CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16492 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SO CI nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 10/07/2025 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocata VERONICA BIAGINI che, nell’interesse della costituita parte civile IG IU, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. CI LI, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 10/07/2025 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 08/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per truffa aggravata. Deduce:
1.1.Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente e illogica sulla decisività della perizia genetica e dell’accesso al reperto (FOB) nonché per travisamento della prova su verbali/sentenza di primo grado circa l’uso del tampone sulla Penale Sent. Sez. 2 Num. 16492 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 persona offesa - Violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, e 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria e di perizia genetica su prova decisiva. Il ricorrente premette che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di disporre perizia genetica sul tampone FOB sequestrato e di consentire l'accesso al reperto al consulente tecnico di parte per il contraddittorio tecnico, ritenendo non decisivo accertare se il tampone fosse stato effettivamente utilizzato sulla persona offesa GN. Secondo la difesa tale statuizione si pone però in contrasto con le risultanze della sentenza di primo grado, la quale aveva assunto come fatto acquisito l'uso del tampone sul GN e aveva fondato su tale presupposto la ricostruzione della responsabilità. Si evidenzia che la Corte distrettuale, nel respingere la richiesta, ha al contempo sostenuto — contraddittoriamente — che il tampone fecale in sequestro sarebbe stato usato proprio sul GN, come attestato dal verbale di perquisizione e dalle annotazioni di polizia giudiziaria, così introducendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria che non si confronta con i motivi specifici di appello. Si sostiene che l'accertamento genetico sul reperto, scientificamente idoneo a confermare o escludere l'uso del tampone sulla persona offesa, riveste natura di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il suo diniego non può essere liquidato come superfluo senza specifica motivazione. Il rinvio della questione alla Corte di cassazione, alla fase esecutiva o a un eventuale giudizio di revisione integra ulteriore profilo di illogicità manifesta. 2. Vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. — per motivazione mancante, apparente, intrinsecamente contraddittoria e affetta da travisamento della prova — nonché violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in punto di artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno, con errata qualificazione di elementi costitutivi del reato come meri criteri di dosimetria della pena o profili rimessi alla sede civile. Il ricorrente premette che la sentenza impugnata ha ribadito l’affermazione di responsabilità dell’imputato per truffa in relazione a due visite domiciliari rese nel marzo 2020, in piena emergenza pandemica, retribuite complessivamente con euro 200, ravvisando artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno anche con riguardo alla voce di euro 50 indicata come "tampone non eseguito". La difesa osserva che le due visite furono effettivamente eseguite, con monitoraggio clinico e contatti con il pronto soccorso, e che il paziente non riportò danni alla salute né ritardi nelle cure, essendo risultato positivo al Covid-19 solo alcuni giorni dopo la prima visita domiciliare del 14 marzo 2020 e guarendo rapidamente dopo il ricovero. Si evidenzia che la sentenza afferma la sussistenza di profitto ingiusto e altrui danno pur riconoscendo l'effettività delle prestazioni rese e l'esiguità del corrispettivo, senza esplicitare il percorso logico-giuridico che colleghi tali premesse fattuali all'evento di danno patrimoniale, degradando la motivazione a mera apparenza. In particolare, la sentenza attribuisce valenza decisiva alla voce di euro 50 per "tampone non eseguito" senza confrontarsi con l'evidenza difensiva della sua ricomprensione nella fattura unitaria di euro 200 e con l'effettività delle prestazioni svolte;
qualifica la condotta clinica come decettiva senza individuare specifici artifizi o raggiri causalmente orientati all'errore e all'atto di disposizione patrimoniale dannoso;
applica la fattispecie dell'art. 640 cod. pen. in termini meramente ipotetici, omettendo di verificare se il corrispettivo percepito, rapportato alle prestazioni effettivamente rese, integri un effettivo e non compensato decremento patrimoniale della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma non considera i limiti a tale riguardo previsti quando il giudizio sia celebrato con rito abbreviato. Questa Corte, infatti, ha spiegato che nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145-01; Sez. 1, n. 44234 del 18.4.2013, P.G. e P.C. in proc. Stasi, Rv. 258320-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249161; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427). A tale proposito è stato osservato che «la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente condizionata alla loro raccolta (art. 438 comma 5, cod. proc. pen., con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione. È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Dunque, su decisione emessa con rito abbreviato, allo stato attuale della disciplina, resta applicabile solo la regola fissata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che assegna il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova "sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado. Il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello della assoluta necessità (in secondo grado). Nella valutazione dell'operato del giudice di merito, la Corte di legittimità può esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa al fine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprie considerazioni, in realtà spettanti al predetto giudice» (così, in motivazione, Sez. 1 n. 27005 del 35846 del 08/03/2022, non massimata). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non assolutamente necessaria il conferimento di una perizia, rilevando come l'effettivo utilizzo del campione sulla persona offesa non avesse avuto portata decisiva nella struttura argomentativa del primo giudice, osservando che il G.u.p. aveva «puntualmente esplicitato le ragioni per le quali LI, in ogni caso e a prescindere dall’effettiva ostensione del tampone, non avesse comunque eseguito sulla persona di GN un tampone volto ad acclarare il contagio da Covid-19 (pag. 7 della sentenza impugnata), approfondite altresì esaminando il secondo motivo di gravame». Tale motivazione, unitamente a quelle spese per confermare l’affermazione di responsabilità (cfr. pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata) -dalle quali si evince la portata marginale dell’effettivo utilizzo del tampone sulla persona di GN- risulta puntuale, logica, non contraddittoria, conforme ai principi di diritto sopra richiamati e, in quanto tale, incensurabile in questa sede. Da qui l’inammissibilità del motivo in esame. 2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa. In realtà la corte di appello ha ritenuto che l’imputato avesse raggirato l’anziano paziente facendogli credere di essere stato sottoposto a un vero tampone per la rilevazione del Covid-19, nonostante fosse ben consapevole dell’impossibilità di conseguire un valido risultato con lo strumento utilizzato, e dunque, con la piena volontà di indurre in errore il paziente circa l’esecuzione del tampone per il quale, inoltre, aveva ricevuto la somma di euro 50,00, così configurandosi, al contempo, l’ingiusto profitto con altrui danno. La corte d’appello, inoltre, ha spiegato le ragioni per cui non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe comprato due tamponi per coronavirus su un sito internet medico scientifico per complessivi 100 euro, dalla società Alpha MA Service di Bitonto, uno dei quali utilizzato per effettuare il tampone. A tale proposito ha osservato che non è era emersa alcuna traccia documentale o su internet in grado di avvalorare la versione dell’imputato e sono emerse circostanze che contraddicono tale prospettiva, in quanto il prodotto venduto dalla Alpha MA era comunque diverso, anche nel costo, da quanto indicato. I giudici hanno altresì osservato che le modalità narrate circa l’esecuzione del tampone nasale erano risultate in contrasto con quanto riferito dalla parte civile e dalla figlia che hanno parlato di un tampone usato solo nella cavità orale. La Corte territoriale ha dunque concluso in modo del tutto congruo e non sindacabile in questa sede che l’imputato aveva somministrato un test inidoneo allo scopo (tanto che dopo il test apparentemente negativo dell’imputato, il test effettuato due giorni dopo dai medici del 118 era risultato positivo). 3. A fronte di un apparato argomentativo che non può dirsi mancante, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, logica e non contraddittoria, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi-derare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti-pica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). 3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Va disattesa, infine, la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta delle spese della parte civile. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FA GA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la nota dell’Avvocata VERONICA BIAGINI che, nell’interesse della costituita parte civile IG IU, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. CI LI, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenza in data 10/07/2025 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data 08/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per truffa aggravata. Deduce:
1.1.Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente e illogica sulla decisività della perizia genetica e dell’accesso al reperto (FOB) nonché per travisamento della prova su verbali/sentenza di primo grado circa l’uso del tampone sulla Penale Sent. Sez. 2 Num. 16492 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 23/04/2026 persona offesa - Violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, e 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al diniego di rinnovazione istruttoria e di perizia genetica su prova decisiva. Il ricorrente premette che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di disporre perizia genetica sul tampone FOB sequestrato e di consentire l'accesso al reperto al consulente tecnico di parte per il contraddittorio tecnico, ritenendo non decisivo accertare se il tampone fosse stato effettivamente utilizzato sulla persona offesa GN. Secondo la difesa tale statuizione si pone però in contrasto con le risultanze della sentenza di primo grado, la quale aveva assunto come fatto acquisito l'uso del tampone sul GN e aveva fondato su tale presupposto la ricostruzione della responsabilità. Si evidenzia che la Corte distrettuale, nel respingere la richiesta, ha al contempo sostenuto — contraddittoriamente — che il tampone fecale in sequestro sarebbe stato usato proprio sul GN, come attestato dal verbale di perquisizione e dalle annotazioni di polizia giudiziaria, così introducendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria che non si confronta con i motivi specifici di appello. Si sostiene che l'accertamento genetico sul reperto, scientificamente idoneo a confermare o escludere l'uso del tampone sulla persona offesa, riveste natura di prova decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il suo diniego non può essere liquidato come superfluo senza specifica motivazione. Il rinvio della questione alla Corte di cassazione, alla fase esecutiva o a un eventuale giudizio di revisione integra ulteriore profilo di illogicità manifesta. 2. Vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. — per motivazione mancante, apparente, intrinsecamente contraddittoria e affetta da travisamento della prova — nonché violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in punto di artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno, con errata qualificazione di elementi costitutivi del reato come meri criteri di dosimetria della pena o profili rimessi alla sede civile. Il ricorrente premette che la sentenza impugnata ha ribadito l’affermazione di responsabilità dell’imputato per truffa in relazione a due visite domiciliari rese nel marzo 2020, in piena emergenza pandemica, retribuite complessivamente con euro 200, ravvisando artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno anche con riguardo alla voce di euro 50 indicata come "tampone non eseguito". La difesa osserva che le due visite furono effettivamente eseguite, con monitoraggio clinico e contatti con il pronto soccorso, e che il paziente non riportò danni alla salute né ritardi nelle cure, essendo risultato positivo al Covid-19 solo alcuni giorni dopo la prima visita domiciliare del 14 marzo 2020 e guarendo rapidamente dopo il ricovero. Si evidenzia che la sentenza afferma la sussistenza di profitto ingiusto e altrui danno pur riconoscendo l'effettività delle prestazioni rese e l'esiguità del corrispettivo, senza esplicitare il percorso logico-giuridico che colleghi tali premesse fattuali all'evento di danno patrimoniale, degradando la motivazione a mera apparenza. In particolare, la sentenza attribuisce valenza decisiva alla voce di euro 50 per "tampone non eseguito" senza confrontarsi con l'evidenza difensiva della sua ricomprensione nella fattura unitaria di euro 200 e con l'effettività delle prestazioni svolte;
qualifica la condotta clinica come decettiva senza individuare specifici artifizi o raggiri causalmente orientati all'errore e all'atto di disposizione patrimoniale dannoso;
applica la fattispecie dell'art. 640 cod. pen. in termini meramente ipotetici, omettendo di verificare se il corrispettivo percepito, rapportato alle prestazioni effettivamente rese, integri un effettivo e non compensato decremento patrimoniale della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo d’impugnazione, con il quale il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma non considera i limiti a tale riguardo previsti quando il giudizio sia celebrato con rito abbreviato. Questa Corte, infatti, ha spiegato che nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio di ufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, P.G. in proc. Di Salvo e altri, Rv. 266145-01; Sez. 1, n. 44234 del 18.4.2013, P.G. e P.C. in proc. Stasi, Rv. 258320-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249161; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427). A tale proposito è stato osservato che «la intervenuta adozione del rito abbreviato in primo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descritto dall'art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto del fascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta di abbreviato espressamente condizionata alla loro raccolta (art. 438 comma 5, cod. proc. pen., con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, ma anche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del potere attribuito al giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) di completare un quadro dimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificati come necessari ai fini della decisione. È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Dunque, su decisione emessa con rito abbreviato, allo stato attuale della disciplina, resta applicabile solo la regola fissata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che assegna il potere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametro della assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova "sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado. Il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello della assoluta necessità (in secondo grado). Nella valutazione dell'operato del giudice di merito, la Corte di legittimità può esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa al fine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprie considerazioni, in realtà spettanti al predetto giudice» (così, in motivazione, Sez. 1 n. 27005 del 35846 del 08/03/2022, non massimata). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non assolutamente necessaria il conferimento di una perizia, rilevando come l'effettivo utilizzo del campione sulla persona offesa non avesse avuto portata decisiva nella struttura argomentativa del primo giudice, osservando che il G.u.p. aveva «puntualmente esplicitato le ragioni per le quali LI, in ogni caso e a prescindere dall’effettiva ostensione del tampone, non avesse comunque eseguito sulla persona di GN un tampone volto ad acclarare il contagio da Covid-19 (pag. 7 della sentenza impugnata), approfondite altresì esaminando il secondo motivo di gravame». Tale motivazione, unitamente a quelle spese per confermare l’affermazione di responsabilità (cfr. pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata) -dalle quali si evince la portata marginale dell’effettivo utilizzo del tampone sulla persona di GN- risulta puntuale, logica, non contraddittoria, conforme ai principi di diritto sopra richiamati e, in quanto tale, incensurabile in questa sede. Da qui l’inammissibilità del motivo in esame. 2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa. In realtà la corte di appello ha ritenuto che l’imputato avesse raggirato l’anziano paziente facendogli credere di essere stato sottoposto a un vero tampone per la rilevazione del Covid-19, nonostante fosse ben consapevole dell’impossibilità di conseguire un valido risultato con lo strumento utilizzato, e dunque, con la piena volontà di indurre in errore il paziente circa l’esecuzione del tampone per il quale, inoltre, aveva ricevuto la somma di euro 50,00, così configurandosi, al contempo, l’ingiusto profitto con altrui danno. La corte d’appello, inoltre, ha spiegato le ragioni per cui non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe comprato due tamponi per coronavirus su un sito internet medico scientifico per complessivi 100 euro, dalla società Alpha MA Service di Bitonto, uno dei quali utilizzato per effettuare il tampone. A tale proposito ha osservato che non è era emersa alcuna traccia documentale o su internet in grado di avvalorare la versione dell’imputato e sono emerse circostanze che contraddicono tale prospettiva, in quanto il prodotto venduto dalla Alpha MA era comunque diverso, anche nel costo, da quanto indicato. I giudici hanno altresì osservato che le modalità narrate circa l’esecuzione del tampone nasale erano risultate in contrasto con quanto riferito dalla parte civile e dalla figlia che hanno parlato di un tampone usato solo nella cavità orale. La Corte territoriale ha dunque concluso in modo del tutto congruo e non sindacabile in questa sede che l’imputato aveva somministrato un test inidoneo allo scopo (tanto che dopo il test apparentemente negativo dell’imputato, il test effettuato due giorni dopo dai medici del 118 era risultato positivo). 3. A fronte di un apparato argomentativo che non può dirsi mancante, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, logica e non contraddittoria, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia. Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01). Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.
3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi-derare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti-pica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). 3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono il confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsi risultano anche aspecifici. Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01). 4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 5. Va disattesa, infine, la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta delle spese della parte civile. Così è deciso, 23/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente