Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8578
CASS
Sentenza 6 luglio 2000

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La mancata osservanza dell'ordinanza con la quale il sindaco abbia intimato a taluno di sottoporre i figli minori alle vaccinazioni previste dalla legge, oltre a non integrare - in mancanza di un concreto ed attuale percolo di diffusione di malattie infettive - la contravvenzione prevista dall'art.260 del T.U.delle leggi sanitarie approvato con R.D.27 luglio 1934 n.1265, non integra neppure la contravvenzione prevista dall'art.650 cod.pen., atteso che tale ultimo reato è configurabile, quando trattisi di provvedimenti emanati dal sindaco, solo a condizione che essi rientrino tra quelli contingibili e urgenti adottati "extra ordinem" ai sensi dell'art.38, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n.142, mentre l'ordinanza in questione è classificabile fra quelle che l'autorità comunale può adottare "in conformità alle leggi ed ai regolamenti", la cui violazione è sanzionata solo in via amministrativa.

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  • 1Coronavirus: recenti sentenze sull’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.)Accesso limitato
    Simone Ferrari · https://www.altalex.com/ · 24 marzo 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/07/2000, n. 8578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8578
Data del deposito : 6 luglio 2000

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