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Sentenza 17 aprile 2026
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/04/2026, n. 14011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14011 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IT AL, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 9/10/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso quanto a tutti i motivi, ad eccezione del quarto, per il quale chiede declaratoria di inammissibilità; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Cristina Alfieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava l'ordinanza emessa il 1°/9/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di AL IT, limitatamente al capo 33) ed alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., Penale Sent. Sez. 3 Num. 14011 Anno 2026 Presidente: ACETO AL Relatore: EN IC Data Udienza: 24/02/2026 confermandola, invece, quanto ai capi 34) e 37), relativi, rispettivamente, ai delitti di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 648 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il IT, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale si sarebbe limitato ad un mero "copia e incolla" dell'ordinanza genetica, a sua volta fondata sulla richiesta di misura cautelare e sul contenuto della comunicazione di notizia di reato. Il recepimento pedissequo e acritico di quanto già affermato dal primo Giudice, in mancanza di un autonomo apprezzamento di quanto riportato nella memoria del 9/10/2025, imporrebbe dunque l'annullamento dell'ordinanza; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto al capo 34) della rubrica, fortemente connesso al capo 33) (in relazione al quale, peraltro, l'annullamento dell'ordinanza genetica sarebbe avvenuto solo per una ragione di ordine formale, non per insussistenza della gravità indiziaria). L'ordinanza si fonderebbe su un evidente travisamento percettivo, secondo cui il tentativo di introdurre lo stupefacente nel carcere sarebbe fallito per l'intervento delle forze di polizia, che avrebbero fermato il drone e provveduto al sequestro della sostanza;
ebbene, tutto ciò non risponderebbe al vero, in quanto l'apparecchio sarebbe caduto per cause proprie, senza alcun intervento degli agenti e, peraltro, a significativa distanza dal carcere di Messina. La motivazione dell'ordinanza sul capo 34) e sui relativi gravi indizi di colpevolezza, pertanto, si fonderebbe su una informazione inesistente, che avrebbe avuto un'incidenza decisiva sulla qualificazione giuridica del fatto, invero da inquadrare soltanto nel tentativo inidoneo ex art. 49 cod. pen.; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ancora, sono sollevati quanto alla ritenuta esistenza di un pactum sceleris, che l'ordinanza avrebbe tratto da conversazioni invero prive di qualunque forza descrittiva, non emergendo contatti con fornitori, né programmi concreti di cessione, individuazione di luoghi o tempi di approvvigionamento, accordi economici;
come confermato, peraltro, proprio dalla vicenda del drone appena richiamata, cosicché il fatto rientrerebbe nell'ambito di un tentativo inidoneo. Tutto ciò, evidentemente, avrebbe poi effetto sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, fondata su elementi travisati;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poi, sono sollevati quanto al capo 37) della rubrica, relativo al delitto di ricettazione. L'ordinanza non conterrebbe alcun effettivo argomento al riguardo, né si confronterebbe con le considerazioni difensive relative alla possibile riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 391-ter cod. pen. La motivazione del provvedimento, pertanto, risulterebbe apodittica, peraltro ancora con riferimento alla vicenda del drone. Infine sul punto, si censura il carattere paradossale del ragionamento espresso dal 2 Tribunale, che avrebbe utilizzato il contenuto delle conversazioni quanto ad un presunto accordo in tema di stupefacenti, ma avrebbe deciso diversamente con riferimento ai telefoni cellulari;
- infine, l'ordinanza impugnata è contestata quanto alle esigenze cautelari, riconosciute soltanto con argomento per relationem e privo di qualunque autonoma valutazione, valorizzando fatti travisati nei termini già richiamati, oltre all'indebito riferimento alla biografia giudiziaria del ricorrente, così da pervenire ad una misura cautelare illegittima, anche perché sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riferimento al primo motivo, che censura una "totale adesione alla ricostruzione della pubblica accusa", evitando ogni confronto con i profili difensivi di cui alla memoria del 9/10/2025, questa Corte ne evidenzia la piena inammissibilità per difetto di contenuto specifico. 4.1. In particolare, non sono indicate le parti dell'ordinanza che risulterebbero frutto di un mero "copia e incolla" del provvedimento genetico, a sua volta inteso come totalmente riproduttivo della richiesta del pubblico ministero;
specularmente, nessuna allegazione difensiva si riscontra quanto a questi ultimi atti, ai quali il Tribunale si sarebbe ispirato, così non offrendosi a questa Corte un essenziale elemento di confronto. Ancora, e con maggior importanza in ottica impugnatoria, la censura non indica affatto la portata che le parti così viziate avrebbero all'interno del percorso argomentativo, né la loro (necessaria) decisività ai fini della conferma dei gravi indizi di colpevolezza, al pari di quanto contenuto nella memoria, così che la doglianza risulta proposta in termini del tutto generici. 5. In ordine, poi, al secondo motivo di ricorso, che coinvolge il capo 34) della rubrica, questa Corte rileva che lo stesso risulta ancora del tutto infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, dopo aver ampiamente e dettagliatamente riportato il contenuto dell'ordinanza genetica, l'ha fatto proprio, condividendone gli argomenti alla luce degli atti di indagine e non ravvisando decisivi elementi di segno contrario introdotti dalla difesa, come peraltro anche in questa sede. 5.1. In particolare, la censura si fonda esclusivamente su un presunto travisamento della prova (a più riprese riportato nel ricorso), non rispondendo al vero che il tentativo di introdurre stupefacenti e telefoni all'interno del carcere, attraverso un drone, sarebbe fallito per l'intervento delle forze dell'ordine (quando, invece, l'apparecchio sarebbe caduto in modo autonomo, peraltro a distanza dal carcere, così da integrare soltanto un tentativo inidoneo). 3 5.2. Ebbene, questa Corte rileva che nessun travisamento risulta invero compiuto, emergendo dagli atti in modo pacifico il luogo in cui il drone era caduto, al di fuori della struttura penitenziaria. Lo stesso, dedotto travisamento, peraltro, quand'anche esistente non avrebbe alcun rilievo nel tessuto argomentativo dell'ordinanza, quanto ai gravi indizi di colpevolezza circa il capo 34) (quanto al precedente, sebbene menzionato nel ricorso, l'ordinanza è stata annullata), poiché la stessa contestazione non ha ad oggetto l'introduzione delle sostanze stupefacenti all'interno del carcere, ma l'accordo stretto tra il ricorrente, il congiunto AN IT e NI IT con oggetto la medesima consegna. A tale riguardo, peraltro, il Tribunale - riportando nel dettaglio l'ordinanza genetica - ha diffusamente richiamato tutte le conversazioni avvenute tra il 24 gennaio ed il 1° febbraio 2025, tra il ricorrente e gli altri soggetti citati, aventi tutte ad oggetto proprio l'introduzione nel carcere di quanto già menzionato. 5.3. Dall'insieme di questo ampio compendio intercettivo, i Giudici della cautela - con argomento privo di illogicità manifesta ed ancorato a solidi presupposti investigativi - hanno quindi individuato elementi del tutto adeguati a riscontrare gravi indizi di colpevolezza quanto all'accordo criminoso contestato nel medesimo capo 34). 5.4. In senso contrario, peraltro, non rilevano in questa sede neppure le contestazioni oggetto del terzo motivo di ricorso, che richiamano in termini generici le conversazioni sopra riportate, sostenendo che dalle stesse non emergerebbero contatti operativi, programmazione concreta, individuazione di tempi o luoghi, accordi economici. Questa censura, infatti, per un verso introduce un elemento di merito non ammesso nella sede di legittimità, sollecitando un esame del contenuto delle conversazioni, e, per altro verso, non contiene alcun effettivo confronto con l'ampia parte dell'ordinanza che analizza - richiamando il G.i.p. - tutte le conversazioni ritenute rilevanti, riportandone con precisione gli interlocutori ed il contenuto. Così da riscontrare anche la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, che il ricorso intende contestare ancora richiamando il supposto travisamento della prova concernente cause e luogo della caduta del drone. 6. La stessa impugnazione, di seguito, risulta inammissibile anche sul capo 37), oggetto del quarto motivo, con il quale si contesta l'omesso esame di una specifica doglianza difensiva secondo cui le conversazioni intercettate avrebbero dimostrato, al più, che l'indagato avrebbe organizzato la consegna di telefoni durante la detenzione, così configurandosi, eventualmente, la fattispecie di cui all'art. 391-ter cod. pen. 4 6.1. Il Tribunale, richiamando anche sul punto l'ampia ed articolata ordinanza genetica, ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza quanto al medesimo capo 37), evidenziando che una nota della polizia giudiziaria del 6/6/2025 riferiva del traffico telefonico realizzato dai detenuti all'interno del carcere, e del fatto che il ricorrente deteneva almeno due apparecchi, come peraltro emerso dalle conversazioni citate nella prima parte dell'ordinanza, volte anche all'organizzazione del trasporto con il drone. 6.2. I gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., pertanto, risultano adeguatamente rappresentati nell'ordinanza, con argomento non censurabile. 7. L'impugnazione, infine, risulta manifestamente infondata anche quanto all'ultimo motivo, concernente le esigenze cautelari. 7.1. Il Tribunale del riesame, anche sul punto, ha confermato le conclusioni del primo Giudice della cautela con una motivazione adeguata e priva di vizi. In particolare, è stato sottolineato che l'indagato, in corso di detenzione, aveva intrattenuto rapporti con altri detenuti utilizzando telefoni cellulari, anche con "palese e incontrovertibile volontà di introdurre in carcere la sostanza stupefacente." Ancora, l'ordinanza ha evidenziato che il ricorrente aveva mostrato straordinaria proclività nel delinquere e nel mantenere contatti con i circuiti criminali, così emergendo con evidenza l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede. 7.2. A questi elementi, poi, il Tribunale ha aggiunto congrue valutazioni sul pregresso del IT, connotato da precedenti anche specifici, oltre che da numerosi carichi pendenti anche per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990. 7.3. In forza di queste valutazioni basate su elementi oggettivi, l'ordinanza - ancora con argomento non sindacabile, perché privo di illogicità manifesta - ha dunque concluso che la personalità "massimamente negativa" dell'indagato e la sua professionalità nel delinquere costituiscono elementi del tutto sintomatici di una "pericolosità preoccupante", tale da esser arginata soltanto con la massima misura coercitiva, dunque nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5 iú, 2026 Oggi, Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini, che ha chiesto il rigetto del ricorso quanto a tutti i motivi, ad eccezione del quarto, per il quale chiede declaratoria di inammissibilità; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Cristina Alfieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 9/10/2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta annullava l'ordinanza emessa il 1°/9/2025 dal locale Giudice per le indagini preliminari nei confronti di AL IT, limitatamente al capo 33) ed alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen., Penale Sent. Sez. 3 Num. 14011 Anno 2026 Presidente: ACETO AL Relatore: EN IC Data Udienza: 24/02/2026 confermandola, invece, quanto ai capi 34) e 37), relativi, rispettivamente, ai delitti di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 648 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il IT, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale si sarebbe limitato ad un mero "copia e incolla" dell'ordinanza genetica, a sua volta fondata sulla richiesta di misura cautelare e sul contenuto della comunicazione di notizia di reato. Il recepimento pedissequo e acritico di quanto già affermato dal primo Giudice, in mancanza di un autonomo apprezzamento di quanto riportato nella memoria del 9/10/2025, imporrebbe dunque l'annullamento dell'ordinanza; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione sono poi dedotti quanto al capo 34) della rubrica, fortemente connesso al capo 33) (in relazione al quale, peraltro, l'annullamento dell'ordinanza genetica sarebbe avvenuto solo per una ragione di ordine formale, non per insussistenza della gravità indiziaria). L'ordinanza si fonderebbe su un evidente travisamento percettivo, secondo cui il tentativo di introdurre lo stupefacente nel carcere sarebbe fallito per l'intervento delle forze di polizia, che avrebbero fermato il drone e provveduto al sequestro della sostanza;
ebbene, tutto ciò non risponderebbe al vero, in quanto l'apparecchio sarebbe caduto per cause proprie, senza alcun intervento degli agenti e, peraltro, a significativa distanza dal carcere di Messina. La motivazione dell'ordinanza sul capo 34) e sui relativi gravi indizi di colpevolezza, pertanto, si fonderebbe su una informazione inesistente, che avrebbe avuto un'incidenza decisiva sulla qualificazione giuridica del fatto, invero da inquadrare soltanto nel tentativo inidoneo ex art. 49 cod. pen.; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ancora, sono sollevati quanto alla ritenuta esistenza di un pactum sceleris, che l'ordinanza avrebbe tratto da conversazioni invero prive di qualunque forza descrittiva, non emergendo contatti con fornitori, né programmi concreti di cessione, individuazione di luoghi o tempi di approvvigionamento, accordi economici;
come confermato, peraltro, proprio dalla vicenda del drone appena richiamata, cosicché il fatto rientrerebbe nell'ambito di un tentativo inidoneo. Tutto ciò, evidentemente, avrebbe poi effetto sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, fondata su elementi travisati;
- la violazione di legge ed il vizio di motivazione, poi, sono sollevati quanto al capo 37) della rubrica, relativo al delitto di ricettazione. L'ordinanza non conterrebbe alcun effettivo argomento al riguardo, né si confronterebbe con le considerazioni difensive relative alla possibile riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 391-ter cod. pen. La motivazione del provvedimento, pertanto, risulterebbe apodittica, peraltro ancora con riferimento alla vicenda del drone. Infine sul punto, si censura il carattere paradossale del ragionamento espresso dal 2 Tribunale, che avrebbe utilizzato il contenuto delle conversazioni quanto ad un presunto accordo in tema di stupefacenti, ma avrebbe deciso diversamente con riferimento ai telefoni cellulari;
- infine, l'ordinanza impugnata è contestata quanto alle esigenze cautelari, riconosciute soltanto con argomento per relationem e privo di qualunque autonoma valutazione, valorizzando fatti travisati nei termini già richiamati, oltre all'indebito riferimento alla biografia giudiziaria del ricorrente, così da pervenire ad una misura cautelare illegittima, anche perché sproporzionata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riferimento al primo motivo, che censura una "totale adesione alla ricostruzione della pubblica accusa", evitando ogni confronto con i profili difensivi di cui alla memoria del 9/10/2025, questa Corte ne evidenzia la piena inammissibilità per difetto di contenuto specifico. 4.1. In particolare, non sono indicate le parti dell'ordinanza che risulterebbero frutto di un mero "copia e incolla" del provvedimento genetico, a sua volta inteso come totalmente riproduttivo della richiesta del pubblico ministero;
specularmente, nessuna allegazione difensiva si riscontra quanto a questi ultimi atti, ai quali il Tribunale si sarebbe ispirato, così non offrendosi a questa Corte un essenziale elemento di confronto. Ancora, e con maggior importanza in ottica impugnatoria, la censura non indica affatto la portata che le parti così viziate avrebbero all'interno del percorso argomentativo, né la loro (necessaria) decisività ai fini della conferma dei gravi indizi di colpevolezza, al pari di quanto contenuto nella memoria, così che la doglianza risulta proposta in termini del tutto generici. 5. In ordine, poi, al secondo motivo di ricorso, che coinvolge il capo 34) della rubrica, questa Corte rileva che lo stesso risulta ancora del tutto infondato. Il Tribunale del riesame, infatti, dopo aver ampiamente e dettagliatamente riportato il contenuto dell'ordinanza genetica, l'ha fatto proprio, condividendone gli argomenti alla luce degli atti di indagine e non ravvisando decisivi elementi di segno contrario introdotti dalla difesa, come peraltro anche in questa sede. 5.1. In particolare, la censura si fonda esclusivamente su un presunto travisamento della prova (a più riprese riportato nel ricorso), non rispondendo al vero che il tentativo di introdurre stupefacenti e telefoni all'interno del carcere, attraverso un drone, sarebbe fallito per l'intervento delle forze dell'ordine (quando, invece, l'apparecchio sarebbe caduto in modo autonomo, peraltro a distanza dal carcere, così da integrare soltanto un tentativo inidoneo). 3 5.2. Ebbene, questa Corte rileva che nessun travisamento risulta invero compiuto, emergendo dagli atti in modo pacifico il luogo in cui il drone era caduto, al di fuori della struttura penitenziaria. Lo stesso, dedotto travisamento, peraltro, quand'anche esistente non avrebbe alcun rilievo nel tessuto argomentativo dell'ordinanza, quanto ai gravi indizi di colpevolezza circa il capo 34) (quanto al precedente, sebbene menzionato nel ricorso, l'ordinanza è stata annullata), poiché la stessa contestazione non ha ad oggetto l'introduzione delle sostanze stupefacenti all'interno del carcere, ma l'accordo stretto tra il ricorrente, il congiunto AN IT e NI IT con oggetto la medesima consegna. A tale riguardo, peraltro, il Tribunale - riportando nel dettaglio l'ordinanza genetica - ha diffusamente richiamato tutte le conversazioni avvenute tra il 24 gennaio ed il 1° febbraio 2025, tra il ricorrente e gli altri soggetti citati, aventi tutte ad oggetto proprio l'introduzione nel carcere di quanto già menzionato. 5.3. Dall'insieme di questo ampio compendio intercettivo, i Giudici della cautela - con argomento privo di illogicità manifesta ed ancorato a solidi presupposti investigativi - hanno quindi individuato elementi del tutto adeguati a riscontrare gravi indizi di colpevolezza quanto all'accordo criminoso contestato nel medesimo capo 34). 5.4. In senso contrario, peraltro, non rilevano in questa sede neppure le contestazioni oggetto del terzo motivo di ricorso, che richiamano in termini generici le conversazioni sopra riportate, sostenendo che dalle stesse non emergerebbero contatti operativi, programmazione concreta, individuazione di tempi o luoghi, accordi economici. Questa censura, infatti, per un verso introduce un elemento di merito non ammesso nella sede di legittimità, sollecitando un esame del contenuto delle conversazioni, e, per altro verso, non contiene alcun effettivo confronto con l'ampia parte dell'ordinanza che analizza - richiamando il G.i.p. - tutte le conversazioni ritenute rilevanti, riportandone con precisione gli interlocutori ed il contenuto. Così da riscontrare anche la circostanza aggravante di cui all'art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, che il ricorso intende contestare ancora richiamando il supposto travisamento della prova concernente cause e luogo della caduta del drone. 6. La stessa impugnazione, di seguito, risulta inammissibile anche sul capo 37), oggetto del quarto motivo, con il quale si contesta l'omesso esame di una specifica doglianza difensiva secondo cui le conversazioni intercettate avrebbero dimostrato, al più, che l'indagato avrebbe organizzato la consegna di telefoni durante la detenzione, così configurandosi, eventualmente, la fattispecie di cui all'art. 391-ter cod. pen. 4 6.1. Il Tribunale, richiamando anche sul punto l'ampia ed articolata ordinanza genetica, ha ravvisato i gravi indizi di colpevolezza quanto al medesimo capo 37), evidenziando che una nota della polizia giudiziaria del 6/6/2025 riferiva del traffico telefonico realizzato dai detenuti all'interno del carcere, e del fatto che il ricorrente deteneva almeno due apparecchi, come peraltro emerso dalle conversazioni citate nella prima parte dell'ordinanza, volte anche all'organizzazione del trasporto con il drone. 6.2. I gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto di cui all'art. 648 cod. pen., pertanto, risultano adeguatamente rappresentati nell'ordinanza, con argomento non censurabile. 7. L'impugnazione, infine, risulta manifestamente infondata anche quanto all'ultimo motivo, concernente le esigenze cautelari. 7.1. Il Tribunale del riesame, anche sul punto, ha confermato le conclusioni del primo Giudice della cautela con una motivazione adeguata e priva di vizi. In particolare, è stato sottolineato che l'indagato, in corso di detenzione, aveva intrattenuto rapporti con altri detenuti utilizzando telefoni cellulari, anche con "palese e incontrovertibile volontà di introdurre in carcere la sostanza stupefacente." Ancora, l'ordinanza ha evidenziato che il ricorrente aveva mostrato straordinaria proclività nel delinquere e nel mantenere contatti con i circuiti criminali, così emergendo con evidenza l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole di quelli per cui si procede. 7.2. A questi elementi, poi, il Tribunale ha aggiunto congrue valutazioni sul pregresso del IT, connotato da precedenti anche specifici, oltre che da numerosi carichi pendenti anche per violazioni del d.P.R. n. 309 del 1990. 7.3. In forza di queste valutazioni basate su elementi oggettivi, l'ordinanza - ancora con argomento non sindacabile, perché privo di illogicità manifesta - ha dunque concluso che la personalità "massimamente negativa" dell'indagato e la sua professionalità nel delinquere costituiscono elementi del tutto sintomatici di una "pericolosità preoccupante", tale da esser arginata soltanto con la massima misura coercitiva, dunque nel pieno rispetto del principio di proporzionalità. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5 iú, 2026 Oggi, Il Presidente
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2026