Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/04/2001, n. 5419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5419 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO54 1 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DE CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE إنا ما سيسه كله من 2000 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ріко. Тешім выигрывает Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 15302/98 Cron. 11699 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 01/02/01 Dott. BE GOLDONI Rel. Consigliere- Cam ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE cal S 3005 SENTENZA per sin 10.PR. 2001 sul ricorso proposto da:
1. MONTI RESTITUTA, MONTI AR FORTUNA, MONTI FRANCESCO, MONTI GIOIA, MONTI VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difesi CANCELLERIA dall'avvocato ZENI FERDINANDO, giusta delega in atti;
ricorrenti - MONTI ANTONIO, MONTI RESTITUTA, MONTI AR FORTUNATA, HANS SAILE, ALESSANDRA SAILE, CATERSINA SAILE, MONTI FRANCESCO, MONTI ELENA, MONTI AR GIOVANNA, MONTI AR TERESA, MONTI UMBERTO, MONTI CATERINA, MONTI 200 GIOIA, MONTI VINCENZO;
- ricorrenti adesivi 203 nome de conize ditouspet in regressione -1-
contro
SE IS VED CA, CA ZI, CA CE AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato DORE S., che li difende unitamente all'avvocato ACUNTO VINCENZO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 803/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 07/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ry udienza del 01/02/01 dal Consigliere Dott. BE GOLDONI;
l'Avvocato ZENI Ferdinando, difensore deiudito ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ACUTO CE, difensore dei resistenti che ha chiesto l'inammissibilità о il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore i. Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per in subordine per il rigetto del l'inammissibilità ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 24.5.1991 RA PA, proprietario di un fabbricato in Lacco Ameno, alla via Fundera, conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli LI GI NT e SC NT, proprietari di un ricostruito fabbricato vicino, in catasto alle particelle 125 e 57, per sentir dichiarare la inesistenza in favore di tale fabbricato, di servitù di passaggio attraverso il cortile di sua proprietà. Costituitisi in causa, i convenuti resistevano alla domanda eccependo la esistenza di servitù per destinazione del padre di famiglia risalente a GI PA, comune dante causa delle parti e originario proprietario di tutti i beni di via Fundera;
proponevano, in via subordinata, domanda riconvenzionale con cui chiedevano dichiararsi che essi convenuti, unitamente ai propri germani, avevano acquistato per usucapione il diritto di passaggio. Veniva disposta (ed eseguita dall'attore) la integrazione del contraddittorio nei confronti di NT ON, TU, IA TU, OR, EN, IA NA, IA SA, BE, AT, IO e CE, proprietari della particella 125, peraltro rimasti contumaci. Con sentenza n.5483/95 del 16.6.1995 il Tribunale adito dichiarava libere ed esenti da servitù a favore dei fondi dei convenuti, le particelle fondiarie di proprietà dell'attore; ordinava ai convenuti la cessazione della pratica del passaggio su tali particelle;
rigettava nel resto la domanda dell'attore; rigettava la domanda riconvenzionale;
condannava i convenuti in solido alle spese di lite. Avverso tale sentenza, notificata il 13.11.1995, proponevano impugnazione gli eredi NT. Con sentenza in data 25.3/7.4.1998, l'adita Corte di appello di Napoli rigettava l'appello come proposto, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado. Osservava la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, che, ai fini della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, è necessaria l'esistenza di segni visibili che si concretino in opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù rivelatrici della sua esistenza;
le stesse, all'atto della cessazione dell'appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario, devono essere altresi stabili e tali da rendere certi e manifesti a chiunque il contenuto e le modalità del corrispondente diritto di asservimento. Ciò premesso, non era risultata provata né l'originaria appartenenza dei cespiti in capo all'assunto comune capostipite, né la destinazione, da parte му di questi, del cortile al servizio del diverso fondo né il mantenimento di tale situazione di subordinazione successivamente alla cessata appartenenza di cespiti all'unico proprietario, neppure era provata l'esistenza di segni od opere apparenti idonei ad evidenziare l'asservimento del cortile. H La situazione accertata dal CTU si riferiva poi alla situazione attuale dei luoghi e non a quella preesistente, in cui i fabbricati rurali in argomento avevano ingressi autonomi. Né il rogito Morgera del 1904 poteva aver valenza nel senso voluto dagli allora appellanti, in quanto in esso non era dato accertare a favore di quali cespiti esistesse all'epoca l'ivi menzionata servitù di passaggio. Quanto all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio, la Corte di appello di Napoli evidenziava che le prove testimoniali raccolte non avevano confortato tale tesi;
né la sentenza del Pretore di Ischia n. 121. del 1991, invocata a sostegno della valutazione delle prove testimoniali assunte, poteva avere rilevanza alcuna, atteso che la stessa aveva natura possessoria e che non risultava affatto accertato un possesso di durata ultraventennale. 2 Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - articolato su tre motivi - TU, IA NA, SC, IO e CE NT;
resistono con controricorso IN CA, ZI e RA IA PA. Con ordinanza collegiale in data 17.9.2000, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LI GI NT, ON NT, AN, ND e AT AI, EN NT, IA NA, IA SA, BE e AT NT. contraddittorio veniva notificato aiL'atto di integrazione del controricorrenti, mentre a tale atto veniva allegata una procura speciale all'avv. Ferdinando Zeni, il quale, in data 17.9.2000 faceva pervenire istanza di proroga del termine assegnato per la notifica, in ragione del fatto, му asserito, che molti dei notificandi risiedevano in Germania. Su tali basi si perveniva all'odierna udienza. Motivi della decisione Ritiene preliminarmente questa Corte di dover esaminare la questione dell'ammissibilità del ricorso in relazione all'osservanza del termine per la notifica ai liticonsorti ai fini dell'integrazione del contraddittorio disposta con l'ordinanza collegiale ricordata in narrativa. Va premesso che prima dello spirare del termine all'uopo fissato da questa Corte, il difensore dei ricorrenti ha proposto una istanza di proroga, motivata dalla difficoltà di notifica a soggetti asseritamente residenti in [...]. In adesione a quanto ritenuto da Cass. 18.6.1996, n.5572, ritiene questa Corte che la disciplina di cui agli artt. 152. 153, 331 cpc, che attribuisce natura perentoria al termine concesso per la integrazione del contraddittorio non consente che esso possa essere prorogato o rinnovato, qualunque sia la 3 causa, anche per forza maggiore, che abbia impedito la notificazione dell'ordinanza di integrazione;
non ignora neppure il Collegio il differente avviso di cui a Cass.26.10.1992, n.11626, che peraltro è ancorato alla sussistenza di una causa di forza maggiore certa ed obiettiva, sempre che la parte interessata fornisca la prova della ricorrenza delle situazioni che le abbiano impedito di portare a termine le formalità della notifica. Ora, a parte la concreta, specifica e peculiare situazione che ha dato luogo a tale ultima decisione, che è di per sé atta a circoscrivere in modo netto l'ambito applicativo di questa sentenza, va rilevato che nella specie non è stata fornita dalla parte prova alcuna di quanto enunciato, né può ritenersi che la residenza all'estero di alcuni dei notificandi sia risultante da atti processuali. ry Ciò posto, resta da esaminare se la procura rilasciata all'avv. Zeni da alcuni soggetti, tra l'altro non coincidenti compiutamente con quelli nei cui confronti venne disposta l'integrazione del contraddittorio, sia elemento rilevante ai fini della questione esaminata. A parte la singolarità di una procura rilasciata su foglio aggiunto all'atto di integrazione del contraddittorio, che appare inidonea a stabilire un rapporto defensionale compiuto tra il difensore e i firmatari, atteso la inconferenza di un atto del genere, svincolato dalla redazione di un proprio atto defensionale, al limite tanto potrebbe integrare un intervento volontario sui generis, peraltro ininfluente, atteso che siffatto intervento non è previsto nel giudizio di legittimità e non è compatibile con le sue peculiari caratteristiche (cfr. Cass. 25.10.1986, n.6268). Conseguentemente, l'inosservanza, stabilita in base alle ragioni che precedono, dell'ordine di integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, comporta l'inammissibilità del ricorso e preclude l'esame del merito. 4 Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 1.2.2001 Il Presidente Sportace Il Consigliere estensore MusenteМиникарован ий IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarice zico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 11 APR 2001 IL CANGELLIEREC hoooo CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 27.6.2011 290000 Serie 4 al n. 33267 versate € 179.77 apposta in calce alla copia autentica 1097 129.11 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 4567 10.65 8067 3020 179.11 5