore Il Presidente dr Gerardo Sabeone Dr Eduardo de Gregorio 2 LA SENTENZA, AI SENSI DEART 546/2 CPP È FIRMATA DAL SOLO PRESIDENTE PER IMPEDIMENTO DEESTENSORE Corte Suprema di Cassaziono Sez. V^ Penale Desadista in Cancelleria Rom d 224 GEN, 2022 Fuzionario Giudiziario Carmela Lanaise 3 3