Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2021, n. 2676
CASS
Sentenza 5 novembre 2021

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Nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2021, n. 2676
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2676
    Data del deposito : 5 novembre 2021

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