Sentenza 13 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/02/2002, n. 2040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2040 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2002 |
Testo completo
E A L N L O I E Z D A " 9 R 7 T . 1 T S 3 I R . G A ' N E L R 7 L 6 E A 9 D 1 D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 20407 02 - R E P UB BLICA I T AL IANA I 5 E - S T 3 N N E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E S G S I E G " A E L civile procura nel ricorso composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: per il giudizio di merito Presidente e giudizio di cassazione.dr. Maria Gabriella Luccioli dr. Giuseppe Marziale Consigliere R.G. N. 16299/99 dr. Giuseppe Maria Berruti Consigliere dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron.5003 dr. Bruno Spagna Musso Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 18.10.2001 S E NT E NZA su ricorso iscritto al n° 16299 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA SC MO OL, rappresentato e difeso dal- l'avv. Vincenzo Pelagi da Chioggia, per procura a mar- gine del ricorso introduttivo del giudizio pretorile, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Stefano Ruggeri, in Roma, alla Via Quirino Maiorana n. 31. RICORRENTE
CONTRO
PREFETTURA DI VENEZIA, in persona del Prefetto p.t., INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Venezia n. 23 del 2148 2001 2 6 maggio 1999. Udita, all'udienza del 18 ottobre 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentito il P.M. dr. Libertino Alberto Russo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 6 maggio 1999, il Pretore di Venezia, ha rigettato l'opposizione di CO AS Anzolet- ti all'ordinanza del locale Prefetto che, ex art. 223, 2° comma, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d. S.), gli ha sospeso per due mesi la patente di guida, per aver cagionato lesioni personali a terzi provocan- do un incidente stradale, dato il carattere cautelare del provvedimento diretto a tutelare l'incolumità del- le persone e applicato prima dell'accertamento defini- tivo della responsabilità penale dell'opponente. Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ri- corso con un motivo, articolato in più punti, l'Anzo- letti e il Prefetto di Venezia non si è difeso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso é inammissibile, perchè sottoscritto da un difensore con procura posta sull'atto introduttivo del giudizio di merito (Cass. 18 aprile 2000 n. 5044) e di conseguenza priva del requisito della specialità, di cui all'art. 365 c.p.c., non emergendo da essa il 3 necessario riferimento al presente giudizio di legit- timità (Cass. 4 aprile 2001 n. 4983), in quanto rila- sciata in epoca non compresa tra quella della sentenza impugnata e quella di notifica dell'impugnazione. "Specialità" della procura che non sia a margine o in calce al ricorso per cassazione può aversi solo se es- sa sia conferita entro i limiti temporali indicati, al fine di evidenziarne l'esclusivo riferimento alla spe- cifica impugnazione;
infatti la procura su atto sepa- rato per ricorrere in sede di legittimità deve essere successiva alla sentenza che con il ricorso si vuole censurare (Cass. 5 agosto 2000 n. 5210, S.U. 6 dicem- bre 1998 n. 1272 e 10 luglio 1996 n. 6290) e anteriore o contemporanea alla notifica dell'impugnazione (Cass. 14 marzo 2000 n. 2913 e 20 agosto 1999 n. 8801) e tale non é nel caso, per cui non può qualificarsi speciale, e il ricorso é inammissibile. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi difeso il Prefetto di Venezia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001. E A N Il presidente L O I L Z E I consigliere FolyTh A D estensore " R f 9 7 T 1 . IS 3 T CELLERIA G . R о E N A ' R L 7 CAN FEB. 2002 L 6 A E 9 IN D D DEPOSITATA 1 E I -5 CELLIERE T S 3 3 N N aria Nuz E E E IL CANCELLIERE S G ane S Oggi. E G Maria Di Nutro I " E A L