CASS
Sentenza 25 marzo 2026
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 25/03/2026, n. 11224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11224 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA NA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11224 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RG 40969 /2025 - Ud. 11 marzo 2026 - Consigliere Borrelli Rilevato che SE MI ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2) cod. pen., in luogo di quella di cui all'art. 625 n.4) cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Ritenuto che il ricorso non è manifestamente infondato quanto al ragionamento indiziario in punto di partecipazione concorsuale dell'imputato e che tale circostanza comporta la necessità di prendere atto che il rapporto impugnatorio si è validamente costituito e che, quindi, questa Corte ha il dovere di rilevare che, alla data del 23 ottobre 2025, è decorso il termine massimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro. Considerato, più precisamente, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il primo luglio 2025, una volta spirato il termine massimo di 8 anni e 4 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (04 dicembre 2016), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii: dal 09 settembre 2021 al 04 novembre 2021 (gg. 50), per impedimento difensore;
dal 10 novembre 2022 al 02 febbraio 2023 (gg. 60), per impedimento difensore;
dal 02 febbraio 2023 al 04 maggio 2023 (gg. 91), per richiesta del difensore. Ritenuto che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per se stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 11 marzo 2026
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 11224 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 11/03/2026 RG 40969 /2025 - Ud. 11 marzo 2026 - Consigliere Borrelli Rilevato che SE MI ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.2) cod. pen., in luogo di quella di cui all'art. 625 n.4) cod. pen. e ha rideterminato la pena per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Ritenuto che il ricorso non è manifestamente infondato quanto al ragionamento indiziario in punto di partecipazione concorsuale dell'imputato e che tale circostanza comporta la necessità di prendere atto che il rapporto impugnatorio si è validamente costituito e che, quindi, questa Corte ha il dovere di rilevare che, alla data del 23 ottobre 2025, è decorso il termine massimo di prescrizione di anni otto e mesi quattro. Considerato, più precisamente, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il termine massimo di prescrizione del reato è decorso il primo luglio 2025, una volta spirato il termine massimo di 8 anni e 4 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (04 dicembre 2016), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii: dal 09 settembre 2021 al 04 novembre 2021 (gg. 50), per impedimento difensore;
dal 10 novembre 2022 al 02 febbraio 2023 (gg. 60), per impedimento difensore;
dal 02 febbraio 2023 al 04 maggio 2023 (gg. 91), per richiesta del difensore. Ritenuto che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocull, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per se stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 11 marzo 2026