Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/05/2002, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
E ееee 73228 A N I 5 8 O 8 R . I 9 N 1 Z 0 7 375/02 A / - EPUBBLICA ITALIANA T A 4 R / 3 U 6 E . R 2 L R I . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R O A . P A F . D D RTE I G E Oggetto I S T Terremoto N S E N Í S NE TRIBULARIA I E T S A E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25182/00 Dott. Giovanni PAOLINI - Presidente Dott. Giulio Consigliere GRAZIADEI Cron. 20473 Rel. Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere - Ud. 22/02/02 Dott. Achille MELONCELLI JUKIE SUPREMA O CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SE N TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N 73228 @ MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD ISERNIA, in persona elettivamente domiciliato indel Ministro pro tempore, ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ON DO;
intimato - avverso la sentenza n. 358/99 della Commissione 2002 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 1024 20/10/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che, con sentenza n.358/2/99 del 20 ottobre 1999, la Commissione tributaria regionale del Molise ha re- spinto l'appello dell'Ufficio delle imposte dirette di Isernia avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo della maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da LF AR per il 1985, quale calcolata previa rideterminazione della base imponibile dichiarata e ricomprensione in essa delle somme di cui all'art. 13-quinques del d.l. n.159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte ritenendo legittimo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
che, avversO tale sentenza il Ministro delle Fi- nanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che LF AR, benché ritualmente intima- non si è costituito, né ha svolto attività difensi- to, va;
2 ricorso è stato assegnato alla decisione - che il consiglio ai sensi dell'art.375 comma 2 in camera di cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art.1 della legge n.89 del 2001; - che il Procuratore Generale ha concluso, chieden- do che il ricorso venga respinto per manifesta infonda- tezza. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della legge 13 maggio 1999 n.133, art.28; decreto-legge 30 dicembre 1985 n.791, art.3 comma 2-bis; legge 27.12.1997 n.449, art.13 primo comma;
legge 28 febbraio 1986 n. 46, art.10; D.P.R.597/73, art.2; decreto-legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo che le somme di cui all'art. 13-quinquies del d.l. n.159 del 1984 non costi- tuirebbero un onere deducibile dalla base imponibile dell'i.r.pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. - che il ricorso deve essere respinto per manifesta infondatezza;
che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte (cfr., e pluribus, sentt. nn.4945 to 3 del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art. 3 comma 2-bis del d.l. n.791 del 1985, conv., con mod., nella legge -n.46 del 1986 il quale prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 31 dicembre 1985 per residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'i.r.pe.f. e dell'i.lo.r. alla luce dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della E N IO legge n.133 del 1999, deve essere considerato quale Z 6 A 8 9 R 1 T 5 / IS . norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consi- 4 / N G 6 - 2 E . R B A .R I . stente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la .P A L R L D D A A L . T E E B T D U A scadenza della sospensione, al netto dei versamentis N I B T S E I S N 1 A R E I E 3 S T 1 R I . E spesi;
A N T A M che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese.
P.Q.M.
Respinge il ricorso per manifesta infondatezza. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione tributaria, il 22 febbraio 2002 I Presidente Il relatore ed estensore SalvatoreMueller tag Giovan Paolin IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio i g g O