Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16492
CASS
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancata rinnovazione istruttoria e perizia genetica

    La Corte d'appello ha ritenuto non assolutamente necessaria la perizia, dato che l'effettivo utilizzo del campione non aveva portata decisiva nella struttura argomentativa del primo giudice. Il G.u.p. aveva esplicitato le ragioni per cui, a prescindere dall'effettiva ostensione del tampone, l'imputato non aveva eseguito un tampone volto ad accertare il contagio da Covid-19 sulla persona offesa.

  • Inammissibile
    Erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in punto di artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno

    La Corte d'appello ha ritenuto che l'imputato avesse raggirato il paziente facendogli credere di essere stato sottoposto a un vero tampone, nonostante l'impossibilità di ottenere un risultato valido con lo strumento utilizzato, configurando così l'ingiusto profitto con altrui danno. La corte ha altresì escluso la tesi difensiva sull'acquisto dei tamponi, non trovando riscontro documentale e rilevando circostanze contraddittorie, oltre a modalità di esecuzione del tampone in contrasto con quanto riferito dalla parte civile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 16492
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16492
    Data del deposito : 7 maggio 2026

    Testo completo