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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/12/2023, n. 51644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51644 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE D' APPELLO DI POTENZA nei confronti di: A.N.B.C.S. nei confronti di: TRIBUNALE DI POTENZA con l'ordinanza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Potenza;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51644 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d'appello di Potenza, sezione Misure di prevenzione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 28 e sg. cod. proc. pen. nei confronti del Tribunale di Potenza, in relazione all'istanza di restituzione in favore dei terzi interessati dei frutti civili, medio tempore percepiti dall'amministratore giudiziale degli immobili, maturati anteriormente alla richiesta di sequestro d'urgenza del Pubblico ministero, in data 25 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento n. 4/2010 RGT mis. prev. La vicenda processuale può essere così sintetizzata. In data 30 gennaio 2022, con decreto n. 1 del 2022, il Tribunale di Potenza sottoponeva a confisca tutti i beni sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 4 del 2010; in data 22 settembre 2022, con decreto n. 9 del 2022 la Corte di Appello di Potenza dichiarava la nullità del decreto e revocava la confisca;
in data 25 ottobre 2022, il Pubblico ministero richiedeva nuovamente il sequestro del medesimo compendio, che veniva disposto con decreto d'urgenza n. 5 del 2022 dal Tribunale di Potenza, in data 28 ottobre 2022, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; in data 9 novembre 2022, l'Avv. IO IC - quale di difensore di RR DA e LA IA FI, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2022 - chiedeva la restituzione dei frutti civili (nella specie, fitti relativi agli immobili in sequestro) già percepiti dall'Amministratore giudiziario e relativi ai beni vincolati dal sequestro sin dal provvedimento n. 1 del 2022 emesso in data 30 gennaio 2022; in data 14 novembre 2022, il Tribunale di Potenza rigettava l'istanza difensiva relativamente ai frutti civili maturati posteriormente al 25 ottobre 2022 e dichiarava non luogo a provvedere rispetto ai frutti civili maturati sino alla data del 25 ottobre 2022, ritenendo che la competenza a provvedere sulla loro restituzione fosse di competenza della Corte di Appello di Potenza, stante il provvedimento caducatorio da quest'ultima emesso in relazione al primo sequestro;
in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Potenza convalidava, con decreto, il sequestro d'urgenza già disposto a esclusione del vincolo relativo a una quota sociale;
in data 13 dicembre 2022, con ordinanza, la Corte di Appello di Potenza sollevava conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Potenza in relazione all'istanza di restituzione dei frutti civili, sollevata in data 9 novembre 2022 dall'Avv. IO IC, ritenendo competente il Tribunale di Potenza in qualità di giudice che aveva emesso la misura. Il conflitto sollevato dalla Corte di Appello di Potenza è fondato sul principio di diritto secondo cui "in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione de/giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione (nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), è inapplicabile la disciplina contenuta nel/'art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva;
ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della Corte d'Appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado" (Sez. 1, n. 40765 del 2018, Rv. 273968-01), nonché, evidenziato che il decreto di confisca è stato dichiarato nullo e non annullato come erroneamente riportato nel provvedimento del Tribunale del 14 novembre 2022, si sostiene ancora che il tenore letterale della norma di cui all'art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il provvedimento stesso [...] può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato". 3. È stata depositata una memoria con cui il difensore IO IC - quale di difensore di RR DA e LA IA FI, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2022 - si riporta alle conclusioni del Procuratore generale. 4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza della Corte d'appello di Potenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nella Corte d'appello di Potenza in linea con il condiviso principio, correttamente segnalato dal Procuratore generale, espresso da Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, n.m., per la quale "l'articolo 46 [d.lgs. n. 159 del 2011], che si riferisce a tutte le ipotesi in cui si debba restituire il bene confiscato, ad eccezione di quella della revocazione, indica il tribunale non quale giudice che abbia la competenza funzionale a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che nella fisiologia dei casi è il giudice che una volta che abbia revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione. Deve pertanto ritenersi che la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto la revoca e disposto la restituzione. Tale ricostruzione trova conforto nel tenore dell'articolo 28 cit. che attribuisce appunto alla Corte competente per la revocazione anche la competenza a decidere sulle modalità della restituzione. In altri termini la regola che può trarsi dalle suddette disposizioni è quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dictum esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento". Tale soluzione è fondata sul fatto che, indipendentemente dal fatto che il vincolo sui beni oggetto di confisca sia stato annullato ovvero dichiarato nullo, gli atti del procedimento erano a disposizione della Corte di appello quale giudice che ha sciolto tale vincolo con la sua decisione Il Consigliere estensore Il Presidente con conseguente possibilità, da parte dei soggetti titolari dei relativi diritti sui beni, di ottenerne la restituzione. Questo fatto processuale, in via generale, è un dato rilevante ai fini della decisione sulla competenza. Va, infatti rilevato che l'art. 28 d.lgs. cit., nella sua precedente versione, stabiliva che la corte trasmettesse gli atti al tribunale affinché provvedesse alla restituzione. Attualmente, invece, la norma stabilisce la competenza della corte d'appello a provvedere direttamente, così fornendo un'implicita conferma della (nuova) competenza sulla restituzione dei beni in capo al giudice che ha sciolto il vincolo già gravante sugli stessi con la sua decisione. 3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione del suindicato principio di diritto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Potenza cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Potenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 5 luglio 2023
lette le conclusioni del PG, in persona di ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Potenza;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51644 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 05/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, la Corte d'appello di Potenza, sezione Misure di prevenzione, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi dell'art. 28 e sg. cod. proc. pen. nei confronti del Tribunale di Potenza, in relazione all'istanza di restituzione in favore dei terzi interessati dei frutti civili, medio tempore percepiti dall'amministratore giudiziale degli immobili, maturati anteriormente alla richiesta di sequestro d'urgenza del Pubblico ministero, in data 25 ottobre 2022, nell'ambito del procedimento n. 4/2010 RGT mis. prev. La vicenda processuale può essere così sintetizzata. In data 30 gennaio 2022, con decreto n. 1 del 2022, il Tribunale di Potenza sottoponeva a confisca tutti i beni sequestrati nell'ambito del procedimento di prevenzione n. 4 del 2010; in data 22 settembre 2022, con decreto n. 9 del 2022 la Corte di Appello di Potenza dichiarava la nullità del decreto e revocava la confisca;
in data 25 ottobre 2022, il Pubblico ministero richiedeva nuovamente il sequestro del medesimo compendio, che veniva disposto con decreto d'urgenza n. 5 del 2022 dal Tribunale di Potenza, in data 28 ottobre 2022, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011; in data 9 novembre 2022, l'Avv. IO IC - quale di difensore di RR DA e LA IA FI, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2022 - chiedeva la restituzione dei frutti civili (nella specie, fitti relativi agli immobili in sequestro) già percepiti dall'Amministratore giudiziario e relativi ai beni vincolati dal sequestro sin dal provvedimento n. 1 del 2022 emesso in data 30 gennaio 2022; in data 14 novembre 2022, il Tribunale di Potenza rigettava l'istanza difensiva relativamente ai frutti civili maturati posteriormente al 25 ottobre 2022 e dichiarava non luogo a provvedere rispetto ai frutti civili maturati sino alla data del 25 ottobre 2022, ritenendo che la competenza a provvedere sulla loro restituzione fosse di competenza della Corte di Appello di Potenza, stante il provvedimento caducatorio da quest'ultima emesso in relazione al primo sequestro;
in data 22 novembre 2022 il Tribunale di Potenza convalidava, con decreto, il sequestro d'urgenza già disposto a esclusione del vincolo relativo a una quota sociale;
in data 13 dicembre 2022, con ordinanza, la Corte di Appello di Potenza sollevava conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Potenza in relazione all'istanza di restituzione dei frutti civili, sollevata in data 9 novembre 2022 dall'Avv. IO IC, ritenendo competente il Tribunale di Potenza in qualità di giudice che aveva emesso la misura. Il conflitto sollevato dalla Corte di Appello di Potenza è fondato sul principio di diritto secondo cui "in tema di misure di prevenzione, ai fini dell'individuazione de/giudice competente a decidere sull'incidente di esecuzione (nella specie relativo alla sospensione degli effetti della confisca in pendenza del giudizio di legittimità costituzionale sulla legge applicata in sede cognitiva), è inapplicabile la disciplina contenuta nel/'art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio contenuto all'art. 7, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase della cognizione e non quella esecutiva;
ne consegue che, fatta eccezione per le singole disposizioni del citato d.lgs. che prevedono espressamente la competenza della Corte d'Appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado" (Sez. 1, n. 40765 del 2018, Rv. 273968-01), nonché, evidenziato che il decreto di confisca è stato dichiarato nullo e non annullato come erroneamente riportato nel provvedimento del Tribunale del 14 novembre 2022, si sostiene ancora che il tenore letterale della norma di cui all'art. 11, d.lgs. n. 159 del 2011, secondo cui "il provvedimento stesso [...] può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato". 3. È stata depositata una memoria con cui il difensore IO IC - quale di difensore di RR DA e LA IA FI, destinatari del decreto di sequestro n. 5 del 2022 - si riporta alle conclusioni del Procuratore generale. 4. Il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per la competenza della Corte d'appello di Potenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La situazione processuale rappresentata nell'ordinanza che ha sollevato il conflitto all'odierno esame è riconducibile alla categoria dei conflitti di competenza, secondo la definizione contenuta nell'art. 28 cod. proc. pen., avendo entrambi i Giudici declinato vicendevolmente la competenza. Dall'esame degli atti trasmessi si rileva che l'autorità giudiziaria competente a decidere deve essere individuata nella Corte d'appello di Potenza in linea con il condiviso principio, correttamente segnalato dal Procuratore generale, espresso da Sez. 2, n. 18726 del 16/2/2023, n.m., per la quale "l'articolo 46 [d.lgs. n. 159 del 2011], che si riferisce a tutte le ipotesi in cui si debba restituire il bene confiscato, ad eccezione di quella della revocazione, indica il tribunale non quale giudice che abbia la competenza funzionale a decidere sempre e comunque sulla restituzione, ma quale giudice che nella fisiologia dei casi è il giudice che una volta che abbia revocato il titolo ablatorio è tenuto anche a disporre la restituzione. Deve pertanto ritenersi che la domanda accessoria di restituzione per equivalente deve essere proposta davanti al giudice che ha accolto la revoca e disposto la restituzione. Tale ricostruzione trova conforto nel tenore dell'articolo 28 cit. che attribuisce appunto alla Corte competente per la revocazione anche la competenza a decidere sulle modalità della restituzione. In altri termini la regola che può trarsi dalle suddette disposizioni è quella secondo la quale a decidere le controversie insorte sul dictum esecutivo deve essere il giudice che ha emesso il provvedimento". Tale soluzione è fondata sul fatto che, indipendentemente dal fatto che il vincolo sui beni oggetto di confisca sia stato annullato ovvero dichiarato nullo, gli atti del procedimento erano a disposizione della Corte di appello quale giudice che ha sciolto tale vincolo con la sua decisione Il Consigliere estensore Il Presidente con conseguente possibilità, da parte dei soggetti titolari dei relativi diritti sui beni, di ottenerne la restituzione. Questo fatto processuale, in via generale, è un dato rilevante ai fini della decisione sulla competenza. Va, infatti rilevato che l'art. 28 d.lgs. cit., nella sua precedente versione, stabiliva che la corte trasmettesse gli atti al tribunale affinché provvedesse alla restituzione. Attualmente, invece, la norma stabilisce la competenza della corte d'appello a provvedere direttamente, così fornendo un'implicita conferma della (nuova) competenza sulla restituzione dei beni in capo al giudice che ha sciolto il vincolo già gravante sugli stessi con la sua decisione. 3. Il conflitto, come sopra delineato, deve essere, pertanto, risolto in applicazione del suindicato principio di diritto con l'affermazione della competenza della Corte di appello di Potenza cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Potenza cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, il 5 luglio 2023