Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
Il termine per proporre richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale decorre in ogni caso, per la persona che al momento della notificazione della stessa si trovi in stato di custodia all'estero, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, indipendentemente dal già avvenuto decorso di trenta giorni dal momento di avvenuta conoscenza della sentenza.
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- 1. 30 giorni decorrono dalla consegna MAE (Cass. 34647/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 ottobre 2024
In caso di estradizione dall'estero, il termine di trenta giorni stabilito a pena di decadenza per la presentazione della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza irrevocabile emessa in absentia decorre dalla consegna del condannato, e no ndalla traduzione dell'ordine di esecuzione. Corte di Cassazione Sez. II penale sentenza 34647/2024 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/06/2024 - deposito 13/09/2024 SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: FIUD, n. in Romania il **/1990, avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della …
Leggi di più… - 2. Rescissione del giudicato, termine da notifica MAE o consegna? (Cass. 23715/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 giugno 2024
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dovranno stabilire se nel procedimento per mandato arresto europeo attivo il termine per proporre istanza di rescissione del giudicato decorra dal momento dell'avvenuta conoscenza della sentenza, per effetto della notifica all'estero del mandato di arresto o dalla consegna del condannato all'Italia. Corte di Cassazione sez. VI penale, ud. 7 febbraio 2024 (dep.13 giugno 2024), n. 23715 Presidente Fidelbo - Relatore D'Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta da L.S.N., in relazione alla sentenza di condanna emessa nei suoi …
Leggi di più… - 3. Termine per rescissione del giudicato decorre anche all'estero (Cass. 36560/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 dicembre 2021
La decorrenza "differenziata" del termine per chiedere la restituzione in termini per il condannato all'estero estradato in Italia dal momento della consegna e non della conoscenza non è trasponibile alla rescissione del giudicato. Il termine di trenta giorni previsto per la presentazione della richiesta di resti tuzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale decorre, per chi si trovi, al momento della notificazione dell'atto giudiziale. detenuto all'estero, dalla data della consegna allo Stato italiano e non già dal giorno di avvenuta conoscenza dell'esistenza della condanna definitiva. Corte di Cassazione Sezione IV penale Num. 36560 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA …
Leggi di più… - 4. Restituzione in temini a partire dall'arrivo in Italia (Cass. 24860/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 settembre 2021
Per la persona che, al momento della notificazione dell'atto giudiziale, si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana. Suprema Corte di Cassazione Sez. IV penale, Sent., (ud. 21/05/2015) 12-06-2015, n. 24860 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SIRENA Pietro Antoni - Presidente - Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 21/11/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 7636
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 03834/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.C.H.N. , nato in (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 19/10/2011 della Corte di appello di Ancona, che ha respinto l'istanza di non esecutività della sentenza emessa dalla medesima Corte di appello il 7/10/2010 e dichiarato la inammissibilità della richiesta di restituzione in termine per l'impugnazione avverso la sentenza in parola, posta a fondamento dell'emissione di mandato di arresto europeo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Lettieri Nicola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/10/2011 la Corte di appello di Ancona ha respinto l'istanza di non esecutività della sentenza emessa dalla Corte di appello il 7/10/2010, ritenendo non sussistere il vizio di notificazione lamentato con riferimento all'estratto contumaciale, e dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione in termine per l'impugnazione avverso detta sentenza contumaciale, posta a fondamento dell'emissione di mandato di arresto europeo.
2. Avverso tale decisione il sig. S.C. propone ricorso in sintesi lamentando:
1. Errata applicazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'art. 175 c.p.p., comma 2, per avere la Corte di appello omesso di considerare che il termine di trenta giorni a disposizione del condannato per far valere le proprie doglianze avverso la ritualità della sentenza e delle garanzie di difesa decorra dalla consegna allo Stato italiano, e avere erroneamente ritenuto che l'istanza difensiva, proposta per la restituzione nel termine, fosse tardiva in quanto successiva ai trenta giorni decorrenti dal 28/6/2011, giorno di avvenuta conoscenza dell'esistenza della condanna definitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che i giudici di merito abbiano erroneamente interpretato la disciplina che erano chiamati ad applicare e che l'ordinanza impugnata debba essere annullata.
2. Va, infatti, rilevato che il termine di trenta giorni dalla consegna allo Stato italiano concesso alla parte per proporre le proprie censure avverso il provvedimento legittimante la procedura di consegna costituisca una garanzia che si aggiunge al termine ordinariamente fissato a partire dalla data di avvenuta conoscenza del provvedimento di condanna. Tale lettura della normativa risponde all'evidente volontà del legislatore di assicurare alla persona detenuta in territorio estero, e dunque in condizione di maggiore difficoltà, la possibilità di esercitare pienamente le proprie difese, una volta giunta nel territorio dello Stato, avvalendosi dell'assistenza tecnica che lo Stato comunque assicura. Sia il testo della disciplina applicata sia la "ratio" adesso esposta contrastano con la interpretazione fornita dalla Corte di appello, non potendosi considerare intempestiva la richiesta che la persona arrestata proponga anteriormente la consegna e, dunque, anteriormente alla decorrenza del termine concesso dall'ordinamento per l'esercizio del diritto di difesa ex art. 175 c.p.p., comma 2 bis.
3. Va così affermato il principio secondo cui per la persona che al momento della notificazione dell'atto giudiziale si trovi in stato di custodia all'estero il termine finale entro cui far valere l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione è rappresentato, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, dal trentesimo giorno a partire dalla data della consegna allo Stato, non operando autonomamente la limitazione del trentesimo giorno a far data dalla conoscenza del provvedimento dell'autorità giudiziale italiana.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'ordinanza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Ancora che procederà, in applicazione del principio fissato con la presente decisione, a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2013