Sentenza 21 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2523 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
02 5 2 3 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Vendita - Nullità LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 10550/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE 5192 Cron. composta da: 806 Rep. Presidente Udienza 16 novembre 2000 PONTORIERI Franco Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Olindo SCHETTINO Consigliere UFFICIO COPIE Carlo CIOFFI Consigliere relatore Richiesta copia studio dal Sig. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere per diritti L.150 ha pronunciato la seguente: il 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE SENTENZA sul ricorso proposto da: CC AB e AV s.r.l., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, via Settembrini n. 28, presso l'avv. Marco Ferretti, difese dagli avv.ti Aldo De Benedictis e Giovanna Bruno Zita di Milano, come da procu- ra in atti;
- ricorrenti -
231
contro
LS TE LUCILLA, elettivamente domiciliatA in Roma, via Vittorio Veneto n. 96, presso l'avv. Giovanni Lucente, che la difende in- sieme con l'avv. Marco Emanuele Galanti di Milano, come da procura in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- controricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DIRITTI DIRITTI dal Sig. F RA per diritti 1. 15.00 5 01 IL CANCELLIERE 1871/20 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva day sig. LUCENTE per diritti L.30,000 +6 Il - 9 MAG. 2001 IL CANCELLIERE e
contro
L'LE s.r.l.,, elettivamente domiciliata in Roma, via P.A. Micheli n. 78, presso l'avv. Ugo Ferrari, che 1 difende insieme con l'avv. Giuseppe Sala di Milano, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 3351 dell'11 dicembre 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi;
uditi gli avv.ti Giovanni Lucente e Ugo Ferrari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto da AB CA e dalla società TA contro la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva disatteso la do- manda con cui avevano chiesto che fosse dichiarata la nullità del contratto stipulato il 20 gennaio 1989 con IL LS OC e della società L'RO, in virtù del quale quali avevano acquistato da queste ultime gli immobili nel dettaglio specificati, più esattamente la parte di tale contratto avente ad oggetto un cortile e ad un giardino di servizio, contraddistinti con i numeri di mappa 107 e 108. DIRITTI 2 La Corte d'appello ha in particolare affermato che tale contratto non è nullo per la mancata allegazione del certificato di destinazione urbani- stica di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, dal momento che le dette unità immobiliari costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, ed hanno una superficie inferiore a 5.000 metri qua- drati;
e che non è parimenti nullo per la mancata allegazione del certificato di frazionamento catastale di cui all'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, dal momento che il suo oggetto è stato comunque adeguatamente e compiu- tamente individuato con il richiamo a precedenti frazionamenti. AB CA e la società TA hanno chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. IL LS OC e la società L'RO hanno resi- stito con controricorso. Sia le ricorrenti che i resistenti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del loro ricorso AB CA e la società TA affermano che il contratto è nullo ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 perché gli immobili per cui è causa non hanno carat- tere pertinenziale;
e con il secondo che essi, e dunque l'oggetto del contrat- to, non sono stati adeguatamente determinati;
denunziano pertanto con il primo violazione dell'art. 5 della legge citata, e con il secondo violazione dell'art. 1346 cod. civ.. Entrambe le censure sono inammissibili. 3 L'accertamento della esistenza di un nesso pertinenziale e della presenza dei requisiti necessari per una sicura identificazione dell'oggetto del contratto è riservato al giudice di merito ed è soggetto al sindacato della Cassazione solo sotto il profilo della logicità e congruità della motivazione (vedi le sentenze di questa Corte, sez. II, 6 giugno 1985 n. 3363 ed 11 aprile 20000 1992 n. 4474). 270000 Le ricorrenti non hanno denunziato vizi di motivazione, ma solo violazioni di legge, in concreto, peraltro, non ravvisabili, essendo state le pertinenze oggettivamente indicate, e la loro dislocazione precisata. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti a rifondere al- le controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, per ciascuna di esse, in lire 199.000 oltre lire 2.000.000 per ono- rari. Roma, 16 novembre 2000 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore Cioffi) Carlo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 21 FEB 2001 DEPOSITATO IN CA IL CANCELLIEREOT Roma 4