Sentenza 26 febbraio 1999
Massime • 1
La legittimazione passiva nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, ove si tratti di provvedimento reso, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, da un direttore di ripartizione, spetta a tale organo (non al Presidente della Giunta), così come tale organo è il destinatario esclusivo della notificazione officiosa del ricorso e del pedissequo decreto pretorile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/1999, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. LAURA MILANI - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU MA, elettivamente domiciliato in Roma, L.re dei Mellini 39 presso l'avv. Gianluca Marucchi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti ufficialmente all'avv. Richard Fink del Foro di AN;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO in persona del Presidente in carica della Giunta provinciale, elettivamente domiciliato in Roma, via Eleonora Pimentel 2, presso l'avv. Michele Costa, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Maria Larcher del Foro di AN;
- controricorrente -
e contro
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Ripartizione n. 28 per la tutela del paesaggio e della natura, in persona del Direttore in carica
- intimato -
avverso la sentenza del ET di AN, sez. dist. di Bressanone n. 40 del 24.10.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.11.98 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito l'avv. Costa per la controricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 14.7.94 prot. CK/1437 notificata il 30.7.94 il Direttore della Ripartizione 28 per la tutela del paesaggio e della natura della Provincia Autonoma di AN ingiungeva ad UB MA il pagamento della s.a. di lire 1.922.400 per l'esecuzione di lavori di miglioramento fondiario in violazione della L.P. 25.7.70 n. 16. Si opponeva l'UB con ricorso depositato il 7.9.94 sollevando contestazioni sul rispetto della procedura, sulla infrazione commessa e sulla entità della sanzione. Si costituiva la Provincia Autonoma eccependo pregiudizialmente la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stata l'O.I. emessa dal Direttore della Ripartizione competente ex art. 23 L.P.
7.1.77 n. 9 e contestando, nel merito, le censure dell'opponente. Con ordinanza riservata 1.6.95 il ET, sull'assunto che l'onere di identificare l'Autorità avverso la quale opporre l'O.I. spettasse all'Ufficio, disponeva l'integrazione nei confronti del predetto Direttore della Ripartizione. Successivamente, nella dichiarata contumacia di tale Autorità, il ET decideva la causa con sentenza 10/24.10.96 dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Provincia autonoma e la conseguente inammissibilità del ricorso. Affermava il ET in motivazione che nel ricorso in opposizione l'UB aveva indicato quale Autorità adottante la sanzione il Presidente della Provincia autonoma che, invece, aveva solo determinato l'entità della sanzione ex art. 21 L.P. 16/70; che in base all'art. 7 della L.P. 9/77 l'ordinanza era stata correttamente emessa dal Direttore della Ripartizione;
che pertanto il ricorrente in opposizione aveva erroneamente indicato l'autorità che aveva emesso l'atto; che il ET, all'atto di disporre la notifica del ricorso, era vincolato alla tassativa indicazione data dall'opponente e non era autorizzato ad una autonoma individuazione sulla base dell'o.i. allegata (concessa solo in caso di mancata indicazione); che era conseguentemente indebita ed irrilevante l'iniziativa officiosa di integrazione del contraddittorio adottata dal ET, pertanto inidonea a sanare la invalidità di un ricorso "ab initio" inammissibile.
Per la cassazione di tale sentenza - notificatagli il 13.11.96 - ha proposto ricorso L'UB con atto contenente tre motivi e notificato il 7 e l'8.1.97. Si è costituita la sola Provincia Autonoma, in persona del Presidente p.t., con controricorso notificato il 7.2.97. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso l'UB denunzia violazione degli artt. 22 e 23 della L. 689/81 e vizio di motivazione, per avere erroneamente il ET ritenuto che le predette norme ponessero a carico dell'opponente un onere di indicazione dell'Autorità notificataria là dove, invece, depositato il ricorso con allegata l'O.I. opposta, era esclusivo onere del ET tanto individuare il soggetto quanto procedere alla notifica nei suoi riguardi. Con il secondo motivo, poi, si censura come indebita ed illogica la decisione del ET di contraddire l'ordinanza di chiamata in causa del legittimato senza neanche revocarla.
Con il terzo mezzo, infine, l'UB censura la sentenza per violazione dell'art. 7 della L.P.
7.1.77 n. 9 per avere assegnato alla norma di legge provinciale (avente valore di precetto organizzatorio interno all'Ente locale) l'indebita funzione di attribuzione di competenza ad adottare la sanzione ed a contraddire alla opposizione.
Ritiene il Collegio che, infondata la censura contenuta nel terzo motivo (da esaminare per primo, attinendo alla pregiudiziale individuazione del soggetto realmente legittimato all'opposizione), debbano invece essere accolte, per quanto di ragione, le censure contenute nei primi due mezzi.
Per quanto riguarda la prima questione deve essere rilevato (come già affermato da questa Corte con sent. 6373/91) che la legge provinciale ha individuato proprio nel Direttore di Ripartizione l'Autorità competente alla adozione della s.a. e nei cui riguardi, come previsto dagli artt. 17 3^ comma - 18/23 2^ comma L. 689/81, deve svolgersi il giudizio di opposizione, senza che - come erroneamente prospettato nel motivo - possa configurarsi alcuna attribuzione, a tal Direttore, di mera competenza "interna". Invero, l'art. 7 della L.P. di AN 7.1.77. n. 9 come sostituito dall'art. 5 della L.P. Bz. 18.8.83 n. 31 assegna al direttore della ripartizione (preposta al settore di attività al quale inerisce la contestata violazione) una competenza autonoma ad adottare l'ordinanza ingiunzione che è affatto analoga a quella dell'ufficio periferico statale (art. 17 3^ cit.) e la cui individuazione la stessa legge statale 689/81 rimette alle scelte della regione o della provincia autonoma. Ed è anche la Legge provinciale (art. 8 L.P. Bz. 9/77 sostituito dall'art. 6 L.P. Bz. 31/83) a statuire che l'opposizione debba essere proposta nei confronti dell'Autorità, con le forme ed i termini di cui alla legge statale, e, pertanto, a consentire l'applicazione diretta dell'art. 23 L. 689/81 là dove instaura il collegamento necessario tra Autorità emittente la sanzione e Autorità passivamente legittimata alla opposizione innanzi al ET (con un rinvio alla disciplina della legge statale assolutamente necessitato dalla riserva statuale della disciplina del processo: Corte Cost. 767/88). Ma se, su tali premesse, e disattesa la terza censura del ricorrente, devesi affermare che era il Direttore della Ripartizione 28, in quanto Autorità emittente l'O.I., l'unico legittimato passivo alla opposizione, deve anche affermarsi che esso era il soggetto - da indicare nel ricorso in opposizione - destinatario esclusivo della notificazione officiosa del ricorso e pedissequo decreto pretorile. Non può al proposito consentirsi con l'interpretazione proposta dall'UB per la quale nessun onere di esatta indicazione dell'Autorità emittente debba porsi a carico del ricorrente, tal onere di verifica ed eventuale correzione facendo esclusivo carico al ET all'atto di provvedere agli incombenti di cui all'art. 23 comma 2^ della legge di depenalizzazione.
Ed invero, da un canto l'esonero da alcun onere di indicazione non può certo ricavarsi dalla previsione (art. 22 comma 3^) dell'onere di produzione dell'ordinanza opposta: la specificazione di tal onere vale infatti a limitare ad esso gli incombenti di produzione documentale e non certo quelli di esatta "confezione" del ricorso posti dall'art. 125 1^ comma c.p.c., applicabile al ricorso in questione "salvo che la legge disponga altrimenti". E tra tali oneri vi è quello - non derogato - di indicare le parti del giudizio. Dall'altro canto, la supplenza pretorile può forse esplicarsi in assenza di alcuna intellegibile indicazione della parte passivamente legittimata alla opposizione e non già quando - come avvenuto nel caso di specie - l'indicazione sia univoca e ripetuta nel corpo del ricorso in opposizione (non spettando al Giudice alcuna decisione correttiva in una fase precedente la costituzione del rapporto processuale).
Quel che, invece, risulta giustamente censurato dall'UB è l'avere il ET, che pur aveva disposto la chiamata in giudizio dell'Autorità legittimata (a seguito della esatta eccezione di carenza di "legitimatio ad causam" sollevata dal Presidente della provincia autonoma "in limine litis"), e che pur aveva verificato la rituale integrazione del contraddittorio nei riguardi del Direttore della Ripartizione, ritenuto tale integrazione "inutiliter data" stante l'insanabilità del vizio del ricorso. Con il ché il ET di AN si è posto in radicale contrasto con il consolidato indirizzo di questa Corte per il quale, quando il terzo sia chiamato in giudizio - su eccezione del convenuto declinante la propria legittimazione - anche in difetto di esplicita estensione ad esso della domanda attorea, questa si intende al terzo automaticamente riferita trattandosi di individuare il vero responsabile in un rapporto oggettivamente unitario ("ex multis": Cass. 135/98 - 7930/97 - 722/97 - 4259/95). L'avere invece ritenuto "inammissibile" l'atto introduttivo pur essendo in causa, chiamato ai sensi dell'art. 106 c.p.c. e su ordine dello stesso ET, il soggetto che il primo giudice ha (esattamente) ritenuto dotato di "legitimatio ad causam", costituisce grave errore di diritto per il quale l'impugnata sentenza deve essere cassata.
Spetterà al Giudice del rinvio - designato in altro magistrato della Pretura circondariale di AN - e fatta applicazione del testè indicato principio di diritto conoscere della proposta opposizione e, all'esito, regolare le spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione, rigetta il terzo motivo del ricorso ed accoglie, per quanto di ragione, il primo ed il secondo;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, al ET di AN in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 1999