Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA0444 2 /02 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del danno SEZIONE TERZA CIVILE da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8235/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron.10321 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. 1030 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 29/01/02 Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 155 per diritti € MONTESARCHIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in 11. 27 MAR 2002 - IL CANCELLIERE ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato 0,77 1.1500 STEFANIA IASONNA, difeso dagli avvocati RAFFAELE CANCELLERIA PETRELLA, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente 1031732
contro
GENERALI ASSICURAZIONI SPA, in persona dei suoi legali 扫 rappresentanti dott. Adriano Porri e Dott. Alessandro Calzavara, quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione dei danni a carico del Fondo di 2002 Garanzia Vittime della Strada, elettivamente 257 domiciliata in ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio 1 dell'avvocato ANTONIO GURGO, difesa dall'avvocato ERASMO AUGERI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 641/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 17/02/99 e depositata il 12/03/99 (R.G. 1823/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Domenico VISONE (per delega Avv. E. PROCACCINI); lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. RILEVATO che deducendosi "violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2697 C.C., dell'art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
omesso esame di un punto decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c." è censurata la sen- - tenza con la quale la corte d'appello di Napoli, in to- tale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso che NI HI avesse offerto la prova che l'incidente occorsogli mentre era alla guida dell'autovettura Maserati del padre fosse stato effet- tivamente causato da un'autovettura rimasta non identi- 2 ficata, conseguentemente condannandolo a restituire al- + la Società Assicurazioni Generali s.p.a. la somma di L. 385.000.000, ed al pagamento delle spese del doppio grado;
che il ricorrente assume che le argomentazioni ad- dotte а sostegno dell'inattendibilità dei testi "sono palesemente il risultato di deduzioni che, pure ove ri- tenute probabili e non arbitrarie, lasciano incontesta- bilmente sopravvivere l'ipotizzabilità di conclusioni diverse ed opposte e, quindi, un notevole margine di dubbio in proposito", in particolare negando che l'omessa denuncia del sinistro agli organi di polizia ed ai drappelli ospedalieri degli ospedali Pellegrini e S. Gennaro, nonché l'omessa produzione di fotografie attestanti lo stato dell'autovettura dopo il sinistro, costituissero circostanze idonee a contrastare l'inequivocabile prova acquisita agli atti mediante la deposizione dei testi escussi;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigettato con decisione da adottarsi in camera di consiglio e che il ricorrente ha anche depositato memoria;
RITENUTO che
l'opposta valutazione della corte d'appello è supportata da una motivazione del tutto congrua, essendo stato dato ampio conto delle ragioni per le quali non appariva credibile che una Fiat 131 3 bianca, sbucata a forte velocità da una strada sterrata a destra, avesse investito violentemente la Maserati nel lato anteriore destro, proiettandola fuori strada contro uno dei piloni dell'autostrada, sito ad oltre dieci metri a sinistra;
che la corte d'appello ha tra l'altro rilevato come "nessuna denunzia, seppur non nell'immediatezza, è sta- fatta agli organi di polizia: tanto pur a fronte ta delle gravissime conseguenze derivare dal sinistro in discorso" e che l'osservazione non costituisce oggetto di specifica contestazione;
che la corte ha anche conferito valenza, com'era nei suoi poteri ex art. 116 c.p.c., alla mancata produ- zione di fotografie raffiguranti lo stato dell'autovettura dopo l'incidente; che l'astratta ipotizzabilità di conclusioni di- verse da quelle raggiunte dalla corte di merito è evi- dentemente connessa ad un complessivo apprezzamento del fatto e delle risultanze probatorie non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giu- dice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoeren- te o illogico e non anche quando come nella specie il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi 4 vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. plurimis, Cass., 9898); che, dunque, il ricorso è manifestamente infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente socie- tà assicuratrice;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro .
6.7.14. oltre ad Euro . 2000,00 per onorari. 1097 129.11 Roma, 29 gennaio 2002 456T 20,66 Il consigliere estensore П ривий Il presidente TO 149,77 Jepostata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 27.3.07 Gina Gasoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 MAG. 2003 4 Registrato in data 23674. versate 1977 ang D '77) (euroCENTOQUARANTA p. Il Dirigents A erial (Dott.ssa Maria PPO) Il Responsabile Servizio Atti Giudiziari (D5 M. BACO N