CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 02/10/2023, n. 39802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39802 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UL RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39802 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.UL RI ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Paola che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi ad esame per l'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione con riferimento all'accertamento delle condizioni per procedersi all'esame richiesto dai verbalizzanti e ai motivi ad- dotti dal conducente per evitare dì essere sottoposto a tali esami. Con una ulteriore articolazione lamenta difetto di motivazione con riferimento al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 6 Agosto 2022 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato ad anni cinque ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione dì difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo della carenza moti- vazionale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 7 Giugno 2023 D E POSITATA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39802 Anno 2023 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 07/06/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.UL RI ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Paola che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi ad esame per l'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti a seguito di sinistro stradale e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione con riferimento all'accertamento delle condizioni per procedersi all'esame richiesto dai verbalizzanti e ai motivi ad- dotti dal conducente per evitare dì essere sottoposto a tali esami. Con una ulteriore articolazione lamenta difetto di motivazione con riferimento al mancato riconosci- mento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 6 Agosto 2022 ai sensi dell'art. 157 c.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato ad anni cinque ai sensi dell'art.161 comma 2 cod.pen. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione dì difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo della carenza moti- vazionale in punto di esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 7 Giugno 2023 D E POSITATA